ECLI:EU:C:1972:15•Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 8 marzo 1972. # Günter Henck contro Hauptzollamt Emden. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. # Miscele di foraggi. # Causa 36-71.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 8 marzo 1972. # Günter Henck contro Hauptzollamt Emden. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Hamburg - Germania. # Miscele di foraggi. # Causa 36-71.
ECLI:EU:C:1972:15Eu Cjeu8 mar 1972
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DELL'8 MARZO 1972 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
L'attrice del procedimento di merito, tra l'aprile 1965 e il gennaio 1966, ha importato dal Belgio vari tipi di prodotti ottenuti dalla lavorazione dei cereali. L'ufficio doganale accettava la definizione data dall'importatore, e i prodotti venivano sdoganati come merci delle voci 23.03 e 23.04 della tariffa doganale, cioè: «Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili» (voce 23.03), nonché «panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie» (voce 23.04). Poiché i prodotti summenzionati al momento dell'importazione non erano soggetti ad alcuna disciplina di mercato, alle importazioni non venivano applicate altre imposte all'infuori della tassa di conguaglio gravante sui prodotti della voce 23.03.
In un secondo tempo, l'ufficio doganale di Emden ritenne errata tale classificazione delle merci, giacché si trattava in realtà di miscele di foraggi con percentuali variabili di amido, semolino di granoturco e farina di granoturco, con una determinata percentuale di grasso, che quindi dovevano venir classificate come prodotti delle voci 11.01, 11.02 e 23.07. Queste voci comprendono «farine di cereali» (11.01) «Semole, semolini, cereali mondati, periati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso periato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati» (11.02); «Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali» (23.07). Poiché questi prodotti erano soggetti all'ordinamento di mercato istituito con il regolamento 19/62 (GU n. 30, pag. 933) l'ufficio doganale applicava i relativi prelievi e le corrispondenti tasse di conguaglio.
L'opposizione sollevata dalla Henck veniva respinta, in quanto la classificazione si basava su dati comunicati al momento dell'esportazione in Belgio e sui risultati delle analisi effettuate da un ministero belga. La Henck adiva il Finanzgericht di Amburgo.
In sede processuale essa ha affermato che i documenti redatti in esito alle analisi effettuate in Belgio non si riferivano a quei prodotti specifici; molto più attendibili erano invece i certificati di un laboratorio di Anversa. L'ufficio doganale ha però obiettato che i campioni consegnati per la analisi al laboratorio erano stati manipolati. La classificazione poteva esser fatta dall'ufficio doganale anche in base alle relazioni di lavorazione del produttore e ai risultati delle analisi effettuate da un cliente dell'attrice. Il tribunale investito della causa deve ancora accertare alcune caratteristiche della merce, desumendole dai dati analitici prodotti dalle parti. Ancor prima di conoscere questi dati però, il giudice di merito ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento con ordinanza 3 giugno 1971 per deferire in via pregiudiziale alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
|
1. |
Se una merce, in base alle sole caratteristiche obiettive, e quindi indipendentemente dal modo in cui è stata prodotta — nel caso particolare, a prescindere dal fatto che si tratti di una miscela preparata appositamente o meno — possa essere classificata sotto la voce 23.07 della tariffa doganale comune, e sia perciò soggetta a prelievo, ai sensi dell'art. 1 del regolamento del Consiglio CEE 4 aprile 1962, n. 19 (GU delle CC.EE. 1962, pag. 933) in relazione all'allegato dello stesso regolamento. |
|
2. |
Quale debba essere la composizione — e quali, in particolare, le percentuali degli ingredienti come l'amido, le proteine, i grassi, ecc. (cfr. tabella in allegato) — perché una merce possa essere classificata sotto le voci:
|
|
3. |
Se una miscela appositamente preparata rientri nella voce 23.07 della tariffa doganale comune, qualora la sua composizione sia la seguente:
(Questi valori, come si desume dalla motivazione del provvedimento di rinvio, sono desunti dalle relazioni di lavorazione della ditta che ha prodotto i generi importati.) Hanno presentato osservazioni scritte e orali le parti del procedimento di merito, la Commissione, il governo della Repubblica federale. Vediamo ora di trarre le conclusioni. |
|
1. |
Anzitutto alcune osservazioni in materia di ricevibilità: su questo punto l'attrice ha sollevato qualche eccezione.
|
|
2. |
Terminato il preambolo, vediamo la sostanza. La prima questione riguarda l'interpretazione della voce 23.07 nei limiti in cui vi si richiama l'allegato del regolamento 19/62. Esso descrive come segue i prodotti in questione: «Foraggi me-lassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.) ex B: contenenti cereali o contenenti prodotti a cui è applicabile il presente regolamento». Su questo punto non si richiede un'interpretazione globale che implicherebbe un esame troppo complesso in considerazione del numero di prodotti da prendersi in considerazione. Il giudice proponente desidera semplicemente sapere se un prodotto rientra in questa categoria solo in virtù delle sue caratteristiche oppure se la miscelatura intenzionale ha conseguenze sulla classificazione, cioè se sotto questo aspetto ha influenza anche il metodo di produzione. Anzitutto si deve rilevare che, sotto il profilo della tariffa doganale, le caratteristiche del prodotto sono quelle che hanno maggior importanza. Ciò è evidente per ragioni tecnico-amministrative, poiché è sovente difficile provare che è stato seguito un determinato metodo produttivo e controllare che questo metodo sia sempre stato seguito. Diversa sarebbe l'ipotesi se la voce doganale — in virtù degli elementi che essa cita — si riferisse chiaramente ad una determinata lavorazione. Il tenore delle definizioni che compaiono alla voce 23.07 esclude praticamente che il metodo produttivo sia determinante ai fini della classificazione dei prodotti. Questa interpretazione è confermata dalle note esplicative della tariffa di Bruxelles, documento cui la Corte attribuisce una funzione primaria in assenza di norme più specifiche, sia per la classificazione delle merci che per l'interpretazione delle voci. Secondo le note, la voce n. 23.07 comprende quelle preparazioni foraggere «che sono destinate: 1) a fornire al bestiame un mangime quotidiano composto secondo criteri ben precisi, così da formare un alimento equilibrato (foraggio unico); oppure 2) il mangime prodotto nell'azienda agricola ed arricchito di determinati composti organici od inorganici; (integratore); oppure 3) che vengono impiegati nella produzione di foraggi unici o di integratori». Per le preparazioni di primo tipo, si può affermare che — in base alla definizione summenzionata — si deve trattare di una miscela studiata e programmata. Per gli altri due tipi questa asserzione non vale più. Quindi non si può logicamente affermare che per tutti prodotti della voce 23.07 si debba trattare di una miscela eseguita ad arte. L'obiezione dell'attrice che la crusca — che costituisce un foraggio tipico risultante da miscela — è classificata in una voce speciale, non si rivela molto consistente. Non condivido comunque la convinzione che l'attrice ne trae, cioè che i foraggi che derivano automaticamente da un procedimento produttivo, che cioè non sono il risultato di una miscela ottenuta ad arte, non rientrano nella voce 23.07. Se l'argomento dell'attrice avesse effettivamente quella portata che essa intende attribuirgli, risulterebbe incomprensibile l'osservazione posta alla fine delle note esplicative di Bruxelles nella voce 23.07, che esclude da questa voce «le preparazioni che — tenuto conto specie della loro natura, del grado di purezza, delle dosi delle relative componenti — possono venir impiegate sia come foraggio che come derrate alimentari». Per questa classificazione sono determinanti solo le caratteristiche e l'obiettiva attitudine a questo impiego, ma non ha nessuna rilevanza il procedimento produttivo. L'argomento inoltre è controbattuto dalla dichiarazione del governo federale che il consiglio di cooperazione doganale, allorché si è pronunciato su un procedimento produttivo relativo alla lavorazione del pesce, ha incluso nella voce 23.07 i prodotti risultanti da detto procedimento. Questa classificazione sarebbe impossibile se l'unico parametro fosse la miscelatura operata ad arte. Il governo tedesco ha poi ricordato una circostanza che ha un certo peso, cioè la disciplina dei prelievi di cui al regolamento 19/62, che — come si nota dalla motivazione — ha anche la funzione di salvaguardare l'industria di trasformazione. Questa finalità può essere validamente perseguita solo se si tiene conto delle caratteristiche dei prodotti e non del sistema seguito nella lavorazione. La prima risposta quindi (conformandosi alle conclusioni cui è giunto il governo federale), dovrebbe essere orientata nel senso che l'inclusione di un prodotto nella voce 23.07 dipende dalle sue caratteristiche oggettive, mentre non ha alcuna importanza la miscelatura, volontaria o casuale. |
|
3. |
La seconda questione, che in sostanza raggruppa tre domande, mira a far stabilire secondo quali criteri si deve valutare la composizione dei prodotti per poterli includere nelle voci 11.01, 11.02 o 23.07. Il procedimento di merito circoscrive la domanda al granoturco e al milo, ed in particolare il giudice a quo desidera sapere come essi vanno contraddistinti dai residuati di cui alla voce 23.03 e 23.04. La Corte è stata a buon diritto investita del problema, anche se le due ultime voci nel periodo di cui trattasi non erano disciplinate da ordinamenti di mercato. La giurisprudenza conta già parecchi precedenti in merito.
|
|
4. |
Dopo le mie osservazioni sulla ricevibilità della quarta questione, non è più il caso di esporre altre considerazioni. Potrà forse essere interessante per il giudice proponente il fatto che la Commissione ritiene possibile l'inclusione nella voce 23.07 dei prodotti definiti nella terza questione. Anche il governo federale appoggia questa soluzione ed a questo proposito fa menzione di miscele ben proporzionate e di foraggi di prim'ordine. L'attrice pare nutra dubbi circa la classificazione sotto la voce 23.07 solo per quel che riguarda i prodotti definiti nella questione 3 b). Essa afferma che sono prodotti che rientrano tutti sotto la stessa voce; la componente di melassa non ha importanza. Tuttavia questa componente, se non ha funzione esclusiva di legante, può avere gran peso nell'inclusione del prodotto nella voce 23.07. Non aggiungerò commenti: la questione è nota al giudice proponente, che ne può trarre le conclusioni che ritiene più opportune. |
|
5. |
Propongo quindi di fornire le seguenti risposte:
|
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.