ECLI:EU:C:1971:57•Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 26 maggio 1971. # Gianfranco Vistosi contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 61-70.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 26 maggio 1971. # Gianfranco Vistosi contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 61-70.
ECLI:EU:C:1971:57Eu Cjeu26 mag 1971
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 26 MAGGIO 1971 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Il ricorrente è stato assunto dalla Commissione delle Comunità europee nel 1958 e inquadrato nella categoria B. Il veniva promosso al grado A 6 e nell'ottobre 1966 veniva destinato alla sezione Pubblicazioni del servizio comune di Stampa e informazione, come redattore in lingua italiana, in sostituzione di un dipendente trasferito a New York. Il ricorrente conservava questo posto anche dop1o aprile 1963o la fusione degli esecutivi, cioè allorché il servizio Stampa e informazione veniva trasformato nella direzione generale Stampa e informazione.
Le mansioni dell'incarico di redattore non sono esattamente definite in un ban do di concorso, ma è necessario dedurle dai rapporti periodici sul ricorrente. Nel rapporto 1o gennaio 1966 - 30 giugno 1967 risulta che il ricorrente era incaricato di «rédaction de langue italienne: périodiques et non-périodiques». Tra il 1o luglio 1967 e il 30 giugno 1969, il lavoro è definito come segue: «rédaction en langue italienne des périodiques et non-périodiques éditées à l'initiative de la division et/ou du bureau de Rome; révision des textes rédactionnels; sélection et mise en forme d'informations sur l'activité communautaire». È incontestato che il ricorrente si occupava soprattutto della redazione della rivista «Comunità europee», pubblicata dall'ufficio romano della Commissione. In sostanza egli aveva compiti di redattore capo, pur se dal luglio 1967 non figurava più ufficialmente come tale. Essendo redattore capo egli doveva partecipare alle riunioni mensili di redazione.
Nel 1970 il posto di redattore di lingua italiana presso il servizio Pubblicazioni della direzione generale Stampa e informazione veniva conferito ad un altro dipendente italiano già inquadrato in A 4, che prestava servizio nel gruppo portavoce (che ha il compito di tener informata la Commissione) e che dal 25 luglio 1969 era stato nominato vice capo gabinetto di un membro della Commissione ed inquadrato in A 3. Dopo lo scioglimento del gabinetto, con decisione 6 maggio 1970, la Commissione lo destinava al servizio Pubblicazioni. Dal 1o luglio 1970 questo dipendente, che presta servizio a Roma, si occupa della redazione della rivista «Comunità europee»; il ricorrente non viene più invitato alle riunioni mensili né riceve più la documentazione relativa.
Il Vistosi si considera vittima di una «capitis diminutio»: il 7 luglio 1970 egli si lamentava della situazione presso la direzione generale Stampa e informazione; nel suo esposto al direttore, dichiarava che, dopo essere stato esonerato dall'incarico di redigere la rivista, non gli era più stato affidato alcun compito, situazione che pregiudicava moralmente l'interessato ed alla quale la direzione avrebbe dovuto porre rimedio. Il 13 luglio 1970 egli presentava anche un ricorso gerarchico a norma dell'art. 90 dello statuto, chiedendo che venisse annullato il procedimento illegittimo con cui l'esponente era stato privato delle sue mansioni senza ricevere altri incarichi equivalenti.
Di fronte al silenzio dell'amministrazione, egli adiva la Corte il 4 novembre 1970 presentando le seguenti conclusioni:
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1) |
Annullamento del silenzio-rifiuto opposto al suo ricorso del 13 luglio 1970; |
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2) |
annullamento della decisione della Commissione con cui si nominava un altro dipendente a redattore di lingua italiana presso il servizio Pubblicazioni della direzione generale Stampa e informazione; |
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3) |
annullamento della decisione che privava il ricorrente delle mansioni di redattore. |
I — Sulla ricevibilità
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1. |
Per quanto riguarda la decisione con cui è stata modificata la sfera di attività del ricorrente, si potrebbe considerarla atto amministrativo interno non impugnabile. Un esame più approfondito però rivela che l'atto lede i diritti che lo statuto attribuisce ai dipendenti ed è inconciliabile con i principi che fungono da parametro per stabilire se un atto sia pregiudizievole. La vostra giurisprudenza ha già stabilito che se una decisione riduce l'unità amministrativa diretta da un dipendente, l'atto può, in determinati casi, costituire provvedimento pregiudizievole (causa 16-67, Raccolta XIV-1968, pag. 400). La ricevibilità della domanda dovrebbe dunque essere fuori discussione, almeno sotto questo aspetto. |
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2. |
La domanda di annullamento del provvedimento di nomina di un terzo dipendente va valutata alla luce dell'interesse ad impugnare l'atto: teoricamente questi atti possono venire impugnati solo dai candidati che avrebbero potuto occupare quel determinato posto. In caso contrario non vi è interesse ad impugnare, vi sarà al massimo Un interesse legittimo generico del dipendente a che lo statuto venga correttamente applicato, ma solo l'interesse specifico giustifica l'azione. Nella fattispecie non si deve nemmeno dimenticare che un dipendente inquadrato in A 6 vorrebbe occupare un posto classificato di grado A 4. Questa nomina potrebbe effettuarsi solo mediante un concorso interno, vale a dire soltanto se si è rivelato impossibile occupare il posto — come prescrive l'art. 29 dello statuto — mediante promozione o trasferimento. Il ricorrente avrebbe comunque poche possibilità di vincere un tale concorso, specie se si pensa che l'attuale titolare, che ha ricoperto temporaneamente un posto di grado A 3 in un gabinetto, avrebbe la precedenza per quanto riguarda la nomina ad un posto di grado A 4, nel quale egli era già inquadrato prima di occupare ad interim il posto A 3. Aggiungasi che il ricorrente non ha mai messo in dubbio le qualità del nuovo titolare (che d'altro canto in precedenza aveva lavorato per il gruppo portavoce). Il ricorrente sarebbe in pratica escluso dalla rosa degli aspiranti al posto in questione, in teoria però il secondo mezzo non è irricevibile: si deve considerare che la nomina che s'intende far annullare sta in stretto rapporto con la diminuzione delle competenze già attribuite al ricorrente, provvedimento che secondo la giurisprudenza può essere lesivo e quindi impugnabile. Dal rapporto dei due mezzi risulta che essi possono venire accolti, quindi sarà giustificato un esame del merito. |
Il — Nel merito
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1. |
Vediamo anzitutto l'atto che ha modificato le competenze del ricorrente:
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2. |
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III — Conclusione
Concludo come segue:
Il ricorso è ricevibile, ma tutti i mezzi vanno disattesi perché infondati. Le spese vanno poste a carico delle rispettive parti, come previsto dall'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Lingua processuale: francese.
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