ECLI:EU:C:1972:114•Conclusioni riunite dell'avvocato generale Roemer del 6 dicembre 1972. # Getreide-Import-Gesellschaft mbH contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. # Criteri per il calcolo dei prezzi franco frontiera. # Causa 41-72. # Gesellschaft für Getreidehandel AG contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. # Criteri per il calcolo dei prezzi franco frontiera. # Causa 55-72.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Roemer del 6 dicembre 1972. # Getreide-Import-Gesellschaft mbH contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. # Criteri per il calcolo dei prezzi franco frontiera. # Causa 41-72. # Gesellschaft für Getreidehandel AG contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania. # Criteri per il calcolo dei prezzi franco frontiera. # Causa 55-72.
ECLI:EU:C:1972:114Eu Cjeu6 dic 1972
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 6 DICEMBRE 1972 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Devo oggi esprimere il mio parere riguardo a due domande di pronunzia pregiudiziale proposte dalla VII sezione del Finanzgericht dell'Assia. Data una certa analogia dei problemi che le hanno determinate, la Corte ha deciso, con ordinanza 18 ottobre 1972, la riunione dei relativi procedimenti ai fini della trattazione orale. Posso quindi presentare congiuntamente le mie conclusioni.
Le cause vertono su talune importazioni di granoturco dall'Italia nella Repubblica federale di Germania e sull'entità dei relativi prelievi. Nel primo caso (quello della Getreide-Import-Gesellschaft) le importazioni erano state effettuate verso la fine del 1965 in base a licenze rilasciate il 9 e il 10 dicembre 1965. Nel secondo caso (quello della Gesellschaft für Getreidehandel) si tratta di importazioni che dovevano essere effettuate nel periodo gennaio - giugno 1966, in base a licenze con prefissazione del prelievo rilasciate dal gennaio al marzo 1966.
Per la determinazione del prelievo, l'elemento decisivo era — com'è stato messo in luce in numerosi altri procedimenti — il prezzo franco frontiera stabilito dalla Commissione, prezzo che questa aveva fissato, nel primo caso, con decisione avente effetto dalla data del 6 dicembre 1965, nel secondo caso, con varie decisioni pubblicate nel supplemento agricolo della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in data 12 gennaio 1966, 2 febbraio 1966, 23 febbraio 1966, 2 marzo 1966 e 9 marzo 1966.
Le ditte importatrici sostengono che nelle suddette decisioni i prezzi franco frontiera sono stati fissati in modo errato. Nel primo caso, dinanzi al giudice nazionale, l'interessata ha sostenuto fra l'altro che a torto la Commissione si era fondata sulle quotazioni per il granoturco importato dal Nord-America, inferiori al prezzo d'entrata italiano, invece di basare il calcolo — come avrebbe dovuto — sulle quotazioni correnti per il granoturco prodotto in Italia. Nel secondo caso, la ditta ha fatto carico anch'essa alla Commissione di aver erroneamente fondato le sue decisioni sulle quotazioni relative al granoturco importato dal Nord-America, ma ha criticato inoltre la scelta del mercato italiano più rappresentativo per le esportazioni nella Repubblica federale di Germania, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 19 (GU 1962, pag. 933) e degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 89 (GU 1962, pag. 1899): a suo avviso, invece delle quotazioni correnti sulla piazza di Padova avrebbero dovuto esser prese in considerazione quelle di Milano. Infine — come nella causa che ha dato luogo al procedimento 17/72 — è stato criticato il fatto che la conversione in lire dei prezzi franco frontiera espressi in DM sia stata effettuata secondo il cambio corrispondente alla parità dichiarata presso il Fondo monetario internazionale. L'importatore sostiene che la Commissione avrebbe dovuto invece, a norma dell'art. 2 del regolamento n. 129 (GU 1962, pag. 2553), autorizzare l'applicazione del più favorevole cambio del giorno, il che avrebbe portato ad un importo del prelievo meno elevato.
Tenendo conto delle suddette obiezioni, il Finanzgericht dell'Assia (dinanzi al quale le ditte importatrici avevano portato la controversia) ha sospeso i procedimenti con ordinanze 12 giugno e 28 giugno 1972, ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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1. |
(causa 41-72): Se sia valida la decisione 3.12.1965 (GU supplemento agricolo n. 7/65 dell' 8.12.1965, pag. 1612 e pag. 1625, tabella B) con cui la Commissione CEE ha stabilito in Lit. 51751 la tonnellata il prezzo franco frontiera per l'importazione di granoturco dall'Italia nella Repubblica federale di Germania. |
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2. |
(causa 55-72): Se siano valide le decisioni della Commissione CEE (pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, supplemento agricolo n. 1 del 12.1. 1966, pag. 16-B; n. 4 del 2. 2. 1966, pag. 118-B; n. 7 del 23.2.1966, pag. 214-B; n. 8 del 2.3. 1966, pag. 250-B; e n. 9 del 9. 3. 1966, pag. 285-B) con le quali è stato fissato il prezzo franco frontiera per il granoturco importato dall'Italia nella Repubblica federale di Germania. |
Vediamo ora quale soluzione si debba dare alle suddette questioni.
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1. |
Causa 41-72 In questo caso, come ho già detto, si tratta solo di stabilire se, nel fissare il prezzo franco frontiera valido dal 6 dicembre 1965, la Commissione si sia basata sulle quotazioni che andavano effettivamente prese in considerazione (cioè — come sostiene l'attrice nella causa principale — su quelle del granoturco prodotto in Italia anziché su quelle, più basse, relative al granoturco americano). Ora, è inutile dilungarsi su questo punto. È emerso infatti dal procedimento che la Commissione, fino al 10 dicembre 1965, si è basata sulle quotazioni del granoturco italiano, comunicatele dal ministero dell'agricoltura italiano e dall'«ONIC», e che solo successivamente essa ha modificato la propria prassi, scegliendo come base le quotazioni del granoturco importato dal Nord-America. A quanto pare, di ciò è convinta anche l'attrice nella causa principale che, dopo aver preso atto delle osservazioni della Commissione, ha rinunziato nella fase orale del procedimento dinanzi alla Corte, ad esporre nuovamente e a chiarire le censure da lei sollevate dinanzi al giudice nazionale. Circa la questione formulata dal Finanzgericht dell'Assia nella causa 41-72 si può quindi ritenere che in realtà — essendo infondata l'unica censura sollevata dall'attrice — non vi è assolutamente ragione di dubitare della validità del prezzo franco frontiera fissato per il 6 dicembre 1965. |
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2. |
Causa 55-72 Più a lungo mi devo soffermare sull'esame delle questioni sottoposte alla Corte nel procedimento 55-72, che implicano — come abbiamo visto — tre problemi diversi. In considerazione del fatto che, dal 10 dicembre 1965 in poi (quindi anche per il periodo gennaio — marzo 1966), nel fissare il prezzo franco frontiera la Commissione si è basata sulle quotazioni correnti sulla piazza di Padova per il granoturco importato, si deve in primo luogo accertare se anche questa nuova prassi sia conciliabile coi principi dell'organizzazione del mercato dei cereali, e in ispecie con quelli sanciti dal regolamento n. 89. Indi, si dovrà stabilire se fosse giustificata la scelta di Padova, come «mercato più rappresentativo» italiano, o se invece la Commissione non avrebbe dovuto basarsi sulle quotazioni correnti sulla piazza di Milano. Infine, si pone ancora la questione (già esaminata nell'ambito del procedimento 17-72) relativa alla legittimità dell'applicazione del cambio corrispondente alla parità dichiarata al Fondo monetario internazionale nel convertire in DM il prezzo franco frontiera espresso in lire italiane. In proposito, l'attrice nella causa principale sostiene che la Commissione ha fatto cattivo uso del suo potere discrezionale omettendo di autorizzare l'applicazione del tasso di cambio effettivo, che era più elevato. Vediamo quale sia l'atteggiamento da assumere su questi vari punti, prendendo in considerazione anzitutto:
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3. |
Riassumendo:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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