ECLI:EU:C:1972:35•Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 4 maggio 1972. # Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 44-71.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 4 maggio 1972. # Antonio Marcato contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 44-71.
ECLI:EU:C:1972:35Eu Cjeu4 mag 1972
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 4 MAGGIO 1972 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il ricorrente nella causa odierna è stato assunto dalla Commissione il 12 novembre 1958 come guardiano notturno. Dal 1o gennaio 1962 egli veniva nominato aiutante di grado D 2 ed il 1o settembre 1963 veniva promosso capo reparto di grado D 1. Dal 19 ottobre al 28 novembre 1962 l'interessato frequentava in Belgio un corso di formazione professionale presso la società Machines Bull, ed otteneva un certificato di abilitazione come operatore. Dal 1o ottobre 1963 veniva nominato segretario amministrativo di grado C 3 ed impiegato presso il servizio meccanografico della Commissione come operatore.
L'avviso di posto vacante COM 484-487/70 dichiarava vacanti 4 posti della carriera B 5-B 4, che sarebbero stati occupati mediante un concorso per titoli. Le mansioni relative a questi posti erano descritte come segue: «Effectuer, sous contrôle, des travaux de bureau courants, et notamment: Gestionnaire d'une série de travaux administratifs ou statistiques; pupitreur à l'ordinateur et passage des travaux en “Operating system” sur ordinateurs de la 3éme génération». I candidati dovevano presentare i seguenti requisiti: «Connaissances du niveau de l'enseignement secondaire sanctionnées par un diplôme ou expérience professionnelle d'un niveau équivalent; expérience de travaux sur ordinateur en multiprogrammation; notions de programmation Cobol ou Assembler souhaitée; une certaine expérience appropriée à la fonction».
Il ricorrente presentava la sua candidatura, ma una lettera della direzione generale personale e amministrazione, dell'8 febbraio 1971 gli comunicava che la sua candidatura non poteva venire accettata. L'interessato chiedeva ulteriori chiarimenti e il 16 febbraio 1971 il caposervizio dell'ufficio assunzioni, nomine e promozioni dichiarava che la candidatura era stata respinta in quanto la Commissione esaminatrice aveva ritenuto che il candidato non presentasse sufficienti requisiti. L'interessato formulava un ricorso amministrativo il 25 marzo 1971, ritenendo arbitrario il rifiuto della Commissione esaminatrice, la cui decisione doveva venir annullata.
Di fronte al silenzio dell'amministrazione, il Marcato promuoveva ricorso il 23 luglio 1971 chiedendo alla Corte:
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di dichiarare che nel bando di concorso deve essere specificato il livello di esperienza richiesto; |
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di dichiarare che il ricorrente, per il posto messo a concorso, possiede un' esperienza professionale sufficiente; |
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di dichiarare che un'altra candidatura era stata accettata pur se il candidato non presentava i necessari requisiti; |
e di conseguenza annullare:
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l'avviso di posto vacante; |
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la procedura di concorso; |
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le decisioni dell'8 febbraio 1971 e del 16 febbraio successivo, nonché il silenzio rifiuto dell'amministrazione; |
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la nomina di un altro candidato ad uno dei posti messi a concorso. |
In udienza sono stati rinunciati i punti riguardanti la constatazione che l'altro candidato non presentava i requisiti necessari e la nomina dello stesso candidato, quindi dovrò ora esaminare gli altri elementi del ricorso.
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1. |
Il ricorrente invoca anzitutto la violazione dell'art. 1, n. 1, lettera d) dell' allegato III dello statuto. Un bando di concorso dovrebbe esattamente specificare i titoli richiesti e la natura e la durata dell'eventuale esperienza professionale equivalente. Solo in questo modo si può escludere ogni decisione arbitraria e consentire il controllo giurisdizionale. Poiché la Commissione non ha seguito questi criteri, il bando di concorso, va annullato. Ricordiamo che lo statuto prescrive che nel bando di concorso si devono indicare «i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire». Poiché nella fattispecie erano vacanti posti della carriera B 5-B 4 entrava in gioco l'art. 5 dello statuto che recita: «La categoria B comprende cinque gradi … corrispondenti a funzioni di esecuzione e di inquadramento che richiedono cognizioni di livello medio secondario o un'esperienza professionale di livello equivalente». Sotto questo profilo il bando di concorso forniva le indicazioni indispensabili. Inoltre le mansioni erano dettagliatamente descritte, il che consente di determinare quale doveva essere l'esperienza professionale del candidato. Poiché numerosi sono i titoli di studio riconosciuti dagli ordinamenti nazionali e poiché diversi sono i criteri in base a quali si può giudicare l'esperienza professionale, è veramente difficile sostenere che il bando di concorso non forniva indicazioni sufficienti. La Commissione si richiama alla sentenza 18 e 19-64 (Raccolta 1965, pag. 779), che definisce «l'esperienza equivalente» richiesta dal bando di concorso. La Corte ha stabilito che nel caso di candidati che non dovevano presentare un titolo di studio superiore «è sufficiente richiedere un'esperienza professionale comprovata dall' ammissione all'esercizio di attività e compiti normalmente riservati ai laureati, come del resto la Commissione esaminatrice ha fatto». Traggo quindi la conclusione che non si può censurare il bando di concorso per insufficienza di precisazioni, quindi cade anche ogni motivo di annullare il bando e la susseguente procedura di concorso. |
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2. |
Il secondo mezzo comprende varie censure, con cui il ricorrente tenta di dimostrare l'insufficiente motivazione del provvedimento, che violerebbe quindi l'art. 25 dello statuto. Inoltre le affermazioni della Commissione esaminatrice circa l'esperienza professionale del candidato sarebbero basate su fatti erronei e vi sarebbe stato infine, uno sviamento di potere.
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3. |
Propongo quindi di dichiarare infondato il ricorso e di applicare l'art. 70 del regolamento di procedura per quanto riguarda le spese. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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