ECLI:EU:C:1973:17•Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 8 febbraio 1973. # Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 37-72.
Conclusioni dell'avvocato generale Mayras del 8 febbraio 1973. # Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 37-72.
ECLI:EU:C:1973:17Eu Cjeu8 feb 1973
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DELL'8 FEBBRAIO 1973 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
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I — |
Il signor Marcato non è ignoto a questa Corte la quale, già due volte, ha avuto occasione di giudicare i ricorsi da lui proposti contro la Commissione delle Comunità europee dalla quale egli è stato assunto nel 1958. Dapprima dipendente temporaneo e incaricato di mansioni d'ordine, per quattro anni era guardia notturna, indi veniva nominato in ruolo come usciere al grado D 2. Il Marcato dava prova al tempo stesso di coscienziosità e di una lodevole ambizione. Nel 1962 egli seguiva un corso di operatore presso la Société Belge des Machines Bull e diveniva effettivamente operatore nel servizio meccanografia della Commissione nel 1963, col grado C 3. Indi, dopo un corso di perfezionamento sull'uso degli ordinatori della terza generazione, otteneva un diploma della IBM e svolgeva, dal 1966, le mansioni di pannellista e gestore. Mentre fino al 1967 i rapporti informativi sul suo conto erano favorevoli, nel 1969 il giudizio era molto meno lusinghiero. Appunto in questa occasione, su un primo ricorso del Marcato diretto contro il rapporto informativo, voi avete rifiutato di sindacare la valutazione delle sue attitudini professionali effettuata dall'amministrazione (sentenza 17 marzo 1971, II Sezione, causa 29-70). Nel 1970, essendo stata respinta la sua candidatura a un concorso interno per dei posti di categoria B presso il servizio meccanografico, la Corte (I Sezione) accoglieva il ricorso e annullava la decisione della commissione esaminatrice con sentenza 14 giugno 1972 (causa 44-71). L'attuale ricorso del Marcato riguarda del pari un concorso interno, bandito nel 1971, allo scopo di coprire quattro posti di vice-assistente nella carriera B 5/B 4. Il bando di concorso precisava che le mansioni relative a questi posti consistevano nell'«effettuare, sotto controllo, dei lavori operativi, in particolare: preparazione delle carte JOB e organizzazione dei lavori con archiviazione delle carte e nastri magnetici; controllo delle uscite: o: svolgere le mansioni di pannellista su ordinatore della terza generazione per lo svolgimento dei lavori in operating system». Fra le condizioni per l'ammissione al concorso vi erano le «cognizioni del livello degli studi secondari comprovati da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente» ed inoltre la «conoscenza elementare della programmazione e l'uso di un linguaggio Cobol, Fortran o altro». Si presentarono quindici candidati. La commissione giudicatrice ne escludeva sei, fra cui il Marcato. Degli otto candidati che avevano partecipato effettivamente alle prove, sei venivano iscritti dalla commissione giudicatrice nell'elenco degli idonei; i quattro primi venivano nominati vice-assistenti. Il 1o dicembre 1971, il ricorrente veniva informato dal capo della divisione del personale che la sua candidatura non era stata accettata. Egli chiedeva di conoscerne le ragioni e, con nota 25 gennaio 1972, il capo della divisione assunzioni gli indicava i motivi di detta decisione, consistenti nel fatto che, secondo la commissione giudicatrice, egli non possedeva i requisiti per l'ammissione che ho testé menzionato. Il Marcato proponeva allora alla Commissione, il 23 febbraio, un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto allora vigente. Non avendo ricevuto risposta, il 27 giugno 1972, egli ha proposto a questa Corte un ricorso contro il silenzio-rifiuto della Commissione. Il ricorrente vi chiede di annullare, non solo il silenzio-rifiuto, ma del pari il bando di concorso COM/184/71, la decisione con cui la commissione giudicatrice l'ha escluso dal concorso e infine, come conseguenza, le nomine effettuate in esito al concorso stesso. |
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II — |
Esaminerò in primo luogo le conclusioni dirette contro il «bando di concorso», cioè contro la decisione con cui la Commissione ha messo a concorso quattro posti vacanti di vice-assistente. Il procedimento dei concorsi di assunzione è stabilito dall'allegato III dello statuto. L'art. 1 di questo enumera i dati che devono essere contenuti nel bando di concorso; fra questi figura (n. 1, lettera g) il limite d'età per i candidati come pure l'abbuono di età a favore dei dipendenti che sono già in servizio da almeno un anno. Il ricorrente deduce anzitutto la violazione di questa disposizione. È infatti pacifico che il bando di concorso non indica alcun limite di età. Questo mezzo fa sorgere due questioni:
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III — |
Dobbiamo ora accertare se sia legittima la decisione con cui la commissione esaminatrice ha escluso il Marcato dal concorso. Il ricorrente deduce in proposito la violazione dell'art. 25 dello statuto a norma del quale (1o comma, 2o inciso) le decisioni individuali prese a carico del dipendente devono essere motivate, e dell'art. 5 dell'allegato III a norma del quale la commissione giudicatrice stabilisce l'elenco dei candidati che possiedono i requisiti fissati dal bando di concorso. Ora, tanto la relazione della commissione giudicatrice, quanto la nota con cui il capo della divisione assunzioni ha notificato detta decisione al ricorrente sarebbero, secondo quest'ultimo, inadeguatamente motivate in quanto la relazione, come la nota, si limita a riprodurre testualmente le indicazioni del bando di concorso relative alle qualifiche richieste dai candidati, senza precisare le ragioni per cui il Marcato non avrebbe né un' esperienza professionale di livello equivalente a quello degli studi secondari, né le cognizioni tecniche richieste in materia di programmazione e di uso di uno dei linguaggi usati nell'informatica. |
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1. |
Prima però di esaminare il merito di questi argomenti, rileverò che la convenuta mette in dubbio la ricevibilità delle conclusioni dirette contro la decisione della commissione giudicatrice, senza tuttavia eccepirne formalmente l'irricevi-bilità, giacché essa si rimette, su questo punto, al prudente apprezzamento della Corte. Come abbiamo visto, il 1o dicembre 1971 il ricorrente ha ricevuto la notifica di questa decisione mediante una lettera del capo della divisione del personale, che non era del resto affatto motivata; a sua richiesta, gli fu unicamente risposto, il 25 gennaio, ch'egli non possedeva i requisiti stabiliti al punto 2, n. 1, del bando di concorso. Secondo la Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare direttamente dinanzi alla Corte di giustizia la decisione della commissione giudicatrice entro tre mesi dalla notifica. Anche ammettendo ch'egli avesse presentato all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, questo reclamo previo sarebbe privo di senso, giacché non spetta a questa autorità l'annullare o modificare una decisione adottata da una commissione giudicatrice. Un reclamo del genere non potrebbe quindi interrompere il termine d'impugnazione. Questo termine, che lo si faccia decorrere dal 1o dicembre 1971 ovvero anche dal 25 gennaio 1972, sarebbe stato comunque scaduto quando il Marcato ha depositato il ricorso nella cancelleria della Corte, cioè il 27 giugno 1972. È vero, signori, che la commissione giudicatrice di un concorso dispone di poteri propri ed autonomi, soprattutto quando decide dell'ammissione al concorso dei candidati; a norma dell'art. 5 dell' allegato III dello statuto, essa sola è competente a stabilire l'elenco dei candidati che possiedono i requisiti prescritti dal bando di concorso. Di conseguenza, l'autorità che ha il potere di nomina, nella fattispecie la Commissione, non può riformare né annullare la sua decisione. Tuttavia, non sarebbe iniquo far carico a un dipendente di avere, pure in questo caso, proposto un reclamo alla Commissione, dal momento che questa possibilità gli era espressamente offerta dall'art. 90 dello statuto allora in vigore? Dobbiamo dichiarare il ricorso irricevibile perché tardivo per il fatto ch'egli non si è rivolto direttamente alla Corte? Nella sentenza pronunziata il 14 giugno 1972 su un precedente ricorso del Marcato, la Prima Sezione della Corte ha affermato che il reclamo previo alla Commissione si spiega con l'abitudine dei dipendenti di non impugnare mai direttamente dinanzi alla Corte gli atti per loro lesivi, e di rivolgersi invece in primo luogo, sia pure senza necessità, all'autorità che ha il potere di nomina. In vista di questa situazione, essa si è rifiutata di dichiarare irricevibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione e l'ha ammesso in quanto diretto contro la decisione della commissione giudicatrice; essa ha considerato come sanata la scadenza del termine per impugnare detta decisione. A queste considerazioni d'equità aggiungerò, dal canto mio, un argomento di diritto: l'autorità amministrativa, anche incompetente, alla quale sia stato proposto un reclamo non ha forse il dovere di trasmettere il reclamo stesso all'autorità competente, almeno quando questa appartiene allo stesso ente giuridico, della stessa istituzione comunitaria? Nel nostro caso, la Commissione, se non poteva pronunziarsi sul reclamo del Marcato, avrebbe, a mio parere, dovuto trasmetterlo alla commissione giudicatrice, unica competente sia a revocare la propria decisione, sia a respingere il reclamo del ricorrente. È questa la ragione per cui ritengo ricevibili le conclusioni dell'atto introduttivo dirette contro la decisione della commissione giudicatrice, dato che meno di quattro mesi sono passati fra la registrazione del reclamo del ricorrente (28 febbraio 1972) e il deposito del ricorso presso la Corte (27 giugno seguente). |
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2. |
Per quanto riguarda la motivazione della decisione della commissione giudicatrice, essa mi pare inadeguata. Tanto dalle comunicazioni provenienti dagli uffici della Commissione, quanto dalla relazione della commissione giudicatrice stessa risulta che questa si è limitata ad affermare, che il ricorrente non possedeva i requisiti richiesti, ripetendo puramente e semplicemente il testo del bando di concorso su questo punto. Ora, benché sia pacifico che il Marcato non possiede alcun diploma di studi secondari, egli sostiene d'avere una preparazione professionale di livello equivalente; egli sostiene del pari di avere acquisito, in seguito alla preparazione tecnica ricevuta presso le società BULL e IBM in fatto di uso di ordinatori della terza generazione, le cognizioni richieste dal bando di concorso. Senza entrare nel merito, rilevo che, con una clausola di stile, la commissione giudicatrice gli contesta questi requisiti senza addurre a sostegno alcuna considerazione tratta dall'esame della situazione personale del ricorrente. Ora, mentre i lavori della commissione giudicatrice, quando si tratta di valutare i meriti rispettivi di ciascun candidato, di giudicare le loro prove d'esame o semplicemente i loro titoli, implicano un confronto e una classificazione e sono quindi coperti dal segreto che caratterizza le operazioni del concorso, lo stesso non vale per la fase preliminare consistente nell'esame delle candidature. Si tratta allora di porre a raffronto i titoli prodotti dai candidati con le qualifiche indicate dal bando di concorso. Questo confronto si deve effettuare in base a dati obiettivi, noti a ciascuno dei candidati per quanto lo riguarda. Di conseguenza, la decisione con cui la commissione giudicatrice esclude una candidatura dev'essere motivata in modo tale che, in primo luogo, il candidato sia in grado di conoscere le ragioni che hanno mosso la commissione giudicatrice e, eventualmente, di discuterle: e, in secondo luogo, la Corte, investita della controversia, possa esercitare il proprio con trollo giurisdizionale anche se, in questo campo, tale controllo si limita all'esattezza materiale dei fatti, all'errore di diritto o ad un eventuale sviamento di potere. La decisione impugnata non è stata certo motivata in modo adeguato. Essa è del resto redatta in termini identici a quelli della decisione che la prima Sezione della Corte ha annullato con la sua precedente sentenza Marcato del 14 giugno 1972. |
Senza che sia necessario esaminare il terzo mezzo di ricorso, vi propongo quindi di adottare la stessa soluzione e concludo per l'annullamento del bando di concorso COM/184/71, della decisione con cui la commissione giu-diatrice ha rifiutato di ammettere il ricorrente al concorso e, come conseguenza, l'annullamento delle nomine effettuate in esito al concorso stesso, infine, chiedo che le spese siano poste a carico della convenuta.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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