ECLI:EU:C:1970:104•Conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe del 8 dicembre 1970. # S.A.R.L. Manpower contro Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - Francia. # Causa 35-70.
Conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe del 8 dicembre 1970. # S.A.R.L. Manpower contro Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-Rhin - Francia. # Causa 35-70.
ECLI:EU:C:1970:104Eu Cjeu8 dic 1970
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE
DELL'8 DICEMBRE 1970 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
È la prima volta che le attività delle imprese che forniscono «manodopera volante» oppure «prestazioni temporanee», vengono analizzate alla luce delle norme comunitarie sui lavoratori migranti. È quindi logico che vi siate procurati informazioni su questo tipo di imprese e sull'entità della loro attività nei cinque Stati membri ove esse sono ammesse a svolgerla.
Sfortunatamente la Commissione non ha potuto fornire dati complessivi. Personalmente, sono riuscito a raccogliere alcuni dati statistici relativi alla Francia e, tramite un'opera pubblicata nel 1968 dall'Istituto di sociologia dell'Università libera di Bruxelles, dispongo di alcune informazioni di diritto comparato.
Pur se gli elementi sono frammentari ed incompleti, non sarà tempo perso esporvi in breve quanto ho potuto raccogliere in materia.
Sorte in Gran Bretagna, le imprese che forniscono manodopera volante hanno avuto successo negli Stati Uniti, specie tra le due guerre. Contemporaneamente il fenomeno si manifesta anche in Europa, e particolarmente in Francia; la prima impresa del genere fu la «Business Aid», fondata nel 1926; il numero di imprese era sparuto e la loro attività si limitava a fornire temporaneamente personale d'ufficio (dattilografe, telefoniste, ecc.).
In cinque stati membri questo genere di impresa si affermó solo nell'ultimo dopoguerra: nel 1967-1968 in Francia vi erano circa 150 imprese, 117 delle quali erano affiliate ad una «Chambre nationale des entreprises de travail temporaire», che svolge una funzione importante, giacché è riuscita ad elaborare una specie di contratto di lavoro di categoria che disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese e i loro dipendenti.
Il giro complessivo d'altari di queste imprese nel 1967 dovrebbe aggirarsi sui 450 milioni di franchi.
Lo 0,6 o 0,7 % della popolazione attiva francese ha trovato una occupazione con questo sistema : 64000 operai e 41000 impiegati erano alle dipendenze di imprese fornitrici di «manodopera volante».
La Manpower nel 1967 era la più importante impresa del settore, poiché disponeva di oltre 13000 persone.
Sotto l'aspetto giuridico, queste imprese hanno sollevato in tutti gli Stati membri il problema della compatibilità del loro tipo di attività con gli accordi internazionali e con le discipline nazionali in materia di occupazione.
È noto che l'accordo n. 96 dell'OIL e le legislazioni nazionali, che sovente sono molto simili, vietano l'attività degli uffici di collocamento aventi scopo di lucro e il collocamento in genere è monopolio di enti statali o autorizzati dallo Stato.
Si doveva dunque stabilire se l'attività delle imprese che fornivano prestatori d'opera volanti, non fosse assimilabile all'attività degli uffici di collocamento a scopo di lucro. Questa identità è stata ammessa solo in Italia, ove la Corte di cassazione l'ha sancita in due sentenze e il Parlamento è intervenuto per confermare esplicitamente questa interpretazione, la cui portata è stata estesa con la legge del 23 ottobre 1960 n. 1369.
Negli Stati membri si è invece ammesso che tale attività non era illecita, non potendosi sancire l'assimilabilità con il collocamento a scopo di lucro.
Alcuni Stati non hanno avuto difficoltà ad ammettere che è lecito fornire manodopera volante, come ad esempio in Francia; in Germania invece si è dovuto attendere una sentenza della Corte costituzionale di Karlsruhe, che, il 4 aprile 1967, ha dichiarato incostituzionale una norma mirante esattamente a vietare l'attività di dette imprese.
Cinque Stati membri hanno concesso «diritto di cittadinanza» a questo genere di imprese, però una ricerca svolta dall'Università libera di Bruxelles ha dimostrato che la struttura e l'impostazione dell'attività si differenziano moltissimo da paese a paese.
Ad esempio in Francia la maggior parte di queste imprese sono società commerciali e la stessa Corte di cassazione francese ha definito contratto di lavoro il contratto che esse stipulano con i loro dipendenti.
In Belgio la situazione è molto più complessa. Alcune imprese sono società commerciali, altre sono cooperative ed altre infine, sono società di fatto. I rapporti con le persone che da esse dipendono sono regolati talvolta da contratti di lavoro, talvolta sono contratti tra imprese e prestatori d'opera indipendenti, talvolta sono semplici mandati e la stessa diversità di rapporti si rileva anche negli altri Stati membri. Noterò ancora che in vari Stati si sta elaborando una disciplina giuridica per regolamentare l'attività di queste imprese, come avviene in Francia e in Germania, attualmente solo l'Olanda, con legge 31 luglio 1965 ha disciplinato l'attività delle imprese fornitrici di manodopera volante, dette anche «agenzie di interim».
Dovete dunque avventurarvi in un acquitrino fluttuante e instabile di leggi nazionali e su questa base infida dovrete pronunciarvi sull'applicazione della legge comunitaria in materia di attività di imprese che forniscono manodopera volante.
I fatti del procedimento di merito sono i seguenti :
L'11 agosto 1969, un operaio specializzato, di nazionalità francese, il sig. Francis Fehlmann era stato assunto dal Centro regionale di Strasburgo della Manpower S.r.l.
Dall'11 agosto al 28 settembre 1969 egli aveva lavorato in Francia, il 29 settembre era stato inviato presso un'impresa tedesca a Karlsruhe. Il giorno stesso del suo arrivo, il Fehlmann rimase vittima di un incidente sul lavoro nel cantiere. Dopo l'incidente l'infortunato poteva continuare il lavoro, comunque doveva supportare spese per assistenza medica e medicinali.
La Manpower, come prescrive la legislazione francese del lavoro, denunciava l'incidente alla Caisse primaire di Strasburgo chiedendo che al medico tedesco fossero inviati i moduli prescritti dalla legislazione comunitaria sui lavoratori migranti per il pagamento degli onorari.
L'ente francese si rifiutava categoricamente di aderire alla richiesta, affermando che le disposizioni dell'articolo 13 a), del regolamento n. 3, cui si richiamava la Manpower, nella fattispecie, non erano applicabili e gli enti previdenziali francesi non potevano assumersi alcun onere connesso con l'incidente in questione.
Contro questa decisione la Manpower esperiva i mezzi concessi in Francia nell'ambito del contenzioso in materia previdenziale. La Commissione di primo grado di Strasburgo, esaminato il contratto stipulato tra la Manpower e il Fehlmann sospendeva il procedimento e, vista l'importanza della controversia sotto il profilo comunitario, vi deferiva la seguente questione pregiudiziale :
«Se un impresa di uno Stato membro che svolga un'attività analoga a quella della Manpower possa invocare l'articolo 13 a), del regolamento n. 3».
L'articolo 13 del regolamento n. 3 stabilisce alcune deroghe al principio generale sancito dall'articolo 12, cioè ad ogni dipendente subordinato si applica il sistema previdenziale vigente nella sede di lavoro. La prima eccezione è quella della lettera a), dell'articolo 13.
La norma, modificata nel 1964, recita :
«Il lavoratore subordinato o assimilato il quale, essendo al servizio di un'impresa che possiede sul territorio di uno Stato membro uno stabilimento da cui egli dipende normalmente, è distaccato da tale impresa sul territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto di detta impresa, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato come se continuasse ad essere occupato sul suo territorio, purché la durata prevedibile del lavoro che deve effettuarvi non superi i dodici mesi, e tale lavoratore non sia inviato per sostituire un altro lavoratore giunto al termine del proprio periodo di distacco».
I
Mi pare evidente che il legislatore, nel redigere questo articolo, si è scordato delle imprese che forniscono manodopera volante. Le ipotesi che si è inteso disciplinare sono casi molto più semplici e molto più comuni: ad esempio il caso di un industriale che fornisce macchinari all'estero inviando contemporaneamente al cliente uno o più tecnici per sorvegliare l'installazione e l'entrata in funzione delle macchine.
L'eventuale applicazione della norma alle imprese fornitrici di manodopera volante va fatta per analogia, assimilando le attività. La Commissione è favorevole a quest'assimilazione, poiché la ritiene utile all'interesse dei lavoratori e conforme ad un'interpretazione teleologica del regolamento n. 3.
La Caisse primaire de Sécurité sociale di Strasburgo afferma invece che simile interpretazione è contraria al tenore della norma, il cui carattere derogatorio impone un'interpretazione restrittiva.
La Commissione afferma giustamente che l'applicazione, effettuata rispettando determinati criteri dell'articolo 13 a) ai lavoratori dipendenti dalle imprese fornitrici di manodopera volante, non sarebbe comunque in contrasto né con lo spirito né con le intenzioni profonde del regolamento comunitario.
Nella vostra sentenza del 5 dicembre 1967 (causa 19-67, Raccolta XIII-1967, pag. 417) avete stabilito che questo regolamento «sia nell'interesse dei lavoratori che dei datori di lavoro e degli enti previdenziali, tende ad abolire cumuli o inutili complicazioni nella ripartizione degli obblighi previdenziali e delle responsabilità, come avverrebbe se si applicassero simultaneamente o alternativamente più legislazioni».
È evidente che se non si applicasse il regolamento ai lavoratori assunti da un'impresa che fornisce manodopera volante, ne scaturirebbero proprio complicazioni inutili.
La fattispecie in esame lo dimostra chiaramente: dall'11 agosto al 28 settembre il Fehlmann ha lavorato in Francia, dal 29 settembre al 1o ottobre in Germania. Le complicazioni sia per l'interessato, che per gli eventuali famigliari, sarebbero molto serie se in questi due mesi di attività il lavoratore fosse passato dal regime previdenziale francese a quello tedesco.
Comunque sia, l'auspicata assimilazione tra il personale delle imprese che forniscono manodopera e i lavoratori contemplati dall'articolo 13 a) pone problemi sotto l'aspetto giuridico.
II
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A — |
La prima difficoltà è il carattere derogatorio dell'articolo 13 a) che costituisce un'eccezione al principio cui s'ispira il regolamento, cioè l'applicabilità della lex loci. Il principio giuridico che impone d'interpretare restrittivamente le norme derogatorie vi impedirebbe di estendere la portata della disposizione in esame. L'argomento è fragile: nella fattispecie non si tratta d'interpretare la norma estendendone la portata, così da poter applicare in ogni caso l'articolo 13 a) del regolamento n. 3 anche ad un'impresa come la Manpower, indipendentemente dal genere di attività ch'essa svolge e dal tipo di vincolo giuridico intercorrente tra la società e i propri dipendenti. Si tratta invece di analizzare la situazione prospettata dal giudice a quo per stabilire se vi sia analogia con le ipotesi contemplate dall'articolo 13, del regolamento comunitario. La Manpower e la Commissione non propendono esattamente per una estensione dell'applicazione dell'articolo 13 ad un'ipotesi che esso non contempla; l'intenzione delle due partecipanti alla causa pregiudiziale è piuttosto quella di far mettere in risalto il parallelismo che intercorre tra la situazione sulla quale si deve pronunciare il tribunale di Strasburgo e le ipotesi contemplate dall'articolo 13. Si tratta insomma di un'analisi molto simile a quella effettuata nella sentenza 19-67 vertente sull'applicazione dell'articolo 13 a) ad un'altra situazione giuridica. |
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B — |
La seconda obiezione trae origine dal fatto che se il regolamento comunitario contempla un rapporto tra dipendenti subordinati, datore di lavoro e impresa che si giova delle prestazioni dei dipendenti, il rapporto non ha la stessa indole di quello che si crea in caso di fornitura di manodopera volante, pur se in entrambi i casi il rapporto è triangolare. A questo proposito sorgono tre questioni :
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Propongo quindi che affermiate per diritto che :
Un dipendente subordinato o assimilato il quale, normalmente alle dipendenze di un'impresa fornitrice di manodopera temporanea, ubicata in uno Stato membro viene destinato dal suo datore di lavoro a compiere in un altro Stato membro una missione per conto del datore di lavoro per una durata che si prevede non superi i 12 mesi e rimane giuridicamente alle dipendenze del datore di lavoro, rimane assoggettato alla legislazione del primo Stato ai sensi dell'articolo 13, lettera a), del regolamento n. 3, purché egli non sia inviato a sostituire un altro lavoratore per il quale scade il periodo del distacco e siano state adempiute le formalità prescritte dall'articolo 11 del regolamento n. 4 onde evitare frodi o abusi.
( 1 ) Traduziione dal francese.
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