ECLI:EU:C:1970:56•Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 18 giugno 1970. # Algiso Brembati contro Commissione delle Comunità europee. # Cause riunite 59 e 71-69.
Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 18 giugno 1970. # Algiso Brembati contro Commissione delle Comunità europee. # Cause riunite 59 e 71-69.
ECLI:EU:C:1970:56Eu Cjeu18 giu 1970
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND
DEL 18 GIUGNO 1970 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
I ricorsi del sig. Brembati, dipendente della Commissione delle CC.EE., contro le decisioni con cui sono stati determinati il suo scatto e la sua anzianità di scatto implicheranno una pronuncia sul senso e sulla portata delle disposizioni piuttosto complesse dell'articolo 46 dello statuto, riguardanti l'inquadramento dei dipendenti promossi e la determinazione del loro stipendio.
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Anzitutto dovete pronunciarvi su un'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti del secondo ricorso. La decisione cui si riferisce tale eccezione, che si limita a rettificare la data in cui la precedente decisione è entrata in vigore, non è del tutto scindibile da quest'ultima. Essa conferma in parte la precedente, in quanto non introduce innovazioni rispetto alla situazione giuridica oggettiva creata dall'atto confermato, quindi non può essere validamente impugnata con mezzi che si riferiscono soltanto agli elementi che rientrano già nella decisione precedente. Il Brembati, a sostegno del suo secondo ricorso, non dimostrerebbe di avere un interesse diverso da quello che lo aveva indotto ad esperire il primo ricorso; il ricorso 71-69 sarebbe quindi irricevibile. Non mi pare che si possa accogliere quest'eccezione. Se la seconda decisione conferma parzialmente la prima, inevitabilmente essa la modifica anche parzialmente. Ciò che rimane ferma è la promozione al grado A 4 e l'inquadramento al 4o scatto; vengono modificate la data dalla quale ha effetto questa promozione e, quindi, l'anzianità di scatto. Il ricorrente non era d'accordo proprio su questo punto. In effetti è il primo ricorso che si è svuotato di contenuto. Per contro la seconda decisione, che sostituisce la prima sul punto originariamente controverso, può ben essere impugnata, anche se intende applicare ad una situazione diversa (promozione dal 1o luglio 1968 e non dal 1o ottobre 1968) la stessa interpretazione dell'articolo 46 dello statuto. Vi propongo quindi di ammettere la ricevibilità del ricorso 71-69. |
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3. |
Vediamo ora se il ricorso è fondato. Per comprendere le argomentazioni delle parti, bisogna aver presente l'articolo 46 del capitolo 3, titolo III dello statuto : «Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione» che costituisce il nocciolo della controversia. L'articolo recita : «Il funzionano nominato ad un grado superiore beneficia nel nuovo grado dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale, pari o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto di tale grado. Per l'applicazione della presente disposizione ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di un ventiquattresimo dell'aumento biennale di scatto di questo grado. In nessun caso, il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente. Il funzionario nominato in grado superiore viene inquadrato almeno nel 1o scatto di tale grado.» Esaminiamo ora le rispettive posizioni delle parti.
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4. |
Premettiamo subito che mi pare certo, come afferma la Commissione, che dopo il raggiungimento dell'ultimo scatto di un grado non si possono più conteggiare scatti virtuali. Il ricorrente sostiene il contrario, invocando il tenore e lo spirito della disposizione litigiosa. La formula «… scatti virtuali … progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali» implicherebbe che si considerino tutti gli scatti, ivi compresi il primo e l'ultimo. Se il legislatore avesse voluto escludere l'ultimo, avrebbe detto «dal primo al penultimo'» oppure «tra il primo e l'ultimo». Senz' altro la formula è ambigua e, a seconda del testo e della ratio legis, può includere o escludere l'ultimo scatto. Il punto che ritengo maggiormente interessante sotto il profilo dell'espressione è che, mentre le versioni francese e italiana dell'articolo 46 usano le espressioni «échelons virtuels» e «scatti virtuali», il testo tedesco parla di «Dienstalterszwischenstufen», cioè scatti intermediari. Ora, questo termine non può indicare gli scatti virtuali successivi all'ultimo scatto effettivo. Si deve però tener conto soprattutto dello spirito della disposizione litigiosa. Secondo il ricorrente, l'autore dello statuto avrebbe ritenuto equo tutelare l'andamento «normale» della carriera del dipendente che, assunto al 1o scatto del suo grado, gode di un aumento di scatto biennale e, due anni dopo aver raggiunto l'ultimo scatto, viene promosso al grado superiore. Questa concezione non tiene alcun conto della distinzione fatta dallo statuto tra passaggio di grado e aumento di scatto: mentre l'articolo 44 sancisce l'aumento automatico dello scatto ogni due anni di anzianità, la promozione, che comporta per il dipendente la nomina al grado superiore della sua categoria, avviene, a norma dell'articolo 45, solo sulla base di una scelta. Il dipendente che è giunto all'ultimo scatto del suo grado, non ha quindi alcuna garanzia di ulteriori aumenti di stipendio né di una normale promozione al grado superiore dopo un biennio. All'ultimo scatto non si applica il 2o comma dell'articolo 46, che riguarda gli scatti virtuali. Detti scatti corrispondono all'aumento mensile teorico di stipendio, spettante in virtù della carriera, che si commisura esattamente al tempo trascorso e che si concreta nello scatto biennale di stipendio. Giunti all'ultimo grado, non è più possibile ottenere aumenti automatici di stipendio e quindi non hanno più senso gli scatti virtuali. La dottrina su questo punto è divisa. L'Euler (Europaïsches Beamtenstatut, vol. II, pag. 375) pare escluda la possibilità di scatti virtuali nell'ultimo scatto di grado, l'Holtz (Handbuch des Europaïschen Dienstrechts, pag. 325) invece è di parere contrario. Facendo un raffronto tra gli articoli 44 e 45 dello statuto, mi pare risulti chiaramente che il 2o comma dell'articolo 46 va interpretato nel senso che si riferisce a tutti gli scatti effettivi, ad esclusione dell'ultimo. Applicando quindi rigorosamente questa norma il Brembati è stato inquadrato nel nuovo grado, senza tener conto «dello scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado» e la tesi principale del ricorrente va quindi disattesa. |
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Resta il secondo punto: l'interpretazione dell'ultima frase del 2o comma in virtù della quale «in nessun caso il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente». Il Brembati ammette che, supponendo che non gli spetti lo scatto virtuale, l'applicazione isolata del 1o comma dell'articolo 46 si risolverebbe in un inquadramento al 4o scatto del grado A 4, come ha fatto la Commissione; egli sostiene però che la Commissione deve assicuraisi se sussista la garanzia fornita dall'ultima frase del 2o comma, e, se constata che all'interessato nel nuovo grado spetta uno stipendio base inferiore a quello che egli aveva nel grado precedente, deve attribuirgli lo stipendio base dello scatto immediatamente superiore, senza anzianità; infatti la disposizione litigiosa avrebbe proprio lo scopo di derogare al 1o comma. La Commissione contesta invece l'interpretazione secondo cui la disposizione può comportare una modifica dell'inquadramento determinato sulla base del 1o comma (si rileverà d'altro canto che il 2o comma dà l'impressione di essere stato elaborato per applicare il primo). La Commissione lo considera una clausola di salvaguardia d'indole economica — comune alla disciplina del pubblico impiego di alcuni Stati membri — mirante ad evitare che la promozione implichi in primo tempo una diminuzione delle entrate del dipendente, il che psicologicamente e praticamente sarebbe un errore. In realtà, questa disposizione, come l'intero articolo 46, non è un esempio di chiarezza. Pare tuttavia, come sottolinea la Commissione, che l'interpretazione che il ricorrente intende dare alla frase litigiosa avrebbe l'effetto di privare di giustificazioni il 3o comma dello stesso articolo, a norma del quale «il funzionario nominato in un grado superiore viene inquadrato almeno nel 1o scatto di tale grado». Volendo conservare una ragion d'essere a questo comma, si deve disattendere l'interpretazione che il Brembati dà al comma precedente. In definitiva è il buon senso, cioè il fatto che l'inquadramento si fonda sul 1o comma dell'articolo 46 e può essere integrato — ma non modificato — da una semplice clausola di salvaguardia, che m'induce ad accogliere il principio cui s'ispira la decisione impugnata e quindi a respingere l'argomento dedotto in subordine nel ricorso. |
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6. |
Concludo ribattendo a due argomenti dedotti dal ricorrente, uno di fatto e uno di diritto. Anzitutto, secondo l'articolo 62, 1o comma dello statuto «salvo espressa disposizione contraria… la nomina dà diritto al funzionario di percepire… la retribuzione relativa al suo grado e scatto». Il fatto che per l'ottobre 1968 e poi, modificata la decisione originaria, per il luglio 1968, sia stato corrisposto al Brembati uno stipendio di grado A 5, 8o scatto, mentre egli era già stato promosso in A 4, rappresenterebbe una violazione dell'articolo 62. Si può ribattere che lo stipendio, così articolato, è quello che gli spetta in virtù del 1o comma dell'articolo 46. Il 2o comma, 2 a frase dello stesso articolo, che in questi casi autorizza a corrispondere al dipendente lo stipendio del vecchio grado, se questo stipendio è superiore allo stipendio del nuovo grado, rappresenta esattamente «l'espressa disposizione contraria» di cui all'articolo 62. L'argomento di tatto è piuttosto irrilevante. Il ricorrente riferisce che un dipendente che aveva lo stesso suo inquadramento è stato promosso con inquadramento al 5o scatto, e non al 4o ed un'anzianità virtuale. La Commissione replica che in quel caso si era dovuto tener conto di un'indennità compensativa concessa all'interessato dall'Alta Autorità della CECA. Non disponendo di altri particolari sul caso, non si può sapere quale sia stata l'esatta natura di quest'indennità, né si può dire se se ne dovesse tener conto ai fini dell'inquadramento, poiché ciò implica un'indagine approfondita. Comunque, anche se in quell'occasione fosse stato male applicato l'articolo 46, il precedente non attribuirebbe alcun diritto al ricorrente. Vi propongo quindi di dichiarare privo di contenuto il ricorso 59-69 e di respingere il ricorso 71-69. Quanto alle spese, poiché è in vostro potere il porle a carico dell'una o dell'altra parte in caso di non luogo a provvedere, mi pare giusto, tenuto conto del tenore sibillino della norma controversa, di porre a carico della Commissione la totalità delle spese della causa 59-69. |
Concludo :
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Si statuisca che non vi è motivo di pronunciarsi sul ricorso 59-69. |
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Sia respinto il ricorso 71-69. |
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Le spese della causa 59-69 siano poste a carico della Commissione e quelle relativa alla causa 71-69 siano ripartite com: previsto dall'articolo 70 del regolamento di procedura. |
( 1 ) Traduzione dal francese.
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