ECLI:EU:C:1971:123•Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 14 dicembre 1971. # Gervais-Danone AG contro Hauptzollamt München-Schwanthalerstraße. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht München - Germania. # Maionese. # Causa 77-71.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 14 dicembre 1971. # Gervais-Danone AG contro Hauptzollamt München-Schwanthalerstraße. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht München - Germania. # Maionese. # Causa 77-71.
ECLI:EU:C:1971:123Eu Cjeu14 dic 1971
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 14 DICEMBRE 1971 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
I problemi dell'odierna controversia ricalcano quelli esaminati nel procedimento 30-71. Trail 12 agosto 1968 e l'8 aprile 1969 l'attrice aveva importato dalla Iugoslavia e dalla Danimarca prodotti rivenduti poi a ditte inglesi e a ditte svizzere. I prodotti erano denominati «maionese dietetica», «maionese I A» e «maionese per insalata» e talvolta ne era stata indicata anche la composizione, cioè prevalentemente «83 % di grasso, 6,5 % di giallo d'uovo, 0,5 % di sale con l'aggiunta di acido acetico concentrato al 5 %.
Accogliendo la domanda dell'importatore, i prodotti venivano classificati alla voce 21.04 B della tariffa doganale comune, cioè come «salsa o condimento composto» e come tali venivano sdoganati. Alcuni campioni però venivano prelevati e fatti esaminare dall'ufficio tecnico di Monaco, che definiva il prodotto preparazione alimentare della voce 21.07. L'ufficio doganale decideva allora di analizzare tutte le partite, che risultavano composte di prodotti a base di grasso del latte, quindi andavano classificate sotto la voce 21.07 e soggette a dazi e prelievi all'importazione superiori, in quanto prodotti parzialmente disciplinati dal regolamento n. 160/66 (GU n. L 14, pag. 1).
L'importatore taceva opposizione al provvedimento ed in seguito adiva il tribunale fiscale di Monaco, che — con ordinanza 23 luglio 1971 — sopspendeva il procedimento e deferiva alla Corte le seguenti questioni:
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I |
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II |
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Come vedete, alcune questioni sono analoghe ed altre identiche a quelle deferite nella causa 30-71, quindi non resta che vedere se l'odierna fattispecie presenti aspetti nuovi che ci inducono ad integrare quanto già detto nella sentenza 30-71.
Per conto mio aggiungerò quanto segue:
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1. |
Si deve interpretare la voce 21.04 e stabilire quale rilevanza ha, ai fini della classificazione in questa voce, l'impiego di burro, burro fuso o olio di burro frazionato oppure grassi vegetali nella fase produttiva della maionese dietetica, della maionese I A e della maionese per insalata. Nella causa 30-71 ho fatto richiamo alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, in base alle quali un prodotto può esser classificato sotto la voce 21.04 anche se è prodotto a base di burro, burro fuso o olio di burro frazionato. La Corte ha sostanzialmente condiviso questo punto di vista. È stato sottolineato il principio che le note esplicative e i pareri in materia tariffaria costituiscono atten dibili fonti d'informazione se non è possibile interpretare la tariffa doganale comune sulla base di chiarimenti d'altra indole, sia di carattere comunitario, sia di carattere tecnico, ma è pure stato affermato che la sola aggiunta di burro, burro fuso od olio di burro frazionato a determinati prodotti non esclude automaticamente la loro classificazione sotto la voce 21.04. La Corte ha inoltre arguito dalle note esplicative della tariffa di Bruxelles che i prodotti di cui alla voce 21.04 sono caratterizzati da un'alta percentuale di spezie aggiunte e servono a migliorare il sapore di determinati cibi. I prodotti devono quindi essere atti ad essere direttamente consumati. La Corte ne ha concluso che l'aggiunta di burro, burro fuso od olio di burro frazionato «è decisiva a condizione di poter influire negativamente sulle caratteristiche che le fanno idonee a rendere più saporiti i cibi». Per contro la Corte ha ritenuto superfluo rispondere alla questione del se i prodotti come quelli importati vadano considerati maionese oppure — come ritiene il governo federale — prodotti semifiniti. Al contrario sono le autorità nazionali che devono decidere su questo punto tenendo conto dei rispettivi prodotti e delle relative caratteristiche. Poiché nella causa odierna non sono stati esposti nuovi argomenti, mi pare basti limitarsi a queste constatazioni e rispondere alla prima questione come già è stato fatto nel procedimento 30-71. |
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2. |
Nella causa 30-71 invece la Corte non si è pronunciata espressamente sulle conseguenze della nozione comunemente adottata in commercio in rapporto all'inclusione di un prodotto nella voce 21.04 o 21.07. Questo silenzio si comprende in quanto solo le considerazioni fatte a proposito del primo punto sono determinanti per la soluzione della controversia e permettono di soprassedere all'esame del problema relativo alla rilevanza della nozione commerciale. I partecipanti al procedimento odierno non hanno presentato alcuna nuova osservazione in merito, quindi non vi è nulla da aggiungere. Si dovrebbero però includere nella sentenza pregiudiziale anche quei rilievi negativi già esposti a proposito della nozione commerciale. |
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3. |
In terzo luogo si deve stabilire se il regolamento della Commissione n. 241/70 del 9 febbraio 1970 fosse già sostanzialmente applicabile tra il 12 agosto 1968 e l'8 aprile 1969, oppure se è entrato formalmente e materialmente in vigore solo il 13 febbraio 1970. La Corte non ha accolto la proposta che ho fatto nelle conclusioni 30-71, pur se il punto di vista era condiviso dal governo federale e dalla Commissione. La Corte ha invece sancito che il regolamento, d'indole legislativa, non poteva avere efficacia retroattiva, quindi non poteva applicarsi per la classificazione delle merci importate prima della sua entrata in vigore. Il governo federale e la Commissione hanno sottolineato che il regolamento n. 241 si è limitato a confermare la prassi amministrativa già seguita nella Repubblica federale e dalla maggior parte delle amministrazioni doganali nazionali. Non si è avuta una radicale modifica della tariffa, una rivoluzione del vigente diritto tariffario, quindi la situazione giuridica non è mutata. Poiché però l'argomento non è nuovo, non vedo perchè la Corte in questa occasione dovrebbe scostarsi da quanto ha già sancito nella sentenza Siemers. Ciò non significa necessariamente che siano inevitabili le conseguenze temute dalla Commissione, cioè che l'adozione di un regolamento illustrativo, che sarà valido solo in futuro, implichi sempre un mutamento della prassi tariffaria. La Corte ritiene che una riforma del diritto si abbia allorché vengono mutate le disposizioni e vengono emanati nuovi chiarimenti così da modificare la situazione giuridica. Accolgo questa teoria, anche se mi pare un po' troppo rigorosa e propongo d'interpretare il regolamento n. 241 come lo si è già interpretato nel procedimento 30-71. Aggiungerò che mi pare superfluo ogni altro esame, specie sulla validità del re golamento n. 241/70, ripetutamente messa in dubbio dall'attrice. Tutte le importazioni sono state effettuate prima dell'entrata in vigore di detto regolamento, la cui validità è dunque irrilevante. Basterà quindi sottolineare la sua inapplicabilità alla classificazione alle merci importate prima dell'entrata in vigore della norma. |
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4. |
Dando questa risposta si evita anche di dover definire determinate nozioni del regolamento n. 241 ed in particolare è superfluo interpretare il termine «manifestamente». I problemi potranno essere esaminati in casi in cui il regolamento n. 241 abbia maggiore importanza. |
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5. |
Resta la questione delle informazioni doganali vincolanti contemplate dal § 23 della legge doganale tedesca. Per stabilirne la validità non è il caso d'indagare sulla situazione giuridica precedente all'entrata in vigore del regolamento n. 950/68 (GU n. L 172, pag. 1), applicato dal 1o luglio 1968, giacché tutte le importazioni litigiose sono successive a questa data. Nella causa Siemers la Corte ha sancito che il diritto comunitario ignora questo genere di «responso», pur se non lo vieta espressamente. La conclusione si è ispirata al fatto che tali informazioni non hanno carattere normativo, ma rientrano semplicemente nella categoria dei mezzi pratici che consentono una migliore applicazione delle norme sulle tariffe. L'attrice ha presentato osservazioni che in parte riguardano punti già trattati e risolti nel procedimento Siemers, per il resto si fondano su questioni di diritto interno che esulano da ogni esame in questa sede. A rischio di ripetermi, propongo di ammettere la validità di tali informazioni, beninteso alle condizioni già Drecisate nella cusa 30-71; anche perché lo stesso rappresentante della Repubblica federale ha affermato che la validità delle informazioni viene meno con l'abrogazione dei relativi regolamenti doganali, fatti salvi alcuni casi di proroga temporanea ammessi per ragioni pratiche. |
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6. |
Concludo quindi come segue:
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( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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