Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 16 giugno 1970. # Ernst Hake & Co. contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 75-69.

ECLI:EU:C:1970:54Eu Cjeu16 giu 1970

Testo completo

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND

DEL 16 GIUGNO 1970 ( 1 )

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il ricorso del sig. Hake, commerciante di rottame di Düsseldorf, verte sulle condizioni di funzionamento del mercato del rottame nella Repubblica federale di Germania.

1.

Le pratiche cui esso ha dato luogo, sin dall'istituzione del mercato comune hanno continuato a provocare difficoltà che hanno richiesto ripetuti interventi dell'Alta Autorità. Dal 19 maggio 1953, data in cui veniva istituito il Consorzio di perequazione per il rottame importato, l'Alta Autorità comunicava all'impresa tedesca Schrottvermittlung che la sua attività, mirante soprattutto a ripartire il rottame, era in contrasto con l'articolo 65 n. 1 del trattato CECA; seguiva il consiglio di sciogliere la società.

Due anni dopo, l'Alta Autorità con decisione 20 luglio 1955, rifiutava l'autorizzazione, chiesta da quasi tutte le imprese siderurgiche tedesche a favore della Westdeutsche Schrotteinkaufs-Gesellschaft, di acquistare rot-tame all'interno ed all'estero e ripartirlo, attività che comunque era stata iniziata già prima che fosse formulata la domanda di autorizzazione.

Le due battute d'arresto pare siano state di effetto effimero giacché il ricorrente dal 1967, sia direttamente che tramite il proprio legale, ha avuto diversi contatti con i servizi dell'Alta Autorità e della Commissione per far loro presente che si era ricostituito, sotto denominazione diversa, il cartello vietato. In seguito chiedeva alla Commissione, con due lettere del 16 settembre e del 3 ottobre 1969, sulle quali tornerò, di intervenire per ristabilire e garantire normali condizioni di concorrenza sul mercato tedesco del rottame. Il ricorrente dichiarava di voler promuovere un ricorso per carenza, se ciò fosse stato necessario.

Di fronte al silenzio oppostogli egli adiva la Corte il 15 dicembre 1969 concludendo come segue :

La Commissione venga condannata :

—

ad emettere contro i membri dell'intesa e contro i suoi organi amministrativi un divieto di accordi, decisioni e pratiche atti ad ostacolare la concorrenza sul mercato del rottame;

—

ad infliggere adeguate ammende ai membri e agli organi amministrativi dell'intesa per l'acquisto del rottame;

—

ad adottare gli opportuni provvedimenti onde garantire la concorrenza sul mercato del rottame, come pure le quote minime riservate ai commercianti liberi.

2.

Dopo la promozione del ricorso, la Commissione in una decisione del 21 gennaio 1970, avviava alle prime due critiche del ricorrente.

Nella decisione, ove si fa richiamo al «ricorso proposto da un commerciante tedesco», si rileva che dal luglio 1959, 26 imprese hanno fatto ricorso ad un sistema di quota per ridurre i loro acquisti sul mercato nazionale, onde tenere bassi i prezzi del rottame, sistema che ha ridotto le possibilità dei commercianti indipendenti di fornire direttamente i produttori di acciaio, rendendoli sub-fornitori delle «società commerciali consociate». La determinazione di punti di parità ha inoltre eliminato qualsiasi concorrenza in materia di prezzo tra commercianti. La Deutsche Schrottverbrauchergemeinschaft (DSVG) ha avuto primaria importanza nell'applicazione di tali accordi e, dopo il suo scioglimento, il 30 gennaio 1969, pare che le imprese abbiano posto fine alle loro pratiche illegittime.

La Commissione rileva quindi che le 26 imprese in questione hanno violato l'articolo 65, n. 1, del trattato CECA dal luglio 1959 al gennaio 1969 e a 25 di esse vengono inflitte ammende varianti da 29000 a 1000 u.c.

I due primi capi della domanda sono quindi ormai privi di oggetto.

3.

Il terzo capo, secondo la convenuta, è irricevibile, giacché non vi si fa cenno nella corrispondenza precedente tra ricorrente e Commissione. Infatti le domande formulate in un ricorso per carenza non possono esulare dai temi già trattati nei relativi ricorsi all'autorità competente e possono solo riguardare il rifiuto dell'autorità di adottare il provvedimento richiesto (Chambre syndicale de la sidérurgie de l'Est c/ Alta Autorità, 24 e 34/58 — 15.7.1960 — Raccolta VI-1960. pag. 558).

La lettera del 16 settembre 1969 domanda alla Commissione soltanto di constatare la violazione dell'articolo 65 del trattato commessa da alcune acciaierie tedesche e da alcuni commercianti di rottame aderenti al loro gruppo, che quindi dovevano venir colpiti con «adeguate sanzioni».

La lettera del 3 ottobre successivo in sostanza non è molto diversa. Il sig. Hake chiede che gli sia riaperto il mercato dal quale è stato progressivamente escluso ad opera dell'intesa. Anche le precedenti richieste scritte devono interpretarsi come una sollecitazione alla Commissione a prendere «opportuni provvedimenti per reintrodurre e garantire sul mercato tedesco del rottame una concorrenza normale», specie vietando gli accordi e pratiche che la ostacolavano ed infliggendo ammende alle ditte che vi avevano contravvenuto.

La Commissione ha rilevato giusta mente che essa ha interpretato la frase di cui sopra come semplice domanda di divieto e di sanzioni, quindi pienamente accolta con la decisione del 21 gennaio 1970.

Pur ammettendo che l'Hake intendesse far adottare altri provvedimenti, diversi da quelli esplicitamente richiesti, egli non li ha indicati nella corrispondenza, in ispecie egli non ha mai precisato una quota minima obbligatoria per l'approvvigionamento presso commercianti indipendenti. Il ricorrente ribatte che tale richiesta, in «termini generali» era già contenuta nella lettera del 3 ottobre 1969 ed è stato necessario svilupparla ulteriormente giacché la Commissione non aveva espresso chiare idee sui provvedimenti efficaci da adottare per ristabilire e garantire le normali condizioni di concorrenza.

Tutto ciò contrasta con il sistema dell'articolo 35: il silenzio-rifiuto, figura astratta creata da questo articolo, può solo essere opposto ad una domanda esplicita. Se l'Hake intendeva far adottare provvedimenti diversi da quelli adottati, doveva chiederli espressamente alla Commissione.

Senza dover esaminare il merito del terzo capo, sul quale la Commissione si è diffusamente soffermata, vi propongo di dichiararlo irricevibile.

4.

Restano le spese, sulle quali il ricorrente ha fatto richieste solo nella replica.

L'Hake, dopo aver esperito il ricorso, è stato praticamente soddisfatto su due dei tre capi, mentre per il terzo è rimasto soccombente. Poiché non si può stabilire un rapporto tra spese e capi della domanda, propongo di porre 2/3 delle spese a carico della Commissione, mentre il resto va a carico del ricorrente.

Concludo che si pronunci :

—

il non luogo a provvedere per i due primi capi della domanda;

—

l'irricevibilità del terzo capo;

—

la condanna della Commissione a 2/3 delle spese, ponendosi il resto a carico del ricorrente.


( 1 ) Traduzione dal francese.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.