ECLI:EU:C:1971:80•Conclusioni riunite dell'avvocato generale Roemer del 7 luglio 1971. # Günther Henck contro Hauptzollamt Emmerich. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Granoturco spezzato. # Causa 12-71. # Günther Henck contro Hauptzollamt Emmerich. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Semola di granoturco. # Causa 13-71. # Günther Henck contro Hauptzollamt Emmerich. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Miglio spezzato. # Causa 14-71.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Roemer del 7 luglio 1971. # Günther Henck contro Hauptzollamt Emmerich. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Granoturco spezzato. # Causa 12-71. # Günther Henck contro Hauptzollamt Emmerich. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Semola di granoturco. # Causa 13-71. # Günther Henck contro Hauptzollamt Emmerich. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania. # Miglio spezzato. # Causa 14-71.
ECLI:EU:C:1971:80Eu Cjeu7 lug 1971
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 7 LUGLIO 1971 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Se la Corte ha ritenuto opportuno 'far svolgere contemporaneamente la fase orale delle tre cause (12-71, 13-71 e 14-71) summenzionate nell'udienza del 30 giugno 1971, non vedo perché le tre conclusioni non possano venir accomunate. Attrice e convenuto sono sempre gli stessi ed alcuni problemi si ripetono, le questioni fondamentali sono poi uguali. Dinanzi a voi, oltre l'attrice nel procedimento di merito, ha presentato osservazioni solo la Commissione.
L'attrice è una ditta importatrice di Amburgo-Altona. All'inizio del 1964 ha importato merci indicate come:
|
— |
«farina inglese, ottenuta dai residui dell'estrazione di amido dal granoturco» (causa 12-71, che indicherò in prosieguo con il n. 1). |
|
— |
«Maize grits, alimento umano, senza zucchero», proveniente dal Sudafrica e «Maize grits, commestibile, non nominato né compreso altrove, destinato all'alimentazione umana, non zuccherato» (causa 13-71, detta in prosieguo n. 2). |
|
— |
«Polpa essiccata di miglio inglese, residuo dell'estrazione di amido» (causa 14-71, detta in prosieguo n. 3). |
Nei tre casi, l'ufficio doganale in un primo tempo ha accettato la classificazione proposta dall'importatore, cioè voci 23.03«Residui della produzione di amido» e voce 21.07«Preparati alimentari, non meglio specificati, né classificati».
Poiché la voce 23.03 non è soggetta a dazio doganale e non è contemplata dalle norme comunitarie, nei casi 1 e 3, si doveva applicare solo la tassa di conguaglio sull'imposta sulla cifra d'affari, nel caso 2 si doveva applicare invece la tassa di conguaglio e un dazio doganale.
In seguito ad un'analisi merceologica eseguita a Colonia, le merci venivano classificate in un secondo tempo come
|
— |
granoturco spezzato — voce 11.02-A-III-b (n. 1), |
|
— |
semola di granoturco — voce 11.02-A-III-b (n. 2), |
|
— |
miglio spezzato — voce 11.02-A-III-b (n. 3), |
|
— |
prodotti soggetti a prelievo ai sensi del regolamento 19/62 (GU n. 30, pag. 933, art. 1 in rapporto all'allegato) in relazione all'art. 5 del regolamento 55/62 (GU n. 54, pag. 1581). La Henck si opponeva a questa decisione con tutti i mezzi amministrativi e giurisdizionali a sua disposizione, ma il Finanzgericht di Dusseldorf confermava l'applicabilità del prelievo in quanto |
|
— |
nel caso n. 1 non si trattava di farina ottenuta dai residui dell'estrazione di amido dal granoturco, poiché il prodotto conteneva il 60 % circa di amido (come il granoturco comune). Pur se la percentuale di grassi era leggermente inferiore alla media, il prodotto doveva classificarsi come «granoturco spezzato», |
|
— |
nel caso n. 2 le note alla tariffa doganale tedesca relative alla voce 21.07 (preparazioni alimentari) definivano il «Maize grits» come «prodotto intermedio per la produzione di cornflakes o di preparati analoghi… composti di chicchi di granoturco frantumati, bolliti sotto pressione, essiccati, addizionati di estratto di orzo, zucchero e sale». Se il prodotto non presenta queste caratteristiche, non può venir classificato come preparazione alimentare. La denominazione corretta è «semola di granoturco». |
|
— |
nel caso n. 3, il prodotto non era un residuato dell'estrazione di amido se presentava le stesse caratteristiche del miglio intero. Nonostante una percentuale di grasso inferiore alla media, il prodotto andava classificato miglio spezzato. Una leggera formazione di grumi non poteva giustificare una classificazione diversa. |
La Henck ha impugnato le sentenze di fronte al Bundesfinanzhof. Questo tribunale, conformandosi alla giurisprudenza della Corte, ha ritenuto che nel primo e nel terzo caso le note di Bruxelles relative alla tariffa doganale comune fossero insufficienti, mentre le note alla tariffa doganale tedesca non fanno testo. L'unica classificazione valida sarebbe quella eseguita interpretando le norme comunitarie.
Nel caso n. 2 per il Bundesfinanzhof è impossibile classificare il prodotto sotto la voce 21.07. Per classificare il prodotto alla voce 11.02 vi è la difficoltà di stabilire se si tratta di semola di granoturco, chicchi di granoturco mondati oppure di granoturco frantumato. Poiché le note disponibili non forniscono alcun lume, la soluzione può venire solo dall'interpretazione del diritto comunitario. Inoltre sarebbe utile accertare se si possa far ricorso alle norme generali d'interpretazione della tariffa doganale comune.
Sospeso il procedimento, il giudice a quo ha deferito alla Corte di giustizia delle CC.EE. le seguenti questioni pregiudiziali:
|
|
N. 1 Se il «granoturco spezzato» — ai sensi dell'art. 1, lettera d), del regolamento CEE 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce della tariffa doganale comune ex 11.02, ex A., ex III b) — debba contenere — qualora ne sia stato estratto dell'amido — ancora il 60,5 %, il 61,4 % o il 62,3 % (a seconda che l'umidità corrisposta al 10,7 %, 11,3 % o al 10,8 %) di amido e il 3,28 %, il 3,48 % o il 3,88 % di grassi (secondo il procedimento Stoldt-Weibull), ovvero si debba aver riguardo anche al tenore massimo o minimo di altri ingredienti (ad esempio proteine o fibre grezze), e se abbia rilevanza il fatto che i germi ne sono stati tolti. |
|
|
N. 2
|
|
|
N. 3 Se il «miglio spezzato» — ai sensi dell'art. 1, lettera d), del regolamento CEE 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce della tariffa doganale comune ex 11.02, ex A., ex III b) —comprenda una merce composta in parte di chicchi solo frantumati e in parte di grumi di frantumi, e inoltre contenente ancora (dopo eventuale estrazione) il 64,3 % o 66,4 % di amido (in base all'analisi CEE), il 10 % o il 9,7 % di proteine grezze e il 3 % o il 3,6 % di grassi, ovvero siano prescritti anche contenuti massimi e/o minimi di altri ingredienti. |
|
I — |
Nei tre casi l'attrice eccepisce l'irricevibilità del deferimento.
|
|
II — |
Vediamo ora le tre cause separatamente.
|
|
III — |
Propongo di rispondere come segue:
|
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.