ECLI:EU:C:1973:95•Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 18 settembre 1973. # Wilhelm Werhahn Hansamühle e altri contro Consiglio delle Comunità europee. # Cause riunite 63 a 69-72.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 18 settembre 1973. # Wilhelm Werhahn Hansamühle e altri contro Consiglio delle Comunità europee. # Cause riunite 63 a 69-72.
ECLI:EU:C:1973:95Eu Cjeu18 set 1973
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 18 SETTEMBRE 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
I ricorrenti nelle cause cui si riferiscono le mie conclusioni odierne, eserciscono in diverse località della Repubblica federale di Germania (sul Reno, sul Meno, sul Weser ed a Berlino) dei mulini in cui producono (alcuni insieme ad altri prodotti, altri, come la ricorrente nella causa 65-72, esclusivamente) semolino di grano duro. La materia prima viene importata prevalentemente da paesi terzi e solo in piccola quantità dalla Francia, unico paese della Comunità — a parte l'Italia — in cui viene coltivato il grano duro.
Detta materia prima è compresa nella organizzazione comune del mercato dei cereali, fissata dal regolamento del Consiglio 13 giugno 1967 n. 120 (GU n. 117, pag. 2269). In proposito, si dovrà in particolare tener presente quanto segue.
A norma della citata organizzazione di mercato viene fissata ogni anno una serie di prezzi. Da menzionare per primo è il prezzo indicativo, che viene fissato «per Duisburg nella fase del commercio all'ingrosso, merce resa al magazzino, non scaricata» (art. 2 del regolamento n. 120) e che costituisce la grandezza alla quale si presume faccia riferimento il prezzo di mercato in questo settore. Per la stagione 1971/72, che — come si dirà — è di particolare rilevanza per la presente causa, il prezzo di cui sopra fu determinato dal regolamento del Consiglio n. 1054/71 in 127,50 unità di conto (GU n. L 115, pag. 8). Successivamente viene in considerazione il prezzo d'entrata, che potrebbe essere definito un prezzo indicativo calcolato alla frontiera (nella fattispecie a Rotterdam), in quanto si ottiene detraendo dal prezzo indicativo il costo del trasporto fino a Duisburg, le spese di trasbordo ed il margine di profitto dell'importatore. Come è noto, le importazioni da paesi terzi vengono portate al livello del prezzo d'entrata mediante prelievi che corrispondono alla differenza fra il prezzo cif ed il suddetto prezzo d'entrata. Per la stagione 1971/72, il prezzo d'entrata fu fissato dal regolamento del Consiglio n. 1120/71 (GU n. L 118, pag. 3) in 125,25 unità di conto. Da ricordare sono poi i prezzi d'intervento, cioè i prezzi a cui gli enti di intervento sono tenuti ad acquistare i cereali. Nella stagione 1971/72 (a partire dal 1o agosto 1972 furono apportate alcune modificazioni a questa disciplina) era ancora in vigore un prezzo di intervento di base, fissato a norma dell'art. 2 del regolamento n. 120 anch'esso per Duisburg e determinato dal regolamento n. 1054/71 in 119,85 unità di conto. Per tutti gli altri centri commerciali fu applicato nell'esercizio 1971/72 un unico prezzo derivato d'intervento, ammontante, in forza del regolamento del Consiglio n. 1530/71 (GU n. L 162, pag. 16), a 112,44 unità di conto (prima c'erano invece diversi prezzi derivati d'intervento). Infine, occorre tener presente quello che il regolamento n. 120, art. 2, chiama «prezzo minimo garantito per il grano duro». Esso ha lo scopo di assicurare ai produttori un minimo d'entrate e di favorire così, nell'ambito della Comunità, la coltivazione del grano duro, rendendola economicamente conveniente, e viene fissato per il centro commerciale della zona con maggiore eccedenza di produzione. Nella stagione 1971/72 ammontava, in forza del regolamento n. 1054/71, a 147,90 unità di conto. Poiché tuttavia tale importo non potrebbe essere sopportato dagli stabilimenti di trasformazione (in effetti il prezzo al consumo diverrebbe troppo alto e si correrebbe il rischio di indurre all'utilizzazione del grano tenero, meno caro), viene concessa ai produttori una sovvenzione da parte del fondo agricolo, nella misura della differenza fra il prezzo minimo garantito ed il prezzo d'intervento della zona con maggiore eccedenza di produzione. Il regolamento del Consiglio n. 1531/71 fissò per la stagione 1971/72 tale sovvenzione in 35,46 unità di conto (GU n. L 162, pag. 18).
I ricorrenti che, come detto, importano il grano duro quasi esclusivamente da paesi terzi sulla base del prezzo d'entrata, si ritengono lesi dalla suddetta disciplina. Essi sostengono, in particolare, che i mulini francesi svolgenti un'attività analoga sono favoriti rispetto a loro, in quanto possono acquistare ad un prezzo di intervento molto più basso il grano duro francese, il cui acquisto risulterebbe impossibile ai mulini tedeschi o, quantomeno, non conveniente a causa delle notevoli spese di trasporto. Si sarebbe giunti in tal modo ad un considerevole aumento delle importazioni di semolino dalla Francia a prezzi assai inferiori ai prezzi di vendita praticati dai ricorrenti. Questi ultimi avrebbero pertanto avuto minori entrate o avrebbero perduto posizioni di mercato, a seconda che si siano adeguati o meno al prezzo francese.
Per questi motivi essi si rivolgevano, con lettere del 12 e del 18 maggio 1972, al Consiglio ed alla Commissione delle Comunità europee, chiedendo che fossero fatti cessare gli squilibri di concorrenza a loro svantaggio (ad esempio calcolando la sovvenzione con riferimento al prezzo indicativo, in modo che ne risultasse una riduzione dell'aiuto medesimo). I ricorrenti chiedevano inoltre il risarcimento del danno che la normativa in questione avrebbe loro causato durante la stagione 1971/72.
Consiglio e Commissione tuttavia non accoglievano la richiesta, bensì dichiaravano (il Consiglio con un telex ed una lettera del 17 luglio 1972, la Commissione con una lettera della direzione generale per l'agricoltura datata 13 luglio 1972) che la disciplina criticata era compatibile col trattato e che le norme concernenti la sovvenzione alla produzione di grano duro non erano in contrasto con norme di efficacia superiore, a prescindere dal fatto che anche le imprese francesi importavano considerevoli quantità di grano duro.
Dopo di ciò, i mulini tedeschi nominati all'inizio si sono rivolti a questa Corte. Essi chiedono che il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee siano condannati, in solido, a risarcire il danno loro causato. Nel calcolo di tale danno i ricorrenti procedono come segue: moltiplicano le quantità di grano duro provenienti da paesi terzi da essi importate nella stagione 1971/72 per la differenza tra il prezzo d'entrata e prezzo d'intervento, dalla quale, in ossequio alla preferenza comunitaria, era stato detratto un importo di 1,1 unità di conto. Tale metodo, dopo l'applicazione del cambio usato nella stagione 1971/72 per la determinazione dei prelievi, fornisce una somma di 9487281,01 DM, corrispondente al danno globale (per quanto concerne gli importi reclamati da ogni singolo ricorrente rinvio agli atti introduttivi). I ricorrenti chiedono inoltre il pagamento degli interessi a decorrere dal 1o febbraio 1972.
Vediamo ora come vada considerata questa domanda, alla quale Consiglio e Commissione hanno opposto diverse eccezioni.
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1. |
È da chiarire anzitutto una questione preliminare. Consiglio e Commissione, come si è detto, sono stati citati ih qualità di debitori solidali. Secondo i ricorrenti i suddetti organi comunitari rispondono solidalmente per una somma che dovrà essere pagata una sola volta. In proposito è stata sollevata la questione del se i ricorsi siano stati proposti contro chi di dovere. Entrambi i convenuti lo negano e sostengono che in tali casi è responsabile la Comunità, per cui il ricorso dovrebbe essere diretto contro la Comunità. Per quanto riguarda poi la necessaria rappresentanza della Comunità, essi non sono invece d'accordo. Il Consiglio ritiene di dover difendere la Comunità quando provvedimenti da esso medesimo emanati possano aver cagionato un danno. La Commissione è invece dell'opinione che le spetti in generale la rappresentanza della Comunità nelle cause per risarcimento dei danni e si richiama in proposito all'art. 211 del trattato CEE. Su questo problema — a mio parere di non eccessiva importanza — si possono fare le seguenti osservazioni. L'art. 215, 2o comma, del trattato, disposizione su cui si fondano le domande degli attori, recita: «In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire… i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni». Se ne può effettivamente evincere che, come sostengono i convenuti, domande del genere devono essere dirette contro la Comunità, e che pertanto il vero convenuto è la Comunità con il suo bilancio comune. La Comunità deve nondimeno essere rappresentata in giudizio da un suo organo e, sotto questo aspetto, non c'è nulla da obiettare al fatto che una domanda di risarcimento dei danni venga diretta contro l'organo che rappresenta la Comunità (come ad esempio è accaduto nella causa 5-71, (Racc. 1971, pag. 975). Si può richiamare fra l'altro anche il tenore dell'art. 215, 2o comma, dove si parla di un danno causato dagli organi della Comunità. Venendo poi a discutere di quale organo debba rappresentare la Comunità in una causa di responsabilità extracontrattuale, esiterei a richiamare l'art. 211 del trattato che recita: «In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione». In effetti, dal complesso di questa disposizione si può desumere che essa si riferisce solo alla rappresentanza della Comunità nell'ambito del diritto privato ed alla sua rappresentanza di fronte ai giudici nazionali. Molto più conferente appare pertanto la soluzione proposta dal Consiglio, soluzione che si impone tanto per la natura della causa quanto per il tenore dell'art. 215, 2o comma. Per risolvere il problema della rappresentanza della Comunità ci si deve allora chiedere a quale organo risalga la causa del danno e si deve ricordare, qualora il presunto atto lesivo sia un provvedimento giuridico formale, che, in forza dell'art. 4 del trattato «ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato». Se, nella fattispecie, si segue questo principio, risulta chiaro che i ricorsi dovevano essere diretti contro il Consiglio, proprio perché si contestavano regolamenti del Consiglio relativi alla fissazione dei prezzi e si doveva quindi accertare anzitutto la loro legittimità. Controversa è invece la questione del se anche la Commissione possa venir citata in giudizio. A mio parere ciò non può essere motivato con il fatto che la Commissione ha proposto al Consiglio i suddetti regolamenti, in quanto la definitiva emanazione dei medesimi è ovviamente di esclusiva competenza del Consiglio. Né ci si può richiamare alle deduzioni dei ricorrenti i quali parlano di un difettoso controllo del mercato — cosa che potrebbe adombrare una responsabilità della Commissione. Se non erro, si vuole con ciò intendere solamente un'osservazione del mercato e delle sue leggi prima dell'emanazione dei provvedimenti contestati, cioè al momento della loro preparazione nell'ambito delle proposte fatte dalla Commissione, e non invece un controllo autonomo del mercato, ad esempio in relazione all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato, cioè in un settore, in cui la Commissione ha effettivamente autonomi poteri di decisone. Concludo pertanto che il ricorso avrebbe dovuto essere diretto contro la Comunità o contro il Consiglio, in quanto organo rappresentante la Comunità. Poiché per il resto non c'era alcun motivo di citare in giudizio la Commissione, ritengo che i ricorsi, per questa parte, debbano essere dichiarati irricevibili. |
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2. |
Le proposte domande di risarcimento dei danni si fondano — come è già stato chiarito — su di una fattispecie, nella quale assume rilevanza il cosiddetto «illecito normativo». Da ciò sono state tratte nel procedimento alcune eccezioni di irricevibilità delle domande in generale, alle quali vogliamo ora in primo luogo dedicare il nostro esame. È vero che la Commissione, nella fase scritta del procedimento si è richiamata alla sentenza 5-71 (in cui il problema era del pari già attuale); essa ha creduto però di dover far valere le eccezioni di irricevibilità in considerazione del fatto che la disciplina istituita dalle norme ora in esame e che avrebbero causato il danno sarebbe molto più ampia di quella contenuta nelle norme oggetto della causa 5-71. Inoltre la Commissione sostiene che nel presente giudizio non si può parlare di grave violazione di norme di efficacia superiore nel senso di cui alla sentenza 5-71. Il Consiglio ha motivato le eccezioni da esso presentate nella fase scritta del procedimento con la considerazione che, se non è ammessa l'azione d'annullamento, non può essere proposta neppure la domanda di risarcimento dei danni causati da un atto assertivamente illegittimo. Esso sostiene altresì che la domanda di risarcimento dei danni può essere presa in esame tutt'al più nei casi in cui vengano provati un danno immediato e specifico ed una colpa grave dell'istituzione; di ciò tuttavia non si troverebbe alcuna traccia nelle allegazioni dei ricorrenti. Nella fase orale, il difensore comune dei convenuti è andato ancora oltre. Egli ha fatto notare che lo scopo dei ricorrenti è quello di ottenere una modifica della organizzazione del mercato nel settore dei cereali ed ha rilevato che tale scopo potrebbe essere effettivamente conseguito con la condanna dei convenuti, grazie all'efficacia «erga omnes» che di fatto verrebbe riconosciuta alla sentenza. Un simile modo di procedere sarebbe incompatibile con il sistema di tutela giurisdizionale proprio del trattato. In più, egli ha sostenuto che l'art. 215, 2o comma, va ora interpretato anche alla luce degli ordinamenti giuridici dei nuovi Stati membri. Se si procede in tal senso, si constaterà — vista la soluzione data ai problemi in questione negli ordinamenti dei nuovi Stati membri — la difficoltà di mantenere l'orientamento giurisprudenziale emerso nella sentenza 5-71, cioè l'affermazione di una responsabilità per illecito normativo. Vediamo allora qual è la conclusione cui le considerazioni sovraesposte ci conducono nella presente causa. È anzitutto pacifico che alcune delle eccezioni ora proposte erano già state sollevate ed esaurientemente discusse nella causa 5-71. Non è quindi il caso di ritornarci sopra, tanto più che con riguardo ad esse non è stato detto nulla di sostanzialmente nuovo. Ciò vale specialmente per l'argomento relativo al sistema di tutela giurisdizionale del trattato ed alla limitata legittimazione dei singoli ad impugnare atti normativi. Del pari, ritengo che non ci sia motivo di ritornare sulle richerche di diritto comparato concernenti la soluzione data al problema che ci interessa negli ordinamenti dei sei Stati membri originari. Tutt'al più, possiamo cogliere l'occasione per replicare ad un'osservazione del difensore dei convenuti, il quale ha evidentemente frainteso quanto affermato nelle conclusioni per la causa 5-71 circa la larga diffusione della responsabilità per illecito normativo. In realtà, si voleva soltanto dire che tale principio è riconosciuto da molti Stati membri (la «larga diffusione» andava perciò intesa esclusivamente in senso geografico); non si è tuttavia assolutamente trascurato, né nelle conclusioni, né nella deliberazione della sentenza, il fatto che la responsabilità per illecito legislativo si presenta solo in rari casi ed è di scarsa rilevanza pratica (considerazione questa che, a lungo termine, potrà essere ben valida anche per il diritto comunitario). Per quanto concerne il principio della responsabilità per illecito legislativo, rimane quindi soltanto da chiedersi se l'ampliamento della Comunità e l'inclusione di altri tre ordinamenti giuridici nella indagine di diritto comparato relativa all' art. 215 impongano nel presente procedimento una soluzione diversa da quella adottata nella causa 5-71. Sotto questo aspetto ritengo opportuno fare alcune considerazioni. Riconosco «a priori» la difficoltà di sostenere la tesi che i principi enunciati nella sentenza 5-71 emanata il 2 dicembre 1971, cioè prima dell'adesione dei nuovi Stati membri, appartengano alla normativa comunitaria, accettata dai nuovi membri. Giustamente, però, ci si può fin d'ora chiedere se, per l'interpretazione dell'art. 215, 2o comma, e per la sua applicazione al caso in esame, si debbano proprio tener presenti anche gli ordinamenti giuridici dei nuovi Stati membri. In ogni caso, non mi sembra del tutto erronea l'opinione che i ricorsi di cui si tratta debbano essere valutati sulla base del diritto vigente nel momento in cui è sorta la responsabilità. Qualora tuttavia non si accetti questa pur giustificata limitazione dell'indagine, ma si vogliano invece considerare anche gli ordinamenti giuridici dei tre nuovi Stati membri, non si potranno certo trovare — e molto bene lo ha dimostrato il difensore dei convenuti — argomenti a sostegno della tesi della responsabilità per illecito legislativo. Questa conclusione vale non tanto forse per il diritto danese, nel quale credo di vedere, più che un'esclusione a priori della responsabilità per illecito legislativo, una certa ripugnanza a sottoporre al vaglio dei tribunali provvedimenti discrezionali del legislatore, quanto certamente per i diritti irlandese ed inglese, anche se con riguardo a quest'ultimo non si può trascurare che l'argomentazione in senso negativo si riferisce sostanzialmente alle leggi del Parlamento ed alla sovranità del medesimo, con il che si entra in un campo in cui viene a cadere l'analogia con il diritto comunitario il quale, specialmente nel caso in esame, è invece più vicino alle norme di carattere derivato emanate dall'esecutivo. Non si è dunque trovato alcun elemento decisivo da opporre alla giurisprudenza finora esistente. Ciò che importa nell'interpretazione dell'art. 215, 2o comma, non è tanto la concordanza degli ordinamenti di tutti gli Stati membri o l'accertamento di quale soluzione venga adottata nella maggioranza di essi, quanto piuttosto — come si sono espressi famosi autori quale lo Zweigert — la valutazione del diritto comparato. In questo ordine di idee può anche avere rilevanza — come già è stato esposto nelle conclusioni per la causa 5-71 — l'accertare quale disciplina sia preferibile (Zweigert, citato da Heldrich, Europarecht 1969, pag. 346). Partendo da questa impostazione, può allora forse aver valore la considerazione che gli ordinamenti dei tre nuovi Stati membri mostrano, nel settore della responsabilità statale, una chiara linea di sviluppo. Ha luogo chiaramente, in parte a mezzo della legislazione, un ampliamento della responsabilità statale; specialmente in relazione al diritto danese viene riferito che negli ultimi tempi i giudici si sono mossi sempre di più in tale direzione. Si può forse giungere alla conclusione che, in questo importante settore della tutela giurisdizionale, la distanza dei tre ordinamenti citati (che hanno, riguardo al punto in esame, una posizione prevalentemente negativa) dagli ordinamenti più progressivi — se così si vuol dire — degli altri Stati membri è destinata a divenire sempre minore. D'altra parte, nell'utilizzare le ricerche di diritto comparato e nell'accogliere i loro risultati nel diritto comunitario, si dovrà tener conto della particolare struttura di questo ordinamento. Sotto questo aspetto, è in particolare importante il fatto che l'emanazione delle norme ha luogo in modo diverso che negli Stati membri e, in ispecie, il fatto che la partecipazione del Parlamento è minima. In realtà, ciò non solo autorizza a sottovalutare le considerazioni fondate sul diritto nazionale in ordine alla particolare natura delle leggi parlamentari, a garanzia della cui costituzionalità sono stati creati particolari istituti giuridici, ma rende anche necessario accentuare energicamente l'idea che la Corte può provvedere a rafforzare il sistema di tutela giurisdizionale nell'ambito della Comunità. Posso supporre che proprio considerazioni del genere abbiano influito in modo determinante sulla motivazione della sentenza 5-71. Non c'è dunque ragione, da questo punto di vista, di pensare ad una modifica della giurisprudenza relativa alla responsabilità per illecito legislativo, nonostante le conclusioni negative che al riguardo si ricavano dagli ordinamenti dei nuovi Stati membri. Dopo aver discusso le eccezioni opposte dai convenuti, non si è tuttavia ancora concluso l'esame della ricevibilità dei ricorsi. Si deve ancora accertare se sia corretta una distinzione secondo il contenuto della norma impugnata (un ricorso sarebbe ricevibile soltanto nel caso di norme relative ad un caso singolo, non invece nel caso di norme più generali) e se — come sostiene il Consiglio — la responsabilità possa sorgere solo ove vengano provati il danno immediato e specifico e la colpa grave dell'istituzione. Sul primo punto — permettetemi di dirlo subito — non intendo proporre alla Corte di accogliere la tesi dei convenuti. Infatti, si può affermare che è veramente problematico fare distinzioni secondo il grado di generalità di una norma. Non solo: è pure importante la considerazione che nella sentenza 5-71 sono state usate altre cautele per fare in modo che i ricorsi per risarcimento dei danni causati da atti normativi rimangano limitati a determinate situazioni di carattere eccezionale. Vorrei aggiungere che non c'è alcuna differenza sostanziale fra la situazione di diritto della causa 5-71 (in cui si discuteva su di un regolamento relativo a misure di compensazione delle differenze fra i prezzi dello zucchero in due diverse stagioni) e la disciplina ora in esame, concernente la fissazione dei prezzi di un certo prodotto in una determinata stagione. È vero — come ha detto il difensore dei convenuti — che quest'ultima disciplina riguarda molti, ma è pur sempre possibile determinare una più ristretta cerchia di interessati — cioè i mulini in cui si produce il semolino di grano duro — cui essa si riferisce in modo speciale e per i quali, in quanto presumibilmente tocca il problema stesso della loro esistenza, è perlomeno analoga ad un provvedimento particolare. In relazione ai presupposti ritenuti necessari dal Consiglio, basta ricordare che di essi non è fatta menzione nella sentenza 5-71. Tra l'altro, è mia opinione che essi non siano necessari per definire la legittimazione ad agire. All'uopo basta piuttosto una grave violazione «di una norma superiore intesa a tutelare i singoli», con il qual termine si può intendere soltanto una violazione particolarmente grave di norme giuridiche, cioè un atto che va studiato sotto l'aspetto della illegittimità e non sotto l'aspetto della colpa. Nella causa 5-71 fu, come è noto, ritenuta sufficiente in proposito la violazione del divieto di discriminazione. Un analogo mezzo è stato dedotto, unitamente ai motivi di violazione del principio di proporzionalità e del diritto di proprietà, anche dai ricorrenti nella presente causa, i quali hanno dimostrato — il che è sufficiente per la ricevibilità del ricorso — che ciò ha per essi profonde conseguenze, tali da minacciare la loro stessa esistenza economica. Con questo e stato sgombrato il campo da tutti gli argomenti fatti valere contro la ricevibilità dei ricorsi. Riserviamo a più tardi l'esame del se i ricorrenti possano altresì far valere il divieto di atti aventi effetto analogo a quello di una espropriazione. |
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3. |
Nell'esaminare ora il merito dei ricorsi, si deve, in accordo con quanto finora è stato esposto, accertare anzitutto se la disciplina impugnata sia illegittima e se si possa parlare di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli.
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4. |
Una volta accertata l'illegittimità del provvedimento, il metodo seguito nei casi di responsabilità delle istituzioni e finora ritenuto corretto impone di accertare se vi sia stata colpa. Affrontiamo ora questo problema. Diciamo subito che l'esame è particolarmente delicato quando ci si trova di fronte ad atti legislativi emanati per valere durante un periodo piuttosto lungo e nei confronti di una pluralità di interessati. In questi casi, infatti, l'analisi è complessa e difficile il giudizio. Nella fattispecie, i convenuti si difendono sostenendo anzittutto che era lecito partire dal presupposto che anche i mulini tedeschi avrebbero potuto rifornirsi sul mercato francese e ridurre così al minimo il loro svantaggio. in secondo luogo, essi ranno valere 1 impossibilità di prevedere che i prezzi del mercato francese, caratterizzato da un deficit di produzione, avrebbero preso un andamento diverso da quelli del mercato italiano, cioè che non avrebbero superato di molto i prezzi d'intervento ed avrebbero così garantito ai mulini francesi un considerevole vantaggio concorrenziale. Se sulla base di queste osservazioni esaminiamo la questione della colpa, dobbiamo escludere senz'altro l'ipotesi di un illecito deliberato. Si deve in realtà soltanto accertare se si sia trattato di negligenza, se cioè si possa sostenere che il Consiglio, usando la necessaria diligenza, avrebbe potuto ravvisare ed evitare le conseguenze di cui si è parlato. Limitato così il campo dell'indagine, ci si deve subito chiedere se, in ordine al primo punto (accesso degli operatori tedeschi al mercato francese), il Consiglio possa invocare a discolpa la circostanza che non gli sarebbero state rese sufficientemente note la particolarità del mercato francese. Sotto questo aspetto è rilevante che gli organi della Comunità conoscevano o almeno avrebbero dovuto conoscere il sistema di collocamento dei raccolti proprio del mercato francese (si pensi solo alla già citata pubblicazione in «Le Petit Meunier» del 1969). Era loro noto altresì l'andamento del mercato nella Francia del Nord, dove, nonostante il rilevante aumento della produzione in un periodo relativamente breve, la domanda è tuttora superiore all'offerta. In questa situazione, che non si può non tener presente al momento dell'istituzione di una disciplina di mercato, risulta del tutto utopistica la supposizione che i mulini tedeschi potessero, in un margine di tempo piuttosto breve, accedere al mercato francese del grano duro in condizioni di parità con i mulini francesi. Sono quindi dell'opinione che ci si trovi di fronte ad un grave errore di valutazione, atto senz'altro a concretare un comportamento colposo. Per quanto riguarda invece l'andamento dei prezzi francesi, che non si sono allontanati notevolmente dai prezzi d'intervento, per avvicinarsi ai prezzi indicativi, come sarebbe stato nella logica del sistema e come in effetti è avvenuto in Italia, sono d'avviso che si possa ammettere un «errore di previsione» scusabile da parte del Consiglio. Tuttavia anche contro questo punto di vista si possono sollevare diverse obiezioni. Già in una nota a verbale del Consiglio dei ministri dell'anno 1964 è detto chiaramente che la Commissione è tenuta a controllare eventuali alterazioni dei rapporti di con correnza sul mercato del grano duro. L'attenzione degli organi comunitari era stata quindi espressamente richiamata sulle particolarità del suddetto mercato. Non si può inoltre fare a meno di considerare che il problema era stato oggetto di un'interrogazione parlamentare presentata dall'on. Kriedemann nel novembre 1970. Dalla risposta della Commissione appare evidente che quest'ultima era a conoscenza del fatto che i prezzi francesi avevano superato di ben poco i prezzi d'intervento. Un simile sviluppo non era quindi del tutto inaspettato, né risultava incomprensibile agli organi comunitari, come è dimostrato tra l'altro dai già citati tentativi di spiegazione, che sono stati fatti nel presente giudizio (in altre parole dai riferimenti all'andamento dei costi francesi). Si aggiunga che non soltanto la situazione francese doveva essere ben nota al rappresentante della Francia nel Consiglio dei ministri ed ai suoi esperti, ma che anche gli interessati avevano tempestivamente fatto presente quanto sopra. Si trascuri pure l'invio alla Commissione (nel 1969) di una relazione da parte dell' attuale ricorrente nella causa 65-72; si dovrà tuttavia concedere qualche peso agli interventi dei ricorrenti presso il ministero federale dell'agricoltura negli anni 1968 e 1969 (non è invece certo e sarebbe eventualmente ancora da chiarire, se il presidente del «Deutscher Hartweizenmühlenverband» (Unione tedesca dei mulini da grano duro) abbia esposto anche oralmente alla Commissione le sue considerazioni in materia). In conclusione, proprio perché erano in causa provvedimenti di notevole portata, tali da modificare la struttura stessa del mercato e da richiedere pertanto una speciale attenzione da parte degli organi comunitari, non si dovrebbe esitare a riconoscere un comportamento colposo di questi ultimi. Ammesso questo e non essendo richiesta la colpa grave, si deve ritenere che sussista questo presupposto della responsabilità della Comunità. |
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L'ulteriore problema del se la disciplina impugnata abbia effettivamente danneggiato i ricorrenti non richiede una lunga trattazione. I ricorrenti sostengono, come e noto, di essere stati sottoposti in larga misura alla concorrenza di prodotti di trasformazione francesi, la cui lavorazione avveniva in condizioni molto più favorevoli. Ciò avrebbe condotto sia ad una perdita di posizioni commerciali, sia ad una diminuzione dei guadagni, in quanto i ricorrenti sarebbero stati costretti ad adeguarsi ai prezzi del semolino francese. Nella fattispecie si può ben dire che l'esattezza di tali affermazioni appare probabile. Inoltre è dimostrato che, in primo luogo, le importazioni di semolino dalla Francia sono notevolmente aumentate a partire dal 1969 (circa 7000 t) fino a raggiungere ultimamente le 33000 t, in secondo luogo si è avuta, a partire dal 1968 una indiscutibile contrazione del volume d'affari dei ricorrenti (come del resto di tutti i mulini tedeschi). La loro attività di macinazione del grano duro è, in generale, decisamente in regresso. In particolare posso fare riferimento alle dettagliate statistiche che vi sono state fornite dai ricorrenti. Per la nostra indagine è sufficiente, al momento, questa constatazione; l'effettivo ammontare del danno potrà invece essere oggetto di un successivo esame. |
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Posso trattare abbastanza rapidamente anche i problemi del rapporto di causalità e di un eventuale concorso di colpa dei ricorrenti. Per quanto concerne il rapporto di causalità, i convenuti osservano che non si possono far risalire all'organizzazione di mercato né il fatto che i ricorrenti non siano stati in grado di inserirsi sul mercato francese del grano duro, né il fatto che il prezzo del grano duro francese si sia mantenuto, in generale, pari al prezzo d'intervento o di poco superiore. L'osservazione è sostanzialmente giusta, ma ha, a mio avviso, scarsa rilevanza. È determinante invece la circostanza che, all'atto della emanazione delle norme in esame, venne riscontrata una situazione di mercato, precisamente una struttura rigida del mercato francese particolar mente favorevole agli operatori francesi, che non poteva essere rapidamente modificata. Inoltre si dovevano considerare le leggi della formazione dei prezzi, delle quali si può ragionevolmente presumere che non dipendano da fattori di disturbo della concorrenza. Di tutti questi elementi il legislatore ha da tener conto. Se egli avesse usato la debita diligenza, non avrebbe potuto sfuggirgli che per i mulini tedeschi era determinante il prezzo d'entrata del grano duro, dato che era loro impossibile sfruttare i prezzi inferiori correnti in Francia. Poiché, nonostante la riscontrata «ripartizione del mercato», il legislatore ha fissato i prezzi nel modo che sappiamo, a lui si devono imputare l'alterazione della concorrenza e il danno subito dai mulini tedeschi, in altre parole, il suo comportamento costituisce una causa adeguata del danno. In relazione all'asserito concorso di colpa dei ricorrenti, i convenuti fanno valere diversi argomenti e precisamente che i mulini tedeschi avrebbero una minor percentuale di resa, non avrebbero impugnato i provvedimenti con cui furono introdotti i prelievi e non avrebbero comunicato, in modo tempestivo ed efficace, agli organi comunitari il loro punto di vista. Su questi punti credo di poter fare le seguenti osservazioni. Circa la percentuale di resa abbiamo sentito in corso di causa — come ho già ricordato — che nella stagione 1971/72, rilevante ai fini della causa, non c'era più un divario degno di nota fra i mulini tedeschi e quelli francesi. Inoltre una simile circostanza potrebbe spiegare soltanto in minima parte la situazione di svantaggio concorrenziale che si era venuta a creare. In relazione alla mancata impugnazione dei provvedimenti relativi ai prelievi è stato giustamente spiegato che i ricorrenti non provvedevano direttamente alle importazioni e non avevano quindi la possibilità d'impugnare dinanzi ad un giudice nazionale la legittimità della normativa concernente i prezzi. Non si può infine parlare di concorso di colpa con riferimento alla mancata presentazione di interrogazioni parlamentari o di reclami ufficiali agli organi della comunità, in ispecie se si considera che i reclami più tardi effettivamente presentati non furono presi in considerazione. Né si può dimenticare che, in ogni caso, i ricorrenti presentarono vari reclami ai propri ministri nazionali e che questa circostanza doveva pur essere nota al Consiglio dei ministri. Nemmeno dall'indagine sul rapporto di causalità e su di un eventuale concorso di colpa si ricava perciò alcun elemento che possa indurre ad escludere la responsabilità delle istituzioni comunitarie. |
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7. |
La condanna della Comunità al risarcimento dei danni non ci sembra perciò discutibile. Resta solo da chiedersi se il danno possa già essere liquidato nella sentenza che verrà ora emessa o se la Corte — come sostiene in particolare la Commissione — debba per il momento limitarsi a statuire sull'an. Occorre dire che non si può certo procedere come desidererebbero i ricorrenti, nel senso che non si può condannare la Comunità al pagamento delle somme che risultano dai calcoli dei ricorrenti medesimi (quantità di grano duro importate durante la stagione 1971/72 moltiplicate per la differenza fra prezzo d'entrata e prezzo d'intervento, diminuita di 1,1 unità di conto). In effetti, non solo si può obiettare che un simile calcolo astratto dei danni subiti è chiaramente ignoto al diritto internazionale e non può pertanto venire ammesso come principio generale di diritto nell'ambito dell'art. 215; è pure rilevante che non si può far carico al Consiglio di aver ingiustamente omesso una riduzione del prezzo di entrata a favore dei mulini tedeschi. Partendo dalla discriminazione ormai accertata e dal fatto che essa avrebbe potuto essere ridotta, se il prezzo d'intervento per la Francia del Nord fosse stato fissato, come negli anni precedenti, più vicino al prezzo d'entrata, la questione decisiva è piuttosto quella di determinare in quale situazione si sarebbero trovati i ricorrenti se non vi fosse stata detta discriminazione. Si deve altresì considerare quali sarebbero stati gli sviluppi della situazione in Francia, qualora il prezzo d'entrata fosse stato ridotto. È perciò necessario accertare (prendendo come punro di riferimento l'accertato superamento dei prezzi di intervento) quali maggiori spese avrebbero incontrato i mulini francesi, se ed in quale misura sarebbero diminuite le loro esportazioni in Germania, se ed in quale misura i ricorrenti non avrebbero perso posizioni di mercato o guadagnato di meno per la necessità di adeguarsi ai prezzi del semolino francese. È chiaro però che tali questioni non possono essere tutte risolte ora; può risolverle con competenza soltanto un perito che esamini accuratamente la situazione di ogni singola impresa e determini poi l'ammontare del danno da essa subito. Ritengo pertanto che, al momento, sia unicamente possibile statuire sull'an e che l'ammontare dei danni possa essere accertato soltanto da un perito. Analoga conclusione vale per gli interessi: tutt'al più si può ritenere fondata la richiesta, ma la liquidazione non potrà aver luogo che in un momento successivo. |
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8. |
Rimane ora da trattare il motivo d'impugnazione dedotto dai ricorrenti nella replica, cioè il problema del se si possa esigere (anche in mancanza di colpa) il risarcimento per un atto illegittimo avente effetto analogo a quello dell'espropriazione dell'avviamento commerciale (che, in diritto tedesco, fa parte della proprietà). Di per sé un simile esame sarebbe ormai superfluo, tanto più che non si può per questa via giungere ad un maggior risarcimento. Desidero nondimeno prendere posizione, se non altro in subordine e rapidamente, anche su questo problema.
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9. |
Dopo questa indagine relativamente estesa in ordine ad un caso che in molti punti si presentava veramente problematico, permettetemi di riassumere ancora una volta le mie conclusioni. Ritengo che i ricorsi siano ricevibili solo in quanto diretti contro la Comunità, rappresentata dal Consiglio dei ministri; in quanto diretti contro la Commissione essi vanno invece dichiarati irricevibili. Lo stato attuale del procedimento consente di dichiarare fondati i ricorsi, cioè di statuire con una sentenza interlocutoria che la Comunità è tenuta al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti. La decisione circa l'ammontare del danno ed il suo risarcimento potrà tuttavia essere presa solo dopo una perizia. Di conseguenza, non si può per il momento statuire neppure in ordine alle spese. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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