ECLI:EU:C:1972:62•Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 29 giugno 1972. # Alo Heinemann contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 79-71.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 29 giugno 1972. # Alo Heinemann contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 79-71.
ECLI:EU:C:1972:62Eu Cjeu29 giu 1972
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 29 GIUGNO 1972 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
La causa odierna, come varie altre esaminate nel 1969, verte sull'applicazione del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968 n. 259/68 (GU n. L 56 del 14 marzo 1968). Le disposizioni speciali del secondo capitolo di questo regolamento, applicabili in via provvisoria, dovevano consentire alla Commissione di raziona lizzare i propri servizi e di ridurre il volume dell'organico. I dipendenti della Commissione potevano chiedere un collocamento a riposo anticipato a condizioni particolarmente vantaggiose. Prima dell'entrata in vigore del regolamento, i dipendenti interessati venivano invitati — con lettera del presidente della Commissione del 5 marzo 1968 — ad informarsi sulle condizioni finanziarie del collocamento a riposo presso uffici chiaramente indicati nella circolare stessa.
Il ricorrente della causa odierna era interessato al collocamento a riposo anticipato. Egli era stato assunto il 1o settembre 1959 e, compiendo la normale carriera, aveva raggiunto il grado A 4/6. Nell' aprile 1968 il ricorrente veniva informato per iscritto circa le caratteristiche (periodi, età, importi, ecc.) dell'indennità che avrebbe percepito. Inoltre l'interessato veniva informato circa l'entità della pensione (a prestazione integrale) che gli sarebbe stata versata al compimento del 55o anno. Il ricorrente afferma che queste informazioni lo hanno indotto a chiedere il collocamento a riposo anticipato il 13 aprile 1968 (cioè prima della scadenza del termine previsto).
Con lettera della direzione generale personale e amministrazione, del 21 giugno 1968, l'interessato veniva informato che la sua domanda era stata accolta ed il suo servizio sarebbe cessato il 1o ottobre 1968. Dopo la cessazione dal servizio, con telegramma 20 dicembre 1968, sia il ricorrente, che altri dipendenti, venivano informati che la pensione di vecchiaia a prestazione integrale sarebbe loro spettata solo con il compimento del 60o anno. L'interessato ritiene che questa disposizione costituisca un'arbitraria modifica di quanto era stato convenuto nell'aprile 1968. A questa comunicazione egli rispondeva con una lettera al direttore generale personale e amministrazione, datata 20 dicembre 1968; poiché la domanda di collocamento a riposo era stata presentata in buona fede, dopo aver preso atto delle comunicazioni ricevute, l'interessato non poteva ora accettare passivamente che venissero modificati gli accordi presi circa il suo collocamento a riposo. Il 13 gennaio 1969 il ricorrente riceveva una comunicazione del direttore generale personale e amministrazione, relativa all'indennità mensile che gli sarebbe spettata in base all'art. 5 del regolamento n. 259/68. Anche in questo provvedimento si affermava espressamente che egli avrebbe avuto diritto alla pensione con prestazioni integrali solo dopo il compimento del 60o anno. Qualora egli avesse inteso invece riscuotere una pensione già dopo i 55 anni, le prestazioni sarebbero state ridotte in proporzione.
Contrariamente ad altri dipendenti, il ricorrente non presentava reclamo amministrativo a norma dell'art. 90 dello statuto, anzi nella sua lettera del 4 febbraio 1969, egli si rivolgeva alla direzione generale personale e amministrazione informandosi entro quali termini egli poteva fare opposizione al provvedimento adottato dalla Commissione nei suoi riguardi. Il 6 febbraio 1969 il ricorrente scriveva inoltre al presidente della Commissione definendo la comunicazione relativa alle nuove condizioni di collocamento a riposo un'arbitraria modifica degli accordi presi in precedenza. Concludeva la lettera un invito a modificare il provvedimento giudicato iniquo. La direzione generale personale e amministrazione rispondeva il 12 marzo 1969, con una lettera redatta in francese nella quale s'indicavano le modalità di un' eventuale opposizione. In un'altra lettera della stessa direzione generale di pari data, si assicurava il ricorrente che la richiesta del 6 febbraio 1969 sarebbe stata esaminata e l'interessato sarebbe stato tenuto al corrente delle conclusioni dell' esame. Dopo questo scambio di corrispondenza, il ricorrente ritenne opportuno lasciar trascorrere un periodo di attesa e solo in una lettera al presidente della Commissione in data 17 novembre 1969 egli ricordava che non era stata ancora presa alcuna decisione circa il versamento delle spettanze integrali di pensione al compimento del 55o anno; a questo proposito in una lettera del gabinetto del presidente del 18 dicembre 1969, si comunicava che l'ufficio competente non disponeva ancora di tutti gli elementi per pronunciarsi definitivamente. Il ricorrente afferma che nel frattempo si era anche ripetutamente informato oralmente del corso della pratica ed aveva sempre ricevuto dai dipendenti della Commissione risposte interlocutorie.
uopo aver appreso l' esito della causa 23-69, vertente su un caso analogo, il ricorrente indirizzava una lettera al direttore generale personale e amministrazione in data 6 gennaio 1971, ricordando la sua vertenza ancora in sospeso ed esprimendo la convinzione che, in base alla sentenza recentemente pronunciata, sarebbe stato possibile risolvere anche il suo caso. Questa lettera non riceveva risposta, quindi l'interessato presentava un reclamo amministrativo il 7 maggio 1971 avverso la decisione del 13 gennaio 1969. Nel ricorso amministrativo, l'Heinemann chiedeva di poter percepire tutte le sue spettanze di pensione a decorrere dal compimento del 55o anno, oppure — in subordine — che fosse concesso agli ex dipendenti che avevano optato per il collocamento a riposo di potere ritornare sulla loro decisione. Poiché anche questa richiesta rimaneva senza risposta, il 25 agosto 1971, l'interessato adiva la Corte.
Le conclusioni possono riassumersi come segue:
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1o |
Annullare la decisione della Commissione del 13 gennaio 1969 e sancire che al ricorrente spetta l'indennità mensile di cui all'art. 5 del regolamento n. 259/68, come calcolata nel fascicolo 3.476/IX/68-F-M Heinemann n. 1538. |
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2o |
In subordine, condannare la Commissione a versare al ricorrente una pensione mensile a decorrere dal compimento del 55o anno fino al compimento del 60o anno, calcolata in base ad una teorica applicazione dell'art. 5, n. 7, 4o comma, del regolamento n. 259/68. |
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3o |
In ulteriore subordine: riassumere il ricorrente ed affidargli un incarico corrispondente all'attività svolta prima del suo collocamento a riposo. |
La Commissione replicò con un'eccezione presentata a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, con cui contestava la ricevibilità del ricorso e proponeva di dichiararlo irricevibile. Il collegio giudicante respinse l'eccezione, anzi, con ordinanza 15 dicembre 1971 si è riservata la pronuncia sulla ricevibilità: ricevibilità e merito faranno oggetto di un' unica pronuncia. La Commissione insisteva sull'irricevibilità del ricorso. In subordine essa eccepiva anche l'infondatezza del ricorso.
Esaminiamo ora i vari argomenti:
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1. |
La domanda principale mira all'annullamento della decisione del 13 gennaio 1969 e all'ottenimento dell'indennità mensile come convenuto tra le parti nell'aprile 1968.
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2. |
Con una seconda domanda presentata in subordine, il ricorrente chiede che la Commissione venga condannata al risarcimento del danno, analogamente a quanto è stato disposto nella causa 23-69 (Raccolta 1970, pag. 547), cioè mediante il versamento della pensione non ridotta a decorrere dal 55o anno.
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3. |
Concludo quindi come segue: Il ricorso del sig. Heinemann è irricevibile nella sua domanda principale. La domanda di risarcimento presentata in subordine è ricevibile e fondata e la Commissione va condannata a versare al ricorrente un'integrazione di pensione per il periodo intercorrente dal 55o al 60o anno. L'ammontare dell'importo integrativo viene calcolato applicando teoricamente alla fattispecie l'art. 5, n. 7, 4o comma, del regolamento n. 259/68. Qualora venisse scelta questa soluzione, il ricorrente risulterebbe sostanzialmente vincitore, quindi la Commissione andrebbe condannata alle spese. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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