ECLI:EU:C:1971:58•Conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe del 27 maggio 1971. # Gebrüder Bagusat contro Hauptzollamt Berlin-Packhof. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Berlin - Germania. # Zucchero aggiunto nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. # Causa 3-71.
Conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe del 27 maggio 1971. # Gebrüder Bagusat contro Hauptzollamt Berlin-Packhof. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Berlin - Germania. # Zucchero aggiunto nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. # Causa 3-71.
ECLI:EU:C:1971:58Eu Cjeu27 mag 1971
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE
DEL 27 MAGGIO 1971 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Questo problema molto complesso ha un'origine banale:
Il mercato comunitario dello zucchero è uno dei mercati organizzati, che prevede l'applicazione di un prelievo sullo zucchero importato dai paesi terzi.
Anche il mercato ortofrutticolo è organizzato, ma è uno dei pochi nei quali non si applicano prelievi né si concedono restituzioni e le importazioni sono assoggettate soltanto ai dazi doganali contemplati dalla tariffa doganale comune.
Fu inevitabile sincronizzare le due organizzazioni di mercato, ma l'opera non fu facile.
Non si è mai pensato di applicate il prelievo allo zucchero contenuto nella frutta fresca, ma si poteva temere una grave falla nel sistema protettivo e perequativo istituito dalla disciplina comunitaria sullo zucchero, giacché nulla era stato previsto per l'importazione di prodotti trasformati a base di frutta.
Infatti nei prodotti trasformati a base di frutta vi è sempre una percentuale di zucchero, costituita o dal contenuto zuccherino della frutta stessa, o da aggiunte di zucchero effettuate durante la lavorazione. Lo zucchero importato in questa forma raggiungerebbe le 40000 tonnellate annue, sulle quali — senza opportuni provvedimenti — non si sarebbero riscossi prelievi.
Il Consiglio emano quindi vari regolamenti: il 200/67 del 30 giugno 1967, il 789/67 del 31 ottobre 1967 ed infine l'865/68 del 28 giugno 1968.
Quest'ultimo regolamento è quello che ha occasionato il deferimento pregiudiziale odierno da parte di un tribunale fiscale tedesco.
Nel settembre 1969 la Bagusat importava dalla Iugoslavia notevoli quantitativi di ciliegie sotto spirito: in tedesco questo frutto è chiamato «Weichselkirschen», ma nella traduzione francese del frascicolo troviamo il termine «Griottes».
Se le mie informazioni non sono errate, si tratta della varietà «Santa Lucia», che cresce sulle rive dell'Adriatico e che in italiano è chiamata «Amarasca» ed in francese «Marasques», da cui deriverebbe il nome del «Maraschino».
In un primo tempo, la dogana tedesca ritenne che si dovessero applicare semplicemente i dazi doganali e gli altri oneri fiscali correlativi, ma non il prelievo sullo zucchero. Però, un'analisi merceologica rivelò una percentuale di zucchero superiore al 9 % indicato nella nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa doganale comune allegata al regolamento del Consiglio n. 950/68 del 28 giugno 1968.
Così stando le cose, l'ufficio doganale voleva applicare il prelievo, ma l'importatore si oppose, affermando che si poteva provare che non vi era stata aggiunta di zucchero.
La dogana tedesca, prescindendo dall'origine dello zucchero contenuto nel prodotto, affermava che si doveva applicare il prelievo se la percentuale di zucchero superava il 9 %. Investito della controversia, il tribunale fiscale tedesco competente, a norma dell'art. 177 del trattato, vi ha deferito le seguenti questioni pregiudiziali:
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a) |
Se il combinato disposto degli artt. 2 e 9 del regolamento CEE n. 865/68 e delle norme della tariffa doganale comune nota complementare 2 al capitolo 20, voce doganale 20.06-B-I-e) vada interpretato nel senso che, qualora col metodo rifrattometrico si riscontri un tenore di zuccheri superiore, in peso, al 9 %, il prodotto debba considerarsi «con aggiunta di zuccheri», oppure la merce — nella fattispecie, ciliegie sotto spirito — sia soggetta a prelievo soltanto in caso di effettiva aggiunta di zucchero. |
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b) |
Qualora un tenore di zuccheri superiore al 9 % in peso implichi, ai sensi di detto regolamento, «aggiunta di zuccheri», a prescindere da qualsiasi aggiunta effettiva, se tale disciplina sia conforme allo scopo del regolamento stesso. |
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c) |
Qualora la seconda questione venga risolta in senso negativo, se la conseguente violazione del diritto comunitario renda illegittima la riscossione del prelievo, o se quest'ultimo debba essere riscosso benché ciò non fosse nelle intenzioni del legislatore comunitario. |
La prima questione presenta due aspetti: il primo riguarda l'accertamento del cosiddetto «fatto generatore» del prelievo contemplato dal regolamento n. 865/68.
È sufficiente la presenza di zucchero in percentuale superiore a quella fissata, oppure si deve tener conto solo dello zucchero aggiunto durante la lavorazione del prodotto?
Il secondo aspetto del problema riguarda l'onere della prova circa l'aggiunta di zucchero.
I
Sul primo aspetto vi sono state esposte tre teorie:
L'importatore afferma che il prelievo è dovuto solo se vi è stata effettiva aggiunta di zucchero.
Le dogane tedesche, di fronte al tribunale amministrativo nazionale, hanno affermato che gli eventuali dubbi circa l'interpretazione del regolamento 865/68 sono dissipati dal n. 2 della nota complementare n. 2 del capitolo 20 della tariffa doganale comune che recita: «I prodotti della voce 20.06 sono considerati “con aggiunta di zuccheri” quando il loro “tenore di zuccheri” è superiore, in peso … al 9 %».
La Commissione, a sua volta, ritiene la summenzionata nota 2 come elemento del tutto accessorio, mentre invece risulta espressamente dal regolamento 865/68 che sono soggetti al prelievo i prodotti preparati anche senza aggiunta effettiva di zucchero, purché presentino una percentuale di zucchero superiore al massimo prestabilito.
Personalmente ritengo che il prelievo si applichi solo quando vi è stata effettiva aggiunta di zucchero; infatti questa conclusione si desume
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dallo stesso tenore del regolamento 865/68, |
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dallo scopo perseguito dagli autori del regolamento, |
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dai principi per l'applicazione del regolamento sanciti dal regolamento stesso. |
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1. |
Il tenore del regolamento n. 865/68. Pare certo che gli autori del regolamento abbiano inteso applicare il prelievo solo nel caso in cui al prodotto sia stato aggiunto dello zucchero. La motivazione del regolamento spiega perché è opportuno «prevedere disposizioni atte a garantire che all'elemento zucchero dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo». L'art. 2, n. 1, che istituisce il prelievo recita: «Oltre al dazio doganale di cui all'art. 9, § 1, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato I, si applica per gli zuccheri diversi addizionati un prelievo fissato secondo le modalità definite nei paragrafi seguenti». Le quattro versioni del regolamento concordano perfettamente su questo punto, In tutte le rimanenti disposizioni del regolamento riguardanti il prelievo, come pure in quelle relative alla restituzione, che rappresenta l'omologo del prelievo, riaffiora sempre la stessa nozione di aggiunta di zucchero. Anche il tenore del regolamento n. 2275/70, che ha modificato il regolamento n. 865/68 è quasi uguale. È pure significativa la cura con cui le autorità comunitarie hanno sempre precisato questo punto. |
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2. |
Il senso si comprende ancor meglio se si tiene conto non solo del tenore, ma anche degli scopi perseguiti dal regolamento. Si doveva infatti colmare una lacuna nell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, cioè impedire che fosse importato nella Comunità zucchero soggetto a prelievo allo stato puro, ma che si sarebbe riusciti ad importare gratis aggiungendolo ai preparati di frutta. È quindi evidente che non sì vuole applicare il prelievo allo zucchero naturale, come ad esempio quello contenuto nella frutta fresca, ma solo si vuole colpire lo zucchero aggiunto alla frutta durante le operazioni di trasformazione. Ogni altra interpretazione svisa lo spirito del regolamento e l'intenzione del legislatore, che infatti ha voluto proteggere il mercato comunitario dello zucchero, ma non ha inteso proteggere genericamente il mercato comunitario dei prodotti trasformati a base di frutta. Si deve notare che gli autori del regolamento, nel timore di malintesi su questo punto, hanno formalmente espresso la loro volontà ed è questa la terza ragione per accogliere l'interpretazione che propongo. |
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3. |
Infatti il penultimo articolo del regolamento, l'art. 18, contiene una disposizione la cui finalità non salta all'occhio; esso recita: «Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli artt. 39 e 110 del trattato». Qual è la ragione della norma? Perché si è voluto ricordare a tutti quest'obbligo di applicare le norme del trattato che nessuno ignora? Il motivo probabile è che gli autori del regolamento temevano che si applicasse la norma in modo troppo estensivo e hanno ricordato gli artt. 39 e 110 del trattato in quanto l'art. 39 elenca gli scopi della politica agricola comune, mentre l'art. 110 afferma solennemente: «Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali». Prescrivendo espressamente che il regolamento 865/68 si doveva applicare tenendo conto parallelamente di questi due articoli, gli autori del regolamento mi pare vi abbiano voluto mettere in guardia dicendo: «Attenzione! La norma ha il solo scopo di proteggere il mercato comunitario dello zucchero, ma nessuno deve servirsene per proteggere il mercato comunitario dei prodotti trasformati a base di frutta contro le importazioni dai Paesi terzi di prodotti che non contengono zucchero aggiunto». Lo stesso timore è stato ribadito più volte dal Parlamento ed in particolare dalla commissione degli affari economici. Nel parere del 30 aprile 1969, doc. n. 23, la Commissione esprime il timore che le disposizioni del regolamento 865/68 concedano una tutela eccessiva alla produzione comunitaria e sottolinea gli inconvenienti di tale situazione, specie per i Paesi in via di sviluppo per i quali la fabbricazione di conserve di prodotti ortofrutticoli costituisce una delle attività fondamentali intraprese per realizzare il programma d'industrializzazione del paese. Un'interpretazione del regolamento 865/68 che assoggettasse al prelievo i prodotti trasformati, ai quali però non è stato aggiunto zucchero, otterrebbe esattamente il risultato opposto a quello che si ripromettevano gli autori del regolamento, conseguenza che il Parlamento desiderava evitare. Queste considerazioni sono già state fatte anche da alcuni tribunali fiscali tedeschi ( 2 ) e sono state accolte pure dalla Commissione; per questa ragione probabilmente né il Consiglio, né il governo tedesco hanno ritenuto opportuno presentare osservazioni in merito. La Commissione vi chiede pero di accogliere un'interpretazione opposta a quella che ho suggerito, fondando la sua richiesta su vari argomenti indubbiamente ben congegnati, ma a mio avviso, non determinanti.
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II
Questo secondo aspetto della prima questione implica l'esame dei rapporti tra il regolamento 865/68 e la nota complementare n. 2 alle note esplicative del capitolo 20 della tariffa doganale comune.
Questa nota n. 2, nella versione del 1968, recita:
«I prodotti della voce 20.06 sono considerati “con aggiunta di zuccheri”, quando il loro “tenore di zuccheri” è superiore, in peso, a una della percentuali sottindicate, secondo la specie delle frutta:
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ananassi, uve 13 % |
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altre frutta compresi i miscugli di frutta 9 %». |
L'ufficio doganale di Berlino, con un ragionamento giuridicamente zoppicante, ma d'indubbia logica e semplicità, aveva ritenuto che questa disposizione avesse la funzione di determinare contemporaneamente l'entità del dazio doganale applicabile e il numero di prodotti soggetti a prelievo.
La Commissione si è resa conto dei pericoli insiti in questo modo di ragionare ed ha respinto recisamente la teoria.
In effetti, pur se adottati nello stesso giorno, il regolamento che stabilisce la tariffa doganale comune e il regolamento 865/68 hanno una diversa sfera d'applicazione.
L'art. 9 del regolamento 865/68 si richiama alle norme generali e alle norme speciali d'interpretazione della tariffa doganale comune, ma solo per quanto riguarda la classificazione dei prodotti contemplati dal regolamento.
Quindi la Commissione ritiene che non sia stata la tariffa esterna comune a costituire una finzione giuridica per la determinazione dei prodotti soggetti a prelievo, ma la finzione è opera del regolamento n. 865/68.
La Commissione aggiunge ancora che, nel caso in cui non ammetteste che detta finzione giuridica è opera del regolamento 865/68, cadrebbe tutto il sistema della nota complementare n. 20. La dogana, di volta in volta, dovrebbe stabilire se il prodotto contiene o meno zucchero aggiunto, esame impossibile sul piano pratico e sul piano scientifico.
Il modo di ragionare della Commissione però, mi fa pensare alle denunzie «per aver detto male di Garibaldi».
La Commissione infatti ha l'inconfessato desiderio di strapparvi un'interpretazione del regolamento 865/68 che consenta di assoggettare al prelievo anche i prodotti che non contengono zucchero aggiunto, per questo motivo essa è portata a dipingere a fosche tinte le conseguenze di un'interpretazione in senso opposto.
Riconoscendo che il regolamento 865/68 limita l'applicazione del prelievo solo ai prodotti trasformati con effettiva aggiunta di zucchero, la nota complementare n. 2 cui si riferisce l'art. 9, non solo non viene privata di contenuto, come afferma la Commissione, ma anzi, consente di applicare il regolamento 865/68 in modo giuridicamente corretto e tenendo conto della esigenze pratiche degli uffici doganali.
contrariamente alla commissione, penso che la nota esplicativa n. 20 non crea una finzione giuridica o una presunzione assoluta, ma una presunzione semplice. Se il prodotto contiene più del 9 % di zucchero, si pensa che vi sia stata un'aggiunta e spetta allora all'importatore provare che la percentuale di zucchero è interamente naturale.
Se la percentuale è inferiore al 9 %, si presume che il contenuto sia tutto zucchero naturale e spetterebbe alla dogana, se nutrisse dubbi, provare che è stato aggiunto zucchero.
Quest'ultimo caso è puramente teorico per quanto riguarda i prodotti della voce 20.06, poiché il prelievo, pur se esigibile, in questo caso sarebbe pari a zero ed alla dogana resterebbe giusto la soddisfazione di aver eseguito impeccabilmente un'analisi nella quale falliscono molti laboratori specializzati.
Vi sono tre motivi per interpretare la nota complementare in questo senso:
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1o |
Le presunzioni «irrefragabili» costituiscono comunque sempre un'eccezione nei nostri sistemi giuridici: anche la presunzione «is pater est, quem nuptiae demonstrant» non esclude il disconoscimento di paternità e non si vede perché si dovrebbe vietare il «disconoscimento di zucchero». Se vi è una presunzione, salvo indicazione formale del legislatore, la si dovrebbe sempre ritenere presunzione semplice, juris tantum. |
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2o |
Il tenore della nota esplicativa n. 2 esclude che si tratti di una presunzione di questo tipo. Essa recita: «I prodotti della voce 20.06 sono considerati con aggiunta di zuccheri quando il loro tenore di zuccheri è superiore …» ecc. La successiva modifica del 1969 riproduce la stessa formula. |
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3o |
Questo sistema d'interpretazione evita infine di proclamare il vincitore della polemica scritta e orale tra l'agente della Commissione e il rappresentante della Bagusat, che non erano d'accordo sulla possibilità di rilevare scientificamente la presenza di zucchero aggiunto. |
Secondo le informazioni da me raccolte in varie opere — supponendo che le abbia capite — pare che l'uno e l'altro abbiano parzialmente ragione.
Risulta infatti che il dosaggio dello zucchero aggiunto in un prodotto che contiene zucchero naturale è molto difficile, se non impossibile.
Per contro, un'analisi di laboratorio può sempre rilevare la presenza di zucchero aggiunto in un prodotto.
Comunque stiano le cose, accogliendo la mia proposta in materia di onere della prova, la questione perde molto del suo interesse.
Se la percentuale di zucchero di un prodotto della voce 20.06 supera il 9 % toccherà all'importatore dimostrare che si tratta di una percentuale naturale e i laboratori della dogana eviteranno una faticosa ricerca.
Propongo quindi che alla prima questione si risponda come segue: «Le disposizioni dell'art. 2 del regolamento n. 865/68 assoggettano a prelievo solo i prodotti enumerati nell'art. 1 di detto regolamento e trasformati con effettiva aggiunta di zucchero» ed inoltre «in applicazione delle norme d'interpretazione della tariffa doganale comune (nota complementare n. 2 del capitolo 20, posizione 20.06 — B) cui si riferisce l'art. 9 del regolamento 865/68, se la percentuale di zucchero nei prodotti supera il 9 %, spetta all'importatore dimostrare che la percentuale di zucchero è interamente zucchero naturale».
III
Quanto alla seconda e terza questione, se accogliete l'interpretazione che vi ho proposto, le questioni si svuotano di contenuto e sarà inutile rispondere.
Accettando invece l'interpretazione caldeggiata dalla Commissione, la validità del regolamento 865/68 sotto questa luce mi pare dubbia in quanto:
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1. |
La motivazione difettosa o insufficiente sarebbe palese: il regolamento ha lo scopo di assoggettare al prelievo lo zucchero aggiunto ai prodotti, quindi gli autori del regolamento, se avessero voluto estendere l'applicazione del regolamento ad alcuni prodotti che non contengono aggiunte di zucchero, avrebbero per lo meno dovuto spiegare le ragioni di simile estensione. |
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2. |
Vi sono ragioni più gravi: se si assoggettassero al prelievo prodotti a base di frutta che non contengono zucchero aggiunto, la Commissione ammette onestamente che questo sarebbe il risultato dell'interpretazione che suggerisce, si andrebbe molto più in là dello scopo prefisso, cioè impedire le importazioni clandestine di zucchero nella Comunità, «contrabbandandolo» nascosto nei preparati a base di frutta. È vero che questa imposizione agli importatori sarebbe compensata dal fatto che un simile criterio consentirebbe d'importare liberamente prodotti preparati con aggiunta di zucchero, ma con una percentuale inferiore al massimo previsto (ad esempio gli ananassi). Resta pero il fatto che gl'importatori che godrebbero di questo vantaggio non sono gli stessi importatori che sono danneggiati. Per me, assoggettare al prelievo i prodotti che contengono solo zucchero naturale, sarebbe contrario al principio di proporzionalità che voi stessi avete sancito costituire parte integrante dei principi generali di diritto di cui la Corte di giustizia garantisce il rispetto. La situazione potrebbe essere diversa solo se una perizia da voi disposta dimostrasse che, contrariamente a quanto credo, l'addizione dello zucchero non solo è difficilmente accertabile con i metodi scientifici, ma tale accertamento è addirittura impossibile. |
Mi auguro che non dobbiate mai addentrarvi in questo labirinto e disporre una simile misura istruttoria, quindi potrete affermare per diritto che:
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1. |
Le disposizioni dell'art. 2 del regolamento n. 865/68 assoggettano al prelievo solo i prodotti elencati dall'art. 1 di detto regolamento e trasformati con effettiva aggiunta di zucchero. In applicazione delle norme d'interpretazione della tariffa doganale comune (nota complementare n. 2 del capitolo 20, voce 20.06-B), cui si riferisce l'art. 9 del regolamento n. 865/68, se la percentuale di zucchero di detti prodotti supera il 9 %, spetta all'importatore dimostrare che il prodotto contiene solo zucchero naturale. |
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2. |
La risposta di cui sopra svuota di contenuto le due questioni deferite in subordine. |
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Finanzgericht di Amburgo, 17. 10. 1969: Concentrato di succo d'arancia senza aggiunta di zucchero né di alcool.
Finanzgericht del Baden Württemberg 11. 2. 1970: Concentrato di succo d'arancia brasiliano.
Finanzgericht di Brema 21. 1. 1970: Albicocche spagnole senza aggiunta di alcool, con aggiunta di zucchero.
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