ECLI:EU:C:1970:9•Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 17 febbraio 1970. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. # Causa 26-69.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 17 febbraio 1970. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. # Causa 26-69.
ECLI:EU:C:1970:9Eu Cjeu17 feb 1970
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 17 FEBBRAIO 1970 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
La causa che dobbiamo trattare oggi verte sulla questione del se a ragione la Commissione faccia carico al governo francese di aver violato alcune norme di diritto comunitario. L'infrazione si dovrebbe ravvisare nel fatto che la Francia, fino all'entrata in vigore dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, cioè fino al 1o settembre 1969, non ha riscosso sul l'olio d'oliva importato dalla Tunisia i prelievi stabiliti, in ragione della differenza fra prezzi d'entrata e prezzi cif; dal regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136 (GU 1966, pag. 3025), relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (e più precisamente dall'art. 13, per gli olii d'oliva che non abbiano subito un processo di raffinazione, importati da paesi terzi, e dall'art. 14, per gli olii raffinati originari e provenienti da tali paesi). In realtà, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, veniva pubblicato, l'8 dicembre 1966, un avviso agli importatori che escludeva le importazioni dal Marocco e dalla Tunisia dall'applicazione dei prelievi stabiliti col regolamento 136/66, entro i limiti dei contingenti fissati per detti paesi e per l'anno 1966 o l'esercizio 1966/67.
Si deve poi ricordare che un decreto, pubblicato il 19 gennaio 1967 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, fissava a 20000 tonnellate il contingente tariffario a dazio nullo per l'olio d'oliva importato dalla Tunisia, per l'anno 1967 (soltanto per la precisione, dirò che lo stesso decreto fissava, per il Marocco, un contingente di 6000 tonnellate; tale circostanza è irrilevante nella presente causa).
Inoltre, l'avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale francese il 2 giugno 1967 stabiliva che, entro i limiti del contingente fissato per l'anno 1967, i prelievi previsti dal regolamento 136/66 non dovevano essere applicati a determinati tipi di olio d'oliva importato della Tunisia
Di fronte a tali fatti, il 1o agosto 1967 la Commissione inviava al ministro per gli affari esteri della Repubblica francese una lettera in cui dichiarava che l'esonero dal prelievo per le importazioni dal Marocco e dalla Tunisia costituiva un'infrazione del regolamento 136/66, e chiedeva che le venissero comunicate osservazioni in proposito entro il termine Hi due mesi.
Nella risposta del 3 novembre 1967, il governo francese sosteneva che, a norma del protocollo I.7, allegato al trattato CEE e valido anche per le relazioni della Francia col Marocco e con la Tunisia, gli articoli 13 e 14 del suddetto regolamento del Consiglio non si applicano alle importazioni da tali paesi. Si accennava inoltre ai danni che dalla loro applicazione sarebbero necessariamente derivati per la vita economica della Tunisia e del Marocco. In conformità a questo atteggiamento, nella Gazzetta ufficiale francese veniva pubblicato, il 12 gennaio 1968, un altro avviso agli importatori che — mentre nulla stabiliva per il Marocco — per metteva per il 1968 d'importare in Francia, in franchigia dal prelievo, un contingente di 20000 tonnellate di olio d'oliva dalla Tunisia.
La Commissione emetteva quindi, il 3 maggio 1968, un parere motivato a norma dell'articolo 169 del trattato, confermando il punto di vista espresso nella lettera del 1o agosto 1967 ed assegnando al Governo francese un termine di 30 giorni per eliminare l'indicata violazione del trattato.
Ciò nonostante, il governo francese non modificava il proprio atteggiamento e, nella Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 1969, comunicava ancora una volta agli importatori che, nel 1969, e fino ad un quantitativo massimo di 20000 tonnellate, l'olio d'oliva di un determinato tipo poteva essere importato dalla Tunisia senza il pagamento del prelievo stabilito dal regolamento 136/66.
La Commissione si vedeva perciò costretta ad instaurare il procedimento giurisdizionale. Col ricorso depositato il 14 giugno 1969, essa sottoponeva a questa Corte la controversia di cui sono stati delineati i vari punti, esclusivamente, però, per quanto riguarda il caso della Tunisia, dato che fin da allora la franchigia dal prelievo non era più in vigore per le importazioni di olio d'oliva dal Marocco. Dobbiamo perciò prendere ora in esame la domanda della Commissione intesa a far dichiarare che la Repubblica francese, escludendo dall'applicazione del prelievo, entro i limiti di un contingente stabilito annualmente, le importazioni di olio d'oliva originario e proveniente dalla Tunisia, è venuta meno all'obbligo impostole dagli articoli 13, n. 1, e 14, n. 1, del regolamento 136/66.
Valutazione giuridica
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1. |
Prima d'intraprendere l'esame del merito, si deve dimostrare brevemente che non esistono ostacoli alla ricevibilità della domanda. Ciò mi sembra necessario, perché l'infrazione lamentata dalla Commissione è venuta meno con l'entrata in vigore dell'accordo che crea un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (1o settembre 1969); da allora, infatti, la Francia si attiene alle disposizioni del regolamento 1471/69 (GU L 198), che stabilisce per le importazioni di olio d'oliva dalla Tunisia particolari tassi di prelievo, uniformi per l'intera Comunità. In realtà però questa circostanza è irrilevante, come la Corte ha già messo in evidenza in casi analoghi, causa 7-61, Raccolta VII-1961, pag. 640. La ricevibilità del ricorso proposto a norma dell'articolo 169 del trattato CEE dipende unicamente dal fatto che il governo francese non si è conformato al punto di vista della Commissione, entro il termine di un mese fissato nel parere del 3 maggio 1968, e che la situazione criticata durava ancora al momento della presentazione del ricorso. Inoltre, l'interesse ad agire della Commissione dev'essete ammesso anche perché il protocollo cui si richiama il governo francese è sempre valido per i prodotti non compresi nel suddetto accordo d'associazione, e perché l'applicazione dello stesso protocollo ad altri prodotti è solo sospesa per il periodo in cui resterà in vigore l'accordo di associazione (cioè per cinque anni). Rimando, in proposito, allo scambio di lettere riportato nella Gazzetta ufficiale delle CC.EE. (L 198, pag. 86) e passo, senza altri preliminari, all'esame del merito. |
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2. |
Per respingere l'addebito che gli viene mosso, di aver violato il trattato escludendo dall'applicazione dei prelievi stabiliti dal regolamento 136/66 le importazioni di olio d'oliva dalla Tunisia, il governo francese si richiama, come ho già detto, al protocollo, stipulato contemporaneamente al trattato CEE, «relativo alle merci originarie e provenienti da taluni Paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri» (protocollo I.7). Il determinare la portata di quest'ultimo è quindi il problema contrale della pre sente causa, e ciò giustifica la citazione del testo, quando esso presenti un interesse attuale. Al n. 1 del protocollo leggiamo : «L'applicazione del trattato istitutivo della Comunità economica europea non richiede alcuna modificazione del regime doganale applicabile, al momento dell'entrata in vigore del trattato, alle importazioni… in Francia, di merci originarie e provenienti dai Marocco, dalla Tunisia…». Poiché, come possiamo rilevare dalla lettera 3 novembre 1967, il governo francese condivide l'opinione che i prelievi non siano dazi doganali, il problema consiste nello stabilire se il concetto di «regime doganale» («régime douanier»), testé menzionato, vada inteso in senso stretto, e quindi limitato ai soli dazi, ovvero — in senso più ampio — esso stia ad indicare la nozione di «regime d'importazione». Quest'ultima è, com'è noto, la tesi del governo francese. Su questa base, esso svolge il seguente ragionamento: poiché, all'entrata in vigore del trattato CEE, le importazioni di olio d'oliva dalla Tunisia non erano gravate da dazi doganali francesi, il protocollo I.7 ha esonerato la Francia dal sottoporre l'olio d'oliva tunisino, all'atto dell'importazione, ad un onere finanziario variabile, come quello introdotto, — sotto forma di prelievo — al momento dell'entrata in vigore della relativa organizzazione di mercato, e sostituitosi al dazio. Il governo francese ha sostenuto questa tesi con una serie di considerazioni, che la Commissione ha contestato. Vediamo ora, in particolare, quale debba essere la nostra valutazione.
Chiediamoci ora che cosa si debba pensare di tali considerazioni, senz'altro degne di attenzione. Forse si dovrebbero in primo luogo manifestare dei dubbi riguardo alla tesi secondo cui l'accordo d'associazione ed il relativo regolamento del Consiglio perseguivano lo scopo di mantenere alla Repubblica tunisina — nelle esportazioni di olio d'oliva — vantaggi equivalenti a quelli di cui essa fruiva in base al regime particolare francese. In proposito si può osservare che durante le trattative del GATT in questa materia, si parlò di un conguaglio solo entro certi limiti. Contro l'esattezza della tesi francese sta anche il punto di vista sostenuto dal governo tunisino nel corso delle trattative con la Comunità e secondo il quale per mantenere intatti i vantaggi concessi dal governo francese, sarebbe stato necessario diminuire il prelievo da riscuotere a norma dell'articolo 13 del regolamento 136/66 di 8,5 u.c. il quintale, mentre il summenzionato regolamento del Consiglio 1471/69 (GU L 198) autorizza solo una detrazione di 5,5 u.c. il quintale per le importazioni di olio d'oliva nella Comunità. Non è necessario tuttavia, che ci addentriamo nei particolari di questi calcoli, anche perché, data la brevità del tempo trascorso dall'entrata in vigore del l'accordo d'associazione e la diversità dei documenti di cui si dispone, non è ancora possibile un giudizio sicuro. Decisivo è il fatto che, anche qualora si dovesse negare la necessità di una equivalenza dei vantaggi, non si dovrebbe tuttavia dimenticare che tali vantaggi vengono ormai concessi dalla Comunità, che deve preoccuparsi degli interessi comunitari, i quali possono richiedere, a seconda delle situazioni, una diversa soluzione. A prescindere da questo, si deve in ogni caso ricordare che, a norma del regolamento 1471/69, esiste per la produzione tunisina la garanzia di un prezzo minimo, che mancava invece nel regime particolare francese. In ciò si manifesta quindi, almeno una differenza, la cui importanza per gli interessi della politica agricola comune non deve essere sottovalutata. Una seconda riflessione riguarda la tesi secondo cui, riconoscendo la legittimità del punto di vista della Commissione, si ammetterebbe che con l'entrata in vigore del regolamento 136/66 diventava inevitabile una frattura nelle vantaggiose relazioni della Tunisia con la Francia, dovendosi riscuotere notevoli somme a titolo di prelievo. La Corte ha cercato di far luce sulla questione, chiedendo chiarimenti alle parti. Abbiamo appreso che il problema non è stato sollevato durante la preparazione del regolamento n. 136; la Francia non ha fatto allora alcuna riserva per le proprie importazioni di olio d'oliva dalla Tunisia. Se agli interessati si possa contestare in proposito una omissione è una questione che non c'interessa risolvere, in quanto la presente causa riguarda questioni obiettive e prescinde da considerazioni di colpa. A mio avviso, si può sostenere senz'altro che il problema non è stato allora considerato quale esso si presenta oggi. Se invece fosse stata riconosciuta la sua esistenza, se si fosse compresa a sufficienza la grande impòrtanza delle esportazioni di olio d'oliva per l'economia tunisina, anche accogliendo l'interpretazione del protocollo n. I.7 raccomandata dalla Commissione, per la Tunisia si sarebbe trovata sicuramente una equa soluzione, o nell'ambito del regolamento 136/66, o con altro apposito regolamento. Questo, secondo me, si può dare per certo, in quanto gli organi comunitari — com'è apparso evidente nella redazione dell'accordo d'associazione — si sentono senz'altro impegnati dalla dichiarazione d'intenzioni di cui si è fatto cenno, in particolare dalla formula che prevede il mantenimento e l'amplia mento delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati membri della CEE ed i paesi della zona del franco. In considerazione dell'evoluzione della Comunità, ritengo tuttavia particolarmente importante il fatto che in tal caso si sarebbe trattato di una soluzione di diritto comunitario, e non di una unilaterale soluzione nazionale. Anche l'argomento dell'inevitabile battuta d'arresto nello sviluppo del commercio estero tunisino è perciò inconcludente. |
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3. |
Conclusioni finali Riassumendo, credo che non si possa fare a meno di riconoscere che il governo francese ha trattato in modo brillante e caratterizzato da un alto senso di responsabilità il problema controverso, che implica delicate questioni giuridiche e politiche, cercando di sostenere con serie argomentazioni la soluzione ch'esso ritiene esatta. Tutto sommato, si deve però riconoscere che la lettera e lo spirito del protocollo I.7, nonché il sistema complessivo del trattato, ed infine gli argomenti relativi alle esigenze della politica agricola comune, impongono di riconoscere giusta la tesi della Commissione. Di conseguenza, il protocollo I.7 stabilisce un regime puramente doganale, e non attribuisce, quindi, agli Stati, il diritto di rinunciare alla riscossione dei prelievi comunitari. Il governo francese, richiamandosi al suddetto protocollo, non ha riscosso sulle importazioni dalla Tunisia i prelievi stabiliti del regolamento 136/66 per le importazioni di olio d'oliva da paesi terzi. Si deve perciò concludere che il suo comportamento costituisce violazione del diritto comunitario. Le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta, soccombente. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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