ECLI:EU:C:1965:27•Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 17 marzo 1965. # Cesare Alfieri contro Parlamento europeo. # Causa 35-64.
Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 17 marzo 1965. # Cesare Alfieri contro Parlamento europeo. # Causa 35-64.
ECLI:EU:C:1965:27Eu Cjeu17 mar 1965
Testo completo
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JOSEPH GAND
DEL 17 MARZO 1965 ( 1 )
Signor Presidente, Signori Giudici,
Con decisione 12 maggio 1964, e in seguito a un concorso interno bandito dal Parlamento Europeo, il dott. Ducci veniva nominato capo divisione (A/3) presso la Direzione generale degli Affari generali.
Al concorso indicato aveva partecipato anche il dott. Alfieri, dipendente di grado L A/4 del ruolo linguistico del Parlamento, il quale ora presenta dinanzi a voi un ricorso diretto in via principale contro la nomina del Ducci. Con tale ricorso vengono inoltre impugnati, e per ragioni diverse, sia la pubblicazione del bando di concorso su cui verte la controversia, sia lo stesso bando di concorso, come pure le decisione della Commissione giudicatrice con le quali è stato ammesso al concorso il signor Falcone ed è stato successivamente formato l'elenco degli idonei di cui all'articolo 30 dello Statuto. In via subordinata, infine, il ricorrente vi chiede di condannare il Parlamento al risarcimento dei danni.
|
I — |
Una parte importante — se non la parte essenziale — della discussione tra le parti attiene alla ricevibilità delle conclusioni e, se del caso, a quella delle censure addotte a loro sostegno. Secondo il Parlamento dette conclusioni, per la parte relativa ai vari atti che hanno caratterizzato la procedura di concorso, sono anzitutto tardive e siccome la nomina è impugnata solo in riferimento alla pretesa illegittimità o inesistenza di tali atti, e non per un vizio ad essa proprio, ne risulterebbe la irricevibilità del ricorso anche per la parte relativa alla decisione di nomina. Approfondendo successivamente la propria tesi, il Parlamento ricorda che, secondo la vostra giurisprudenza (e in particolare si veda, per quanto riguarda il bando di concorso, la sentenza Lassalle), vi sono degli atti preparatori della nomina che possono essere scissi da quest'ultima e quindi impugnati separatamente qualora ne derivi un pregiudizio. Solo che — e l'eminente patrono del Parlamento l'ha ripetuto durante la discussione — gli atti non suscettibili di arrecare di per sé un pregiudizio al ricorrente e di incidere direttamente sulla sua situazione, vanno a far parte della decisione definitiva che li assorbe; il ricorrente è tenuto allora a dimostrare, nel ricorso per l'annullamento della decisione definitiva, di avere interesse all'annullamento degli atti preparatori. Ritornando infine sulle varie censure invocate, il Parlamento ritiene che per la maggior parte esse riguardino fasi del concorso impugnabili come atti recanti pregiudizio; e siccome non vi è stata impugnazione immediata, le censure in questione non possono più essere dedotte. Soltanto la mancanza di pubblicità, il difetto di pubblicazione della composizione della Commissione giudicatrice e dell'elenco degli idonei sarebbero inscindibili dalla decisione di nomina; mancherebbe però l'interesse del ricorrente a far valere i vizi in essi eventualmente ravvisabili. È questa una teoria che non manca d'ingegnosità e nemmeno di sottigliezza; ciononostante ritengo che non vi si possa aderire. L'assunzione è un'operazione amministrativa complessa, nel senso che la decisione finale di nomina del dipendente di ruolo è preceduta, in ordine successivo, da una serie necessaria di decisioni: bando di concorso, ammissione al concorso. È indubbio che gli interessati possono impugnare ognuno degli atti preliminari, nei limiti in cui questi costituiscono vere a proprie decisioni amministrative, e nel termine che, a seconda dei casi, decorre dalla notifica o dalla pubblicazione. Non sono però obbligati a farlo; possono attendere sino alla decisione finale e, nell'impugnare quest'ultima, sono legittimati ad invocare l'illegittimità di una qualsiasi delle decisioni che l'hanno preceduta, anche se nei confronti di queste ultime è già spirato il termine per l'impugnazione. Nessun rilievo ha il fatto che, come sottolinea l'Istituzione convenuta, nella specie non si sia invocato alcun vizio proprio della decisione di nomina, di per sé considerata, che è l'atto con cui l'autorità competente attua la sua scelta fra i candidati che figurano nell'elenco degli idonei. Il ricorrente che, avendo partecipato al concorso, è legittimato a impugnare la nomina in questione, può in tale occasione avvalersi di tutti i mezzi ammissibili contro gli atti anteriori, senza che si debba stabilire l'esistenza di un suo interesse a far valere questa o quella censura. È in riferimento alle conclusioni che va accertata l'esistenza di tale interesse, non rispetto alle censure. Per lo meno questa è la tesi che ho sostenuto nelle conclusioni relative alla causa Ley, 12-64 e 29-64, all'udienza del 4 febbraio scorso, e in attesa della vostra sentenza non posso che continuare ad attenervimi. L'Alfieri impugna in via principale la decisione che, in seguito al concorso cui egli ha partecipato, ha nominato il Ducci, e lo fa entro il termine previsto dall'articolo 91 dello Statuto. Ciò basta perché si debbano prendere in considerazione le censure elevate nell'atto introduttivo del ricorso, anche se si tratta di censure che attengono a fasi anteriori del procedimento e anche se esse riguardano decisioni che ormai non potrebbero più essere impugnate direttamente. |
|
II — |
|
|
III — |
L'Alfieri ha infine presentato, in via subordinata, conclusioni dirette ad ottenere un risarcimento danni, ma siccome durante la fase scritta nessuna spiegazione è stata fornita sul loro fondamento, esse non possono che venire disattese. Concludo allora chiedendo
|
( 1 ) Traduzione dal francese.
Ti chiedi come si applica questo testo alla tua situazione?
Consulenza gratuita, senza impegno
Descrivi la tua situazione. Il nostro team ti ricontatterà via e-mail per la tua consulenza.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.