ECLI:EU:C:1965:22•Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 13 marzo 1965. # Richard Müller contro il Consiglio della C.E.E. e il Consiglio della C.E.E.A. # Causa 28-64.
Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 13 marzo 1965. # Richard Müller contro il Consiglio della C.E.E. e il Consiglio della C.E.E.A. # Causa 28-64.
ECLI:EU:C:1965:22Eu Cjeu13 mar 1965
Testo completo
Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Ganci
del 17 marzo 1965 ( 1 )
Signor Presidente, Signori Giudici,
Il signor Richard Müller fu assunto il 31 agosto 1959 in qualità di funzionario contrattuale presso la Segreteria dei Consigli delle Comunità europee di Bruxelles. Con decisione del 17 gennaio 1963, egli fu nominato di ruolo al grado B/2, con effetto dal 1o gennaio 1962. A seguito di reclami da lui presentati, con decisione 28 marzo 1963, fu promosso al grado B/1, con effetto dal 1o ottobre 1962, e con una seconda decisione, del 21 giugno 1963, la decorrenza di tale promozione fu portata al 1o gennaio 1962.
Richiamandosi alla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni relative a ciascun impiego, adottata, per la Segreteria Generale dei Consigli, con decisione 7 ottobre 1963 e portata a conoscenza degli interessati il 15 ottobre successivo, il 9 aprile 1964 il ricorrente presentò al Segretario Generale richiesta d'inquadramento in uno dei gradi della carriera A/4 - A/5, con effetto dal 1o gennaio 1962. La richiesta si fondava sul fatto che, ancor prima dell'entrata in vigore dello Statuto, gli era stato affidato il controllo degli impegni finanziari e dei mandati di pagamento, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario relativo all'esecuzione dei capitoli separati dei bilanci relativi ai Consigli; inoltre, nell'esercizio delle sue funzioni, egli non era soggetto ad alcuna istruzione di superiori gerarchici; infine, l'impiego che occupava non corrispondeva a funzioni «di esecuzione e d'inquadramento»; ma a funzioni di concetto, di direzione e di studio proprie della categoria A e più precisamente della carriera A /4 - A/5. Non avendo ricevuto risposta, presentò un ricorso giurisdizionale, registrato in questa Cancelleria il 2 luglio 1964 e diretto contro il silenzio-rifiuto opposto alla sua richiesta. Lo stesso giorno, detta richiesta fu però esplicitamente respinta con decisione del Segretario Generale dei Consigli.
Nella replica, il Müller ha modificato le sue conclusioni originali, domandando di essere inquadrato nel grado A/3 con effetto dal 1o gennaio 1962 e, in subordine, nel grado A/4 - A/5 secondo le conclusioni del suo ricorso.
L'esame dovrà successivamente vertere sui seguenti punti :
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chi sia il convenuto; |
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la ricevibilità del ricorso e, eventualmente, della modifica delle conclusioni originali; |
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la disamina del merito. |
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I — |
Il ricorso, che fa seguito ad un reclamo indirizzato al Segretario Generale dei Consigli, autorità che ha il potere di nomina, è diretto contro questa stessa autorità. Il convenuto replica che, adottando la decisione di nominare di ruolo il ricorrente, egli ha agito per conto dei Consigli, e che solo le istituzioni possono essere convenute dinanzi alla Corte, non già i servizi di cui esse si compongono né i funzionari che ne sono a capo. Il Müller avrebbe dovuto dirigere quindi il suo ricorso contro i Consigli della C.E.E. e della C.E.E.A. Le parti si richiamano rispettivamente, a sostegno dei loro assunti, alle sentenze Reynier e Erba (79 e 82-63 del 9 giugno 1964, Racc. X, pag. 509) e Huber (78-63 del 1o luglio 1964, Racc. X, pag. 715). Il principio sancito da quest'ultima sentenza, leggermente modificato rispetto alla giurisprudenza precedente, per adattarlo alla fattispecie, afferma che, se la decisione di recedere da un contratto è stata adottata dalla riunione dei Presidenti, la quale, in seno alla Commissione della C.E.E., ha le funzioni di autorità che ha il potere di nomina, il ricorso dev'essere diretto contro la Commissione. Qualunque sia la natura dell'organismo detto Segreteria dei Consigli — e l'unica cosa certa nei suoi riguardi è che esso non ha il carattere di istituzione comune ai sensi dei Trattati — la sentenza Huber pare ci fornisca la soluzione. Sarà opportuno, modificando su questo punto il contenuto dell'atto introduttivo, considerare il ricorso come diretto contro i Consigli. |
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II — |
Pur dichiarandosi d'accordo nell'ammettere che tale errore sulla sua identità non vizia il ricorso, il convenuto ne eccepisce l'irricevibilità. La domanda è stata proposta fuori termini, qualunque sia il profilo sotto il quale si esamini la situazione del Müller. Le nuove conclusioni contenute nella replica contrastano con l'articolo 38 del Regolamento di procedura. Esaminiamo questi due punti :
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III — |
Il merito della causa ci pone di fronte ad una questione piuttosto delicata. Con decisione del Segretario Generale in data1o novembre 1961, il ricorrente fu incaricato del controllo degli impegni e degli ordini di spesa. In seguito è stato riconfermato nelle sue funzioni dopo l'entrata in vigore, il 1o gennaio 1963, del regolamento finanziario relativo alla fissazione e all'esecuzione dei capitoli separati dei bilanci riguardanti i Consigli delle Comunità Europee, regolaménto che si limita a rinviare al regolamento relativo alla fissazione e all'esecuzione dei capitoli separati dei bilanci riguardanti le Istituzioni comuni. Per la Segreteria Generale dei Consigli, si tratta di funzioni che rientrano nel grado B/1; il ricorrente ritiene invece che esse siano proprie della categoria A e più esattamente della carriera A/3 o, in difetto, A/4 - A/5. A norma dello Statuto, 1 inquadramento deve basarsi sull'articolo 5, che definisce in modo assai generico le categorie A e B; sull'allegato I, che stabilisce la corrispondenza tra impieghi tipo e carriere; e infine sulla decisione dell'Istituzione contenente la descrizione delle funzioni e delle attribuzioni di ciascun impiego. In realtà, l'applicazione di tale sistema va incontro a due difficoltà. Per quanto precisa, la descrizione non può evitare delle sovrapposizioni, così che le stesse funzioni o funzioni molto simili si ritrovano in impieghi diversamente classificati. D'altro canto, la descrizione contempla i casi più comuni, donde una certa perplessità quando si devono classificare funzioni più specifiche, oppure proprie di un solo funzionario, come nel caso del controllore finanziario della Segreteria Generale dei Consigli. L'unico metodo è dunque quello di considerare, da un lato, la descrizione delle funzioni adottata con decisione dei Consigli, e, dall'altro, le funzioni e attribuzioni del controllore finanziario, secondo la definizione datane dal regolamento finanziario, senza però nascondersi che dall'accostamento non è detto debba scaturire necessariamente una soluzione sicura. Noterò subito che, se la categoria A comprende funzioni «di direzione, di concetto e di studio», mentre la categoria B corrisponde alle funzioni «di esecuzione e d'inquadramento», l'articolo 5 non parla delle funzioni di controllo e per conseguenza non è escluso che esse possano, a seconda dei casi, rientrare nell'una o nell'altra categoria. Il criterio dello Statuto è essenzialmente quello delle cognizioni o dell'esperienza professionale richieste per l'esercizio delle funzioni: di livello universitario e, rispettivamente, medio superiore per le categorie A e B. La descrizione delle funzioni adottata dai Consigli, per la carriera B/1 e l'impiego tipo di assistente principale dà la seguente definizione : «responsabile di una unità amministrativa» e «incaricato dell'attuazione o del controllo di un complesso di operazioni che possono implicare l'interpretazione di regolamenti e di istruzioni generali». Le carriere di categoria A comprendono sia la direzione di unità amministrative che possono variare a seconda della loro importanza e del rango del funzionano da cui dipende il loro capo, sia l'esecuzione di compiti di studio o di concetto. L'idea del controllo vi riaffiora in forme diverse :
Chiedo venia per l'aridità dell'enumerazione, il cui unico scopo è quello di mostrare la sottigliezza, per non dire l'arbitrarietà, delle distinzioni che essa contiene; la difficoltà di ricavarne una soluzione che non presti il fianco alla critica, si comprenderà ancor meglio esaminando le attribuzioni che il regolamento finanziario conferisce al ricorrente. L'articolo 25 di tale testo stabilisce che il Segretario generale dei Consigli incarica un dipendente del controllo sull'assunzione e sull'esecuzione degli impegni di spesa. Per garantire l'indipendenza di detto funzionario, ogni misura relativa alla sua nomina, alla sua promozione e, più' generalmente, alla sua carriera, è oggetto di decisioni motivate, comunicate per conoscenza ai Consigli. Conformemente alla prassi abituale degli Stati membri, il controllo si esercita mediante apposizione del visto preventivo sugli impegni di spesa e sui mandati di pagamento emessi dagli ordinatori. Nel primo caso, il visto ha lo scopo di accertare l'esattezza dell'imputazione nel bilancio, la disponibilità dei crediti, la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni vigenti, in modo particolare ai bilanci e ai regolamenti come pure a tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati e dei regolamenti. S'egli rifiuta il visto, la decisione finale spetta all'autorità superiore dell'Istituzione che, con decisione motivata, può autorizzare la prosecuzione dal procedimento, salvo che sia in questione la disponibilità dei crediti. Mutatis mutandis, le stesse norme sono applicabili agli ordini di spesa. Scarto a priori alcuni argomenti dedotti dal Müller onde dimostrare che le funzioni sopra specificate sono proprie della categoria A. L'indipendenza di cui gode e che lo esime dal ricevere istruzioni dai superiori nell'esercizio delle sue funzioni, mi sembra di per sé irrilevante per l'inquadramento. Altrettanto dicasi del controllo esercitato sugli atti degli ordinatori inquadrati nella categoria A. D'altro canto, malgrado il ricorrente si adoperi in ogni modo onde stabilire una corrispondenza tra le sue funzioni e quelle proprie di uno degli impieghi tipo, la sua analisi non convince mai pienamente, proprio per il carattere particolarissimo del suo compito; per questo egli afferma prima di non essere sottoposto a superiori nell'esercizio delle sue funzioni, poi di operare sotto la responsabilità diretta di un direttore generale. Bisogna indubbiamente affrontare il problema da un punto di vista più generale. Il convenuto, richiamandosi al silenzio dell'articolo 5, assume che le funzioni di controllo possono, a seconda dei casi, rientrare nella categoria A o in categoria B e che la descrizione adottata dai Consigli non consente di classificare a priori in una determinata categoria, gli impieghi corrispondenti ad attività di tal natura. Ci si può però domandare — senza addentrarci nel problema sollevato dal ricorrente circa la corrispondenza tra la versione tedesca e quella francese dei termini usati nella descrizione — se il termine controllo abbia lo stesso senso quando è impiegato in detta descrizione a proposito della categoria A e della categoria B. Per la carriera B/1, la formula «incaricato di assicurare l'attuazione e il controllo di un complesso di operazioni che possono implicare l'interpretazione di regolamenti e di istruzioni generali» è simile a quella usata per la carriera B/4 - B/5 : «incaricato di effettuare sotto controllo lavori correnti d'ufficio». L'accostamento potrebbe far pensare che si tratti piuttosto di sorveglianza materiale sulla buona esecuzione dei compiti piuttosto che di un vero sindacato di carattere giuridico. In definitiva, mi sembra però impossibile dare significati molto differenti allo stesso termine in due parti della tabella; bisogna dunque riconoscere una differenza di grado piuttosto che di natura a seconda che il termine sia impiegato a proposito della categoria A o della categoria B. Sia la difficoltà più o meno grande delle operazioni, sia la loro importanza, sia i requisiti richiesti determineranno se un impiego di controllo appartenga all'una o all'altra categoria. Giustamente il convenuto ricorda a questo proposito che le categorie, se non le carriere e i gradi, si differenziano essenzialmente per il livello, universitario o medio, delle cognizioni richieste ed afferma che si devono esaminare sotto questo profilo le caratteristiche specifiche dell'impiego di controllore finanziario. Le funzioni di quest'ultimo consistono prevalentemente in un controllo puramente formale (sull'esattezza dell'imputazione in bilancio, sulla disponibilità dei crediti, ad esempio) che non esce dagli stretti limiti della tecnica finanziaria. Il funzionario deve certo verificare la regolarità e la conformità della spesa alle disposizioni vigenti in materia, ma il controllo sulla regolarità non richiede di massima cognizioni di livello universitario; circa la conformità della spesa alle norme che la disciplinano, la verifica si svolgerebbe in un campo nettamente circoscritto sia dal punto di vista delle operazioni previste, sia sotto l'aspetto delle norme' da applicare. Ciò non richiederebbe la facoltà generale di apprezzamento che può conferire una formazione universitaria. Inoltre il controllore finanziario, a differenza della Commissione di controllo, non deve pronunziarsi sulla gestione finanziaria, né sull'opportunità della spesa. Quest'ultimo punto, nonostante le deduzioni del ricorrente, mi pare certo. L'articolo 2 del regolamento finanziario consacra il principio che i crediti del bilancio devono essere impiegati attenendosi a principi di economia e di buona gestione finanziaria: si tratta però di un desiderio e il controllore finanziario non è in grado di garantire l'osservanza; egli non può ad esempio rifiutarsi definitivamente di apporre il visto ad un impegno di spesa ch'egli consideri inutile ed inopportuno, se i crediti sono disponibili. Per contro, il ricorrente non ha tutti i torti quando prospetta in modo più ampio di quanto non faccia la Segreteria Generale dei Consigli, il numero e la varietà di norme che il controllore finanziario deve applicare, specie nell'ambito delle decisioni riguardanti il personale; si tratta dell'applicazione dell'intero Statuto e se è eccessivo affermare, come egli fa, che il settore del controllo finanziario di comune con le finanze ha solo il nome, è assodato che siamo di fronte a un sindacato di diritto esercitato in materia finanziaria. Quali sono le conclusioni? Ci troviamo di fronte ad un caso che sfortunatamente ricorre sovente nelle questioni di inquadramento, in cui nessuna soluzione appare nettamente preferibile, e due diversi provvedimenti dell'amministrazione sono entrambi giustificabili; mi pare impossibile affermare che le funzioni di controllore finanziario presso la Segreteria Generale dei Consigli richiedano necessariamente cognizioni di livello universitario, ma, nel caso di un'istituzione più complessa e fornita di un vero servizio di controllo finanziario, non si potrebbe dire altrettanto per la o le persone chiamate a dirigerlo. L'incertezza che sempre sussiste in questa materia, non mi autorizza ad affermare che, inquadrando il ricorrente nella categoria B, nella sola carriera prevista per una funzione di controllo, l'amministrazione abbia violato lo Statuto. Se condividete il mio punto di vista, potete anche far a meno di prendere in esame gli argomenti con cui il ricorrente vuol dimostrare che gli spetta il grado A/3 e, in subordine, la carriera A/4 - A/5. Se invece ritenete che, per la loro natura, le funzioni di controllo appartengono alla categoria A, sarà estremamente difficile stabilire in qual grado di tale categoria l'impiego del Müller debba essere collocato. Egli chiede il grado A/3, in quanto si trova alle dirette dipendenze di un Direttore generale che è contemporaneamente suo superiore gerarchico e suo relatore; ma ciò non mi pare determinante in quanto è caratteristica del controllore finanziario quella di non ricevere istruzioni nell'esercizio delle funzioni conferitegli; il vincolo gerarchico è dunque stabilito solo per ragioni organizzative e l'inquadramento non può essere effettuato solo in base ad un criterio di tal natura. Le carriere A/4 - A/5 e A/6 - A/7 differiscono in quanto nel primo caso di tratta di effettuare controlli sotto la responsabilità di un direttore, nel secondo dì svolgere compiti di controllo in base a direttive generali, senza che venga fatta menzione della responsabilità di un superiore. Mi pare che la seconda carriera corrisponda meglio alle funzioni del ricorrente, in quanto i «compiti di controllo» credo siano più consoni al carattere permanente, generale e sedentario del suo lavoro, mentre i «controlli» corrisponderebbero piuttosto alle missioni d'ispezione in casi determinati; si tratta però di pure impressioni, in quanto, ancora una volta, è praticamente impossibile reperire una definizione che coincida con la situazione del ricorrente. Ad ogni modo non mi pare che, collocando il ricorrente al grado B/1, la Segreteria dei Consigli abbia violato lo Statuto. concludo proponendovi :
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( 1 ) Traduzione dal francese.
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