ECLI:EU:C:1967:50•Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 12 dicembre 1967. # Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 28-66.
Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 12 dicembre 1967. # Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee. # Causa 28-66.
ECLI:EU:C:1967:50Eu Cjeu12 dic 1967
Testo completo
Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand
del 12 dicembre 1967 ( 1 )
Signor Presidente, signori Giudici,
Il ricorso del governo del Regno dei Paesi Bassi sul quale dovete pronunziarvi è diretto contro la decisione 14-66, del 20 luglio 1966, con cui l'Alta Autorità ha autorizzato, a determinate condizioni, la Deutsche Bundesbahn ad applicare tariffe speciali a taluni trasporti di carbone e di acciaio da e per determinate località della Saar. Esso vi darà occasione di precisare il modo in cui intendete interpretare l'articolo 70, 4o comma, del trattato di Parigi, relativo alle «misure tariffarie interne speciali», questione sulla quale avete già dovuto pronunziarvi nel 1960, a proposito di decisioni adottate dall'Alta Autorità a norma del paragrafo 10 della convenzione sulle disposizioni transitorie.
Ricordo i termini e il contenuto della decisione impugnata.
Le tariffe di cui trattasi, dichiara anzitutto la motivazione della decisione, sono state istituite dalla Deutsche Bundesbahn in date che vanno dal 1o giugno 1964 al 15 luglio 1966, senza esser state previamente sottoposte all'approvazione dell'Alta Autorità e senza che questa si sia pronunziata sulla loro aderenza al trattato; questa circostanza tuttavia non attenua affatto l'obbligo che le incombe di accertare, anche a posteriori, se tale aderenza sussista. L'origine di questa situazione è nota: secondo il governo della Repubblica federale, le tariffe erano giustificate dalla concorrenza potenziale di un canale Saar-Palatinato il cui scavo, com'è detto in una lettera del ministro federale dell'economia in data 30 maggio 1964, «era in progetto»; l'Alta Autorità non ha però mai ammesso questo punto di vista ed ha sempre voluto restare nell'ambito dell'articolo 70, 4o comma, del trattato. Essa ritiene che dette tariffe siano conformi ai principi del trattato, in ispecie all'articolo 2, 2o comma, il quale impone alla Comunità il compito di far salva la continuità dell'occupazione e di evitare che nell'economia degli Stati membri si producano perturbazioni fondamentali e persistenti. A questo proposito, il mutamento intervenuto nella situazione concorrenziale a danno delle imprese sarresi, per quanto riguarda sia lo smercio sia l'approvvigionamento, è dovuto alle misure adottate dalle pubbliche autorità sul piano dell'infrastruttura dei trasporti, cioè alla canalizzazione del Meno, del Neckar e della Mosella. Il fenomeno è tanto più grave in quanto, data la particolare struttura industriale della Saar, la produzione carbosiderurgica vi ha un ruolo preminente. Questi motivi, infine, mentre dimostrano l'aderenza delle tariffe speciali della Bundesbahn ai principi del trattato, valgono per il complesso delle imprese carbosiderurgiche ubicate nella Saar, il che rende superfluo l'esame della situazione produttiva di ciascuna di dette imprese individualmente considerata.
Talune di queste tariffe speciali, però — ed è questo l'altro aspetto della questione — possono influire, dato il loro campo d'applicazione limitato, sul funzionamento del mercato comune, a danno di determinate imprese non sarresi che si trovano in una situazione analoga. Esse possono quindi essere autorizzate solo a condizione che le si estenda a dette imprese.
Con detta motivazione, all'articolo 1 la decisione impugnata autorizza, per quanto riguarda i prodotti C.E.C.A., undici tariffe speciali. L'articolo 2 impone l'estensione, entro un determinato termine, di talune di queste tariffe a determinati trasporti da e per la Lorena, il Granducato, il Belgio e i Paesi Bassi. Infine, mentre la durata delle autorizzazioni non è precisata, l'articolo 4 dichiara che esse saranno modificate o revocate qualora le circostanze di fatto che ne hanno motivato la concessione mutino o vengano meno.
Questa è la decisione che il governo dei Paesi Bassi impugna in toto, denunciando i vizi di violazione del trattato, violazione di forme essenziali e sviamento di potere. Di fatto, come vedremo, i tre mezzi coincidono in larga misura e riguardano tutti l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 70 del trattato, e più precisamente del suo 4o comma, in relazione agli articoli da 2 a 5.
I
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1. |
Si deve quindi ricollocare anzitutto detta disposizione nel sistema del trattato. L'articolo 4 stabilisce che : «Sono riconosciuti incompatibili col mercato comune del carbone e dell'acciaio e, di conseguenza, sono aboliti e vietati, alle condizioni previste dal presente trattato, all'interno della Comunità : …
Queste disposizioni, secondo la vostra giurisprudenza (7 e 9-54, Raccolta II-1956, pag. 88), sono di per sé complete e immediatamente applicabili qualora il trattato non contenga norme integrative; per contro, se le disposizioni dell'articolo 4 sono riprese, richiamate o precisate in altre parti del trattato, i testi che si riferiscono alla stessa disposizione vanno considerati nel loro complesso e simultaneamente applicati. È questo il caso delle tariffe di trasporto le quali, a parte il paragrafo 10 della convenzione relativa alle disposizioni transitorie, sono disciplinate dall'articolo 70 nel modo seguente : «Si riconosce — dice il 1o comma — che l'instaurazione del mercato comune rende necessaria l'applicazione di tariffe di trasporto, per il carbone e per l'acciaio, tali da offrire condizioni di prezzo equiparabili ai consumatori posti in condizioni equiparabili». Divieto quindi di discriminazione, la cui definizione è basata sul criterio dell'equiparabilità e la cui estensione è precisata nel 2o comma; si tratta evidentemente, come avete affermato nella sentenza 3-58 (Raccolta VI-1960, pag. 391), non già di un semplice programma, ma di una norma concreta e vincolante di per sé. Questo divieto generale di discriminazione trova un'applicazione particolare nel 4o comma dello stesso articolo, il quale sottopone all'autorizzazione preventiva dell'Alta Autorità l'applicazione di provvedimenti tariffari interni e speciali, nell'interesse di una o più imprese produttrici di carbone o di acciaio. Viene precisato che l'Alta Autorità accerta la loro aderenza ai principi del trattato e che essa può concedere un'autorizzazione temporanea o condizionata. Infine, salvi restando l'articolo 70 e le altre disposizioni del trattato, la politica commerciale dei trasporti resta di competenza degli Stati membri. È questa la conseguenza del carattere parziale dell'integrazione effettuata dalla C.E.C.A. e del fatto che l'industria dei trasporti è indipendente da quella carbosiderurgica. A differenza di quanto stabilisce l'articolo 74 del trattato C.E.E., nell'ambito della C.E.C.A. non vi è una politica comune dei trasporti; gli autori del trattato di Parigi si sono semplicemente proposti d'impedire le distorsioni che avrebbero potuto essere provocate, nel mercato comune del carbone e dell'acciaio, da manipolazioni tariffarie. |
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2. |
Il governo ricorrente fa carico alla decisione impugnata di violare l'articolo 70, 4o comma, del trattato ed i suoi argomenti sono quasi tutti basati sulla vostra giurisprudenza del 1960, e più precisamente su una delle sentenze da voi pronunziate in detto anno. Nella sentenza 3 — 18-58, 25-58 e 26-58 (Barbara Erzbergbau e altri, 10 maggio 1960, Raccolta VI-1960, pag. 357) voi avete riconosciuto la legittimità dell'autorizzazione concessa ad una tariffa speciale, a favore di determinate imprese tedesche ubicate in prossimità della frontiera orientale, in considerazione degli svantaggi creati da fattori di natura non economica «vale a dire da avvenimenti politici i quali hanno separato dette imprese dai loro sbocchi naturali, cosicché esse hanno bisogno di aiuto, sia per potersi adattare alla nuova situazione, sia per sopravvivere a tale svantaggio occasionale». Con sentenza dello stesso giorno (27 — 29-58, Compagnie des Hauts Fourneaux de Givors e altri, Raccolta VI-1960, pag. 485), avete viceversa respinto la pretesa, accampata da talune imprese del Mezzogiorno della Francia, che fossero mantenute le tariffe di sostegno di cui esse fruivano prima dell'entrata in vigore del trattato; voi avete affermato che l'autorizzazione di cui all'articolo 70, 4o comma, può essere concessa solo «nei limiti in cui le tariffe di sostegno autorizzate permettono alle imprese che ne fruiscono di superare eccezionali e temporanee difficoltà dovute a circostanze imprevedibili ed atte a compromettere la modulazione dei prezzi della produzione derivante dalle loro naturali condizioni». Contrariamente a quanto sembra sostenere il governo olandese, non credo sia il caso di basarsi unicamente su quest'ultima sentenza, trascurando la prima: esse riguardano situazioni differenti e rispecchiano i differenti argomenti allora dedotti. Solo dal complesso delle vostre sentenze, relative a circostanze di fatto piuttosto diverse, si può desumere l'interpretazione della disposizione di cui trattasi alla quale si deve raffrontare la decisione impugnata. Detto questo, esaminerò anzitutto se, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, siano nella fattispecie soddisfatte le tre condizioni enunziate nella sentenza 27 — 29-58, che ho citato.
Vi è un punto molto più complicato. La struttura dei costi di produzione di cui parla la sentenza Givors è quella che deriva dalle condizioni naturali delle imprese. Secondo il ricorrente, che in proposito ricorda la sentenza 7-54 (Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises, Raccolta II-1956, pag. 89), si devono con ciò intendere le condizioni fìsiche e tecniche in cui si trovano i vari produttori, e la situazione esistente nel campo dei trasporti dev'essere compresa fra dette condizioni. Le iniziative dei pubblici poteri in materia d'infrastruttura dei trasporti, in particolare la canalizzazione della Mosella, sarebbero un dato di fatto che, non solo non modificherebbe «la situazione produttiva naturale e non alterata», ma farebbe parte integrante di detta situazione. Precisando questo punto nella discussione orale, il suo avvocato ha dichiarato che, secondo l'Alta Autorità al contrario, qualsiasi miglioramento delle comunicazioni stradali o per via d'acqua — anche se si tratta della galleria del Monte Bianco — dovrebbe dar luogo a riduzioni tariffarie dei mezzi di trasporto pubblici esistenti e, poco a poco, determinare per la produzione carbosiderurgica una situazione che non sarebbe più conforme all'articolo 2, 2o comma, del trattato. Che la situazione dei trasporti sia un «dato» facente parte delle condizioni naturali, fisiche, della produzione, passi. Quando però lo Stato esegue cospicui lavori di canalizzazione, ciò non significa forse modificare dall'esterno e in modo artificiale tali condizioni naturali? E non si deve forse ritenere che, in tal caso e almeno entro certi limiti, l'Alta Autorità può autorizzare delle tariffe speciali senza porsi in contraddizione coi principi del trattato? Dal canto mio, sono pronto ad ammetterlo. |
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3. |
Passiamo ora ad un'altra categoria di critiche che riguardano direttamente la motivazione della decisione (che secondo il ricorrente sarebbe inadeguata) come pure determinati aspetti della decisione stessa.
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II
Sulla violazione di forme essenziali, denunciata in secondo luogo, mi soffermerò un solo istante, giacché il governo olandese si limita in sostanza a svolgere qui in forma diversa, come esso stesso ammette, le censure già elevate a proposito del mezzo di violazione del trattato. Se si riconosce, come ho fatto io, la legittimità sostanziale della decisione impugnata, si è logicamente indotti a disattendere al tempo stesso la violazione di forme sostanziali.
III
Resta infine lo sviamento di potere, di cui viene fatto carico all'Alta Autorità in considerazione di atteggiamenti descritti in modo abbastanza vago: essa si sarebbe «occupata» delle esigenze della politica regionale di uno Stato membro; avrebbe avuto tendenza a «seguire una politica regionale» a favore di tutte le imprese carbosiderurgiche sarresi e ciò si desumerebbe dal carattere generale della concessa autorizzazione.
Questa censura è interamente basata sulla sentenza Givors. Le ricorrenti avevano allora sostenuto che l'autorizzazione di cui all'articolo 70, 4o comma, poteva essere concessa in vista delle esigenze di una politica regionale, ed avevano invocato i principi enunziati dall'articolo 80, n. 2, del trattato C.E.E., a norma del quale l'esame dei prezzi e delle condizioni di trasporto dev'essere condotto dalla Commissione tenendo conto, fra l'altro, delle «esigenze di una politica economica regionale adeguata». Voi avete deciso che, essendo l'integrazione voluta dal trattato C.E.C.A. solo parziale, l'Alta Autorità non è in grado di valutare tutte le circostanze di fatto di cui deve tener conto una politica regionale e che essa non è autorizzata ad informare la propria azione alle esigenze di una politica del genere.
Come intendere quest'ultima massima, piuttosto ambigua? Si deve comprendere semplicemente che l'Alta Autorità non può seguire una propria politica regionale? Ciò è evidente. Oppure essa non deve far propria la politica di uno Stato membro, prestandosi a darle esecuzione? Ciò è del pari logico, dato che ciascuno dei due poteri deve agire nella propria sfera e in armonia con le proprie responsabilità. Ciò significa però che l'Alta Autorità è competente a valutare ed autorizzare, se del caso, le tariffe di cui all'articolo 70, 4o comma, a condizione che essa si attenga nel suo esame ai principi del trattato, e che le tariffe siano effettivamente conformi a tali principi, quand'anche lo Stato membro agisca in questo campo per ragioni di politica regionale. Essa deve semplicemente prescindere dalle ragioni addotte a sostegno e dalla loro qualifica nell'ambito nazionale. Orbene, né dalla decisione né dalla motivazione mi sembra emergere che l'Alta Autorità abbia cercato di giustificare la propria decisione con le esigenze di una politica regionale, ed ancor meno che essa abbia preso l'iniziativa di una politica del genere o l'abbia effettivamente seguita. La censura mi sembra quindi vada disattesa.
Per finire, dirò in due parole che mi sembra errata la tesi del ricorrente secondo la quale il carattere dell'articolo 70, 4o comma, vieta all'Alta Autorità di applicarlo qualora il trattato le offra altri mezzi d'azione. Detto articolo è proprio quello che dev'essere applicato in materia di trasporti. Nel proporvi di respingere il ricorso del governo olandese, non credo quindi di mettermi in contrasto col trattato né con le vostre sentenze del 1960. Queste vanno poste in relazione con le circostanze loro proprie: allora voi avete dovuto pronunziarvi su tariffe anteriori al trattato, incompatibili col mercato comune; si doveva risanare una situazione onde consentire l'instaurazione di questo. Oggi, vi trovate di fronte ad imprese che hanno funzionato normalmente sotto il regime del trattato, fino a quando non sono sopravvenute delle difficoltà di cui si può sperare che non siano insormontabili. Qualcuno troverà forse che nel mio esame vi è un certo cambiamento di prospettiva, ma i trattati sono cose vive e la loro applicazione non può prescindere completamente dal tempo che passa né dal divenire dei fenomeni economici. In un campo affine, la vostra sentenza Uffici di vendita per il carbone della Ruhr non ha forse mostrato, rispetto a sentenze precedenti, un certo affievolimento della nozione di concorrenza? È forse inconcepibile che la situazione sia la stessa in fatto di trasporti? Proprio perché non lo credo concludo
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che il ricorso del governo olandese sia respinto |
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e che le spese siano poste a carico del ricorrente. |
( 1 ) Traduzione dal francese.
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