ECLI:EU:C:1969:51•Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 29 ottobre 1969. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. # Cause riunite 6 e 11-69.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 29 ottobre 1969. # Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. # Cause riunite 6 e 11-69.
ECLI:EU:C:1969:51Eu Cjeu29 ott 1969
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER
DEL 29 OTTOBRE 1969 ( 1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
Le cause di cui mi occupo ora sono state trattate il 2 ottobre 1969 in un'unica discussione orale. Mi ritengo quindi autorizzato a esaminarle insieme, anche se la Corte non le ha ancora riunite formalmente. Entrambe le cause vertono su problemi derivanti dalla mancata soppressione in Francia, il 1o novembre 1968, di un determinato tasso preferenziale di risconto all'esportazione. L'esame giuridico della questione implica un'esatta conoscenza degli antefatti.
La Francia ha sempre praticato tassi di risconto preferenziali all'esportazione (per semplicità li chiamerò tassi speciali). Bisogna sapere che, dopo aver praticato per un certo periodo lo stesso tasso per i negozi interni e per quelli con l'estero, il tasso interno o generale veniva aumentato, mentre quello all'esportazione veniva mantenuto al 3 %, il che dall'aprile 1957 creava una differenza. Poiché però il tasso era applicato a tutte le merci esportate, gli organi comunitari, fino all'estate del 1968, hanno ritenuto non fosse il caso d'intervenire nell'ambito del trattato CECA. La Commissione CEE, invece, si era già occupata della questione nel 1964, tentando di venirne a capo mediante le disposizioni del trattato che disciplinano gli aiuti. Ricordo a questo proposito una lettera del presidente della Commissione, in data 4 maggio 1964, indirizzata al ministro francese degli affari esteri, nella quale si parlava di svariati provvedimenti in materia di aiuti adottati dal governo francese e si proponeva, in base all'articolo 93 del trattato, di sopprimere appena possibile il tasso speciale, inferiore di mezzo punto, almeno per le esportazioni negli altri Stati membri.
Il governo francese non accoglieva la proposta e, nella risposta del 4 settembre 1964, faceva rilevare alla Commissione che la differenza era dettata da esigenze nazionali d'indole monetaria, non già dall'intenzione di sovvenzionare l'esportazione. Appariva inoltre ingiustificato il tener conto solo di un fattore del costo del denaro. Ogni ritocco del tasso speciale vigente in Francia poteva essere preso in considerazione solo ad uno stadio più avanzato di armonizzazione della politica finanziaria e monetaria dei sei paesi. La Commissione non desisteva e scriveva al governo francese, il 12 giugno 1965, sottolineando che la Francia era l'unico Stato membro a praticare tassi di risconto diversi, giacché il Belgio si era dichiarato disposto a sopprimere le differenze (e lo ha fatto, dal 1o gennaio 1969).
La Commissione aveva inoltre minacciato di intentare un procedimento a norma dell'articolo 93 n. 2, ma nemmeno questo passo aveva dato esito. La Francia obiettava che un procedimento a norma dell'articolo 92 non aveva motivo di essere, poiché per i crediti a breve termine non si doveva temere alcuna grave distorsione causata dai diversi tassi di risconto.
L'11 aprile 1968 la Commissione rivolgeva nuovamente un caldo appello alla Francia, giacché la realizzazione dell'unione doganale prevista per il 1o luglio 1968 rendeva assolutamente auspicabile che, al più tardi entro questa data, fossero soppressi tutti i tassi di risconto preferenziali. In quest'occasione si ebbe l'impressione che l'accordo fosse in vista, poiché il governo francese, il 13 maggio 1968, informava la Commissione di stare studiando le modalità della soppressione del tasso preferenziale per i crediti a breve termine, a decorrere dal 1o luglio 1968. Nel frattempo la Francia era stata scossa dai noti disordini, le cui ripercussioni sull'economia francese dissuadevano il governo dal realizzare il progetto allo studio. In una lettera alla Commissione in data 12 giugno 1968, esso dichiarava che, in considerazione del notevole aumento dei salari e dell'inevitabile modifica della tariffa doganale, sarebbe stato forse necessario chiedere l'autorizzazione ad adottare provvedimenti di salvaguardia a norma dell'articolo 226 del trattato CEE. Nel frattempo il governo francese avrebbe dovuto essere in grado di adottare provvedimenti immediati, tra i quali quelli relativi al tasso di risconto per i crediti a medio e breve termine. Il governo francese dava quindi per scontato che la Commissione avrebbe acconsentito «a che il tasso attuale di mobilizzazione dei crediti sorti dalle esportazioni fosse abbassato di un punto».
In un memorandum del 16 giugno 1968, la Commissione dichiarava di voler controllare se i provvedimenti in questione, adottati per far fronte alle difficoltà del momento, fossero compatibili con l'articolo 92. Nel frattempo sarebbe stata sospesa la procedura avviata a norma dell'articolo 93 n. 2. Il governo francese, in un memorandum del 24 giugno 1968, comunicava alla Commissione che, in base alle norme del trattato che conferivano agli Stati membri la facoltà di adottare provvedimenti immediati, esso aveva stabilito che, dal 1o luglio 1968, il tasso speciale fosse provvisoriamente ridotto dal 3 al 2 %. Inoltre, il 26 giugno dichiarava che i provvedimenti francesi si fondavano sugli articoli 104-109 del trattato CEE ed in particolare sull'articolo 108 n. 1 e sull'articolo 109.
Per i prodotti disciplinati dal trattato CECA l'esame era ancora in corso.
In un promemoria del 28 giugno 1968, la Commissione esprimeva il dubbio che i provvedimenti adottati dal governo francese avessero una portata eccessiva. Essa dichiarava inoltre che la procedura iniziata a norma dell'articolo 108 veniva proseguita (cioè era stato sentito il comitato monetario, ed era stato raccomandato al Consiglio di ricorrere all'assistenza reciproca); nel settóre dell'acciaio, la Commissione si richiamava alle procedure di cui agli articoli 37 e 67 del trattato CECA.
Il 30 giugno 1968, la Gazzetta ufficiale della Repubblica francese pubblicava una comunicazione della Banca di Francia, secondo la quale il suo Consiglio generale aveva adottato la seguente risoluzione il 27 giugno 1968 : «Il tasso di sconto delle cambiali relative ai crediti all'esportazione viene portato dal 3 al 2 %. Detto tasso rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1968. I crediti a medio termine fruiranno del nuovo tasso solo per lo sconto di cambiali relative a contratti d'esportazione stipulati dopo il 27 giugno 1968. Gli altri tassi d'interesse della Banca di Francia rimangono invariati».
La Commissione sentiva il Comitato consultivo e il Consiglio dei ministri e il 6 luglio 1968, a norma dell'articolo 67 del trattato CECA, emanava una decisione, notificata al governo francese lo stesso giorno e pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 159. In detto provvedimento il governo francese, che in precedenza si era dichiarato d'accordo sulle modalità d'esecuzione, veniva autorizzato a concedere vari aiuti alle imprese siderurgiche francesi, fino al 31 gennaio 1969. Il tasso di risconto preferenziale non avrebbe dovuto essere inferiore al 2 % ; inoltre, il vantaggio concesso agli esportatori fino al 31 ottobre 1968 non poteva essere superiore a 3 punti e, nel periodo 1o novembre 1968-31 gennaio 1969, non poteva essere superiore a 1,5 punti. Poiché per di più le raccomandazioni impartite dalla Commissione in forza dell'articolo 108 e l'assistenza reciproca che avrebbe dovuto venir prestata a norma delle direttive del 20 luglio 1968, si erano rivelate insufficienti, veniva emanata una nuova decisione della Commissione, recante la data del 23 luglio 1968 e adottata in forza dell'articolo 108, n. 3 del trattato CEE. Essa autorizzava il governo francese a concedere ulteriori aiuti all'esportazione negli altri Stati membri. Tra l'altro, veniva autorizzato nuovamente un tasso di risconto preferenziale, però esteso a tutte le esportazioni. Per questo tasso sarebbero valse tutte le condizioni già formulate nella decisione del 6 luglio 1968, notificata al governo francese il 23 luglio pubblicata nella Gazzetta ufficiale 25 luglio 1968 (L 178).
Nessuna delle due decisioni veniva tempestivamente impugnata dal governo francese. Il 1o novembre 1968, tuttavia, il governo francese non aveva ancora effettuato l'allineamento prescritto del tasso speciale sul tasso ordinario, in particolare la riduzione della differenza a 1,5 punti. Al contrario, sebbene il tasso ordinario dal 5 luglio fosse stato portato al 5 %, il tasso speciale del 2 % rimaneva in vigore. Come dichiarava il ministro francese degli esteri al presidente della Commissione il 5 novembre, il tasso avrebbe dovuto rimanere in vigore fino al 31 dicembre 1968.
La Commissione ravvisava in tale misura una violazione degli obblighi imposti dal trattato e ne traeva le logiche conseguenze, cioè dava inizio a due procedure diverse, essendo la materia regolata da due trattati.
In primo luogo la Commissione, con lettera del 9 novembre, invitava il governo francese a presentare le sue osservazioni, entro 14 giorni, circa l'addebito di violazione del trattato, cioè invitava il governo francese a giustificarsi, come contemplato dall'articolo 88 del trattato CECA e dall'articolo 169 del trattato CEE.
Il 12 novembre successivo, il tasso di risconto generale in Francia veniva portato al 6 %, il che faceva aumentare di un altro punto la differenza rispetto al tasso speciale.
Il 13 dicembre 1968, il rappresentante permanente della Francia comunicava alla Commissione che la situazione impediva di ridurre la differenza ad 1,5 punti. Dal 31 dicembre il tasso speciale veniva aumentato al 4 % e la differenza si riduceva al 2 %.
Questa misura era giudicata insufficiente dalla Commissione la quale, il 18 dicembre, a norma dell'articolo 169 del trattato CEE constatava formalmente la violazione della propria decisione 23 luglio 1968 ed invitava il governo francese ad adottare, entro tre settimane, i provvedimenti necessari per porvi rimedio.
Lo stesso 18 dicembre la Commissione adottava una decisione a norma dell'articolo 88 del trattato CECA, nella quale si constatava la violazione della decisione del 6 luglio 1968, cui il governo francese avrebbe dovuto conformarsi entro 21 giorni. Parere e decisione venivano notificati al governo francese con lettera 20 dicembre 1968.
Il governo francese rispondeva con lettera del 26 dicembre 1968, nella quale si dichiarava che, in base ai principi generali della sua politica monetaria, la Francia riteneva opportuno stabilire al 3 % il tasso speciale per le esportazioni, a decorrere dal 1o gennaio 1969 (lasciando così un margine di 3 punti rispetto al tasso ordinario). Contemporaneamente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 27 dicembre 1968 veniva pubblicata una comunicazione della Banca di Francia secondo la quale il Consiglio centrale, nella riunione del 26 dicembre 1968, aveva stabilito, con effetto dal 1o gennaio 1969, di aumentare dal 2 al 3 % il tasso di risconto per i titoli di credito connessi alle esportazioni.
La Francia non si era uniformata al parere della Commissione, la quale adiva allora questa Corte a norma dell'articolo 169. Il ricorso è stato proposto il 31 gennaio 1969.
La decisione adottata nell'ambito del trattato CECA è stata impugnata dal governo francese con ricorso registrato in questa cancelleria il 28 febbraio 1969.
Le domande su cui la Corte deve pronunciarsi sono quindi le seguenti :
La Commissione chiede che si dichiari che la Repubblica francese :
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conservando, nel periodo 1o novembre 1968-31 dicembre 1968, un tasso di risconto preferenziale del 2 % per i crediti sorti dall'esportazione, nonostante il tasso normale fosse del 5 %, portato al 6 % dopo il 12 novembre 1968, |
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ed istituendo dal 1o gennaio 1969 un tasso di risconto preferenziale del 3 % per gli stessi crediti, sebbene il tasso normale, ancor oggi in vigore, fosse allora fissato al 6 %, |
ha concesso agli esportatori francesi, nell'ambito dell'interscambio comunitario, un tasso preferenziale per i crediti derivanti dalle esportazioni che implica un vantaggio superiore agli 1,5 punti, ed è quindi venuta meno ad uno degli obblighi impostile dall'articolo 2, 1o comma, lettera b), della decisione 23 luglio 1968 adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 108, n. 3, del trattato CEE.
Il governo francese chiede che la Corte dichiari :
che la Commissione era incompetente ad autorizzare, in forza dell'articolo 67 del trattato CECA, un provvedimento che rientrava nella sfera di competenza esclusiva degli Stati membri;
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che la Commissione non poteva subordinare l'autorizzazione all'impegno di ridurre la differenza tra il tasso di risconto generale e il tasso speciale a 1,5 punti, entro il 31 ottobre 1968, e a sopprimere ogni differenza entro il 31 gennaio 1969; |
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che la Commissione non poteva adottare la decisione impugnata, giacché essa si fonda su una precedente decisione illegittima; |
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che la Commissione comunque avrebbe dovuto rivolgere al governo francese una raccomandazione a norma dell'articolo 67, n. 2, 3o comma, del trattato CECA. |
In subordine il governo francese chiede che si dichiari che la decisione 18 dicembre 1968 è illegittima, per non aver tenuto conto delle circostanze sopravvenute, che hanno indotto il governo francese a revocare il suo assenso circa la durata dei provvedimenti autorizzati, e per aver obbligato il governo francese ad assumere un atteggiamento che provoca una distorsione della concorrenza.
Infine, il governo francese chiede che sia annullata la decisione 18 dicembre 1968 e che si dichiari ch'esso può mantenere in vigore il tasso di risconto preferenziale per i crediti sorti dalle esportazioni, senza violare gli obblighi imposti dal trattato CECA. E veniamo al diritto.
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1. |
Mi pare anzitutto necessario chiarire l'oggetto della controversia. Ciò riguarda l'addebito, mosso al governo francese, di aver tenuto in non cale le decisioni (adottate dalla Commissione nel luglio 1968) che prescrivono di ridurre, entro il 1o novembre 1968, la differenza fra tasso speciale per le esportazioni e tasso ordinario. Ciò si desume chiaramente dall'articolo 1 della decisione 18 dicembre 1968 che, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 88 del trattato CECA, constata una violazione del trattato commessa già da tempo. Questa è anche la conclusione che si trae dalla domanda nel procedimento, promosso il 31 gennaio 1969 a norma dell'articolo 169 del trattato CEE, che si fonda sull'inosservanza del parere del 18 dicembre 1968, cioè si riferisce anch'essa ad una violazione del trattato commessa già da tempo. La linea di condotta seguita del governo francese dopo il 31 gennaio 1969 è quindi fuori discussione. Il rilievo potrebbe avere importanza ai fini della domanda (formulata dal governo francese in modo molto generale) mirante a far riconoscere il suo buon diritto a mantenere un tasso di risconto preferenziale per i crediti all'esportazione, senza per questo violare le norme del trattato CECA. |
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2. |
Ricorderete come il governo francese ribatta in sostanza alla censura di violazione del trattato: esso eccepisce l'illegittimità delle decisioni che non avrebbe osservato. Tanto la decisione del 18 dicembre 1968, emanata in forza dell'articolo 88 del trattato CECA, quanto il ricorso della Commissione, promosso in virtù dell'articolo 169 del trattato CEE, sarebbero privi di fondamento legale. Contro questo tentativo di far dichiarare l'illegittimità della decisione nello stesso procedimento in cui si dovrebbe constatarne l'inosservanza, la Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte. In realtà, avete già più volte affermato (ad esempio nella causa 3/59, Racc. VI, pag. 130) che una simile eccezione d'illegittimità è inammissibile in un procedimento promosso a norma dell'articolo 88 del trattato CECA. La Corte si è sempre attenuta al principio fondamentale «d'impedire che la legittimità dei provvedimenti amministrativi venga continuamente rimessa in discussione». Ritengo indubbiamente necessario, nell'interesse della certezza del diritto, l'attenersi a questo orientamento giurisprudenziale. Se si accoglie questo modo di vedere, non rimane che dichiarare inammissibili i mezzi dedotti dal governo francese circa la decisione del 6 luglio e circa il fondamento giuridico della decisione impugnata. Condivido inoltre l'opinione della Commissione, secondo la quale, anche se il trattato CEE prevede una diversa procedura per constatare le violazioni del trattato, non vi è motivo per applicare principi diversi. Pure le decisioni adottate in virtù del trattato CEE vanno osservate, sempreché non siano state impugnate in sede giurisdizionale. Sarebbe inconciliabile col principio della certezza del diritto il mettere in discus sione la validità delle decisioni non impugnate, per il solo fatto che è stata iniziata la procedura di cui all'articolo 169. Una conferma sostanziale la si ritrova nell'articolo 184 del trattato CEE, a norma del quale la scadenza del termine d'impugnazione non esclude l'eccezione d'illegittimità, ma solo per quanto riguarda i regolamenti, mentre per le decisioni (di cui si tratta nella fattispecie) non vi è alcuna disposizione analoga. Queste considerazioni, brevi ma convincenti, non lasciano altra scelta che disattendere tutte le censure miranti a far riesaminare la legittimità delle decisioni del 6 luglio e del 23 luglio 1968. |
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3. |
Si potrebbe al massimo vedere se le critiche mosse a queste decisioni mettano in luce irregolarità così gravi, specie sotto il profilo della competenza, da implicare la nullità degli atti in questione, il che logicamente renderebbe superfluo il ricorso per annullamento. Tale esame non può costituire un dettagliato sindacato di legittimità, ma un controllo sommario, concentrato sulle norme di competenza, onde accertare eventuali patenti violazioni.
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4. |
Vediamo ora le censure riguardanti più precisamente la decisione de 18 dicembre 1968, limitandoci all'azione esperita in forza dell'articolo 88 del trattato CECA.
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5. |
Nel ricorso 6/69 rimane ancora da sindacare la fondatezza della domanda di declaratoria proposta dalla Commissione in forza dell'articolo 169 del trattato CEE, ovvero se il governo francese abbia giustificato l'inosservanza della decisione del 23 luglio.
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6. |
Conclusioni finali Posso concludere affermando che a torto il governo francese ha omesso di ridurre ad 1,5 punti la differenza tra il tasso di risconto preferenziale all'esportazione e il tasso ordinario, alla data del 1o novembre 1968. È quindi fondato l'addebito di violazione del trattato o — ciò che è lo stesso — delle decisioni della Commissione. Va pure respinto il ricorso del governo francese contro la decisione della Commissione in data 18 dicembre 1968 e, d'altro canto, va accolta la richiesta della Commissione, formulata nel ricorso del 31 gennaio 1969. Il governo francese va inoltre condannato alle spese di entrambe le cause. |
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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