ECLI:EU:C:1965:51•Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 1 giugno 1965. # Filippo Alvino e altri contro Commissione della CEE. # Cause riunite 18 e 19-64.
Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 1 giugno 1965. # Filippo Alvino e altri contro Commissione della CEE. # Cause riunite 18 e 19-64.
ECLI:EU:C:1965:51Eu Cjeu1 giu 1965
Testo completo
Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Ganci
del 1o giugno 1965 ( 1 )
Signor Presidente, Signori giudici,
Il 16 agosto 1963 veniva pubblicato, nel Bolletino di informazioni per il personale della Commissione della C.E.E., il bando del concorso 165/A interno destinato a costituire una riserva di 120 amministratori di grado A/7 - A/6 ai fini di future assunzioni. Detta riserva doveva servire a ricoprire posti vacanti o suscettibili di diventarlo, come pure posti che avrebbero potuto essere creati prima del 31 dicembre 1964, ai quali non si fosse provveduto tramite promozioni o trasferimenti interni. Il concorso era per titoli. Il bando specificava i titoli o diplomi, l'esperienza professionale e le conoscenze linguistiche cui era condizionata l'ammissione al concorso e precisava che le conoscenze linguistiche e le altre cognizioni richieste in vista delle funzioni da esercitare avrebbero potuto essere accertate per mezzo di un colloquio con la commissione giudicatrice.
L'elenco degli idonei formato dalla commissione giudicatrice il 5 febbraio 1964, al termine dei suoi lavori, comprendeva 130 dei 269 dipendenti della Commissione, di ruolo e non di ruolo, che avevano presentato la propria candidatura. Dalle informazioni successivamente fornitevi risulta che, al 31 gennaio 1965, 55 candidati compresi in tale elenco erano stati nominati amministratori in esito a tale concorso e destinati a posti presso le varie direzioni e servizi della Commissione.
Queste operazioni sono all'origine di due ricorsi che avete deciso di riunire. L'uno, registrato il 12 maggio 1964 col n. 18/64, proviene dal sig. Alvino e da altri 18 dipendenti, alcuni dei quali avevano in precedenza esperito un ricorso per via amministrativa dinanzi alla Commissione; questi ricorrenti, che non sono in possesso di titoli universitari accertati con diploma, sono stati tutti ritenuti dalla commissione giudicatrice privi dell'equivalente esperienza professionale e per tale motivo non sono stati compresi nell'elenco dei candidati rispondenti alle condizioni previste dal bando di concorso, elenco preliminare previsto dal 1o comma dell'art. 5 dell'allegato III allo Statuto. Il ricorso 19-64 è stato depositato lo stesso giorno dalla sig.na Benoit e da due suoi colleghi, tutti e tre in possesso di diplomi universitari, che non sono stati ricompresi nell'elenco degli idonei di cui all'art. 30 dello Statuto e all'art. 5, 5o comma dell'allegato III.
Come si vedrà, non tutti i mezzi sono comuni a entrambi i ricorsi; le conclusioni però, così come sono state modificate e precisate nelle repliche, sono identiche e riguardano le varie fasi successive al bando di concorso. Vi si chiede di dichiarare nullo e privo di effetti il bando di concorso e, in quanto necessario, le decisioni di organizzare il concorso e di pubblicarne il bando; si impugna la decisione della Commissione del 19 giugno 1963, avente ad oggetto la composizione della commissione giudicatrice. E soprattutto' vi si chiede di annullare il concorso 165/A, sia per l'irregolare composizione della commissione sia per le condizioni nelle quali esso si è svolto, e di trarre dall'annullamento «tutte le conseguenze di diritto e di fatto, specialmente per quanto riguarda le nomine avvenute in esito al concorso», ossia, per dirla chiaramente, di annullare anche queste ultime. I ricorrenti, infine, si rimettono alla saggezza della Corte per quanto riguarda la necessità di annullare le decisioni esplicite o implicite con cui la Commissione ha fatto propri i risultati del concorso e gli elenchi formati in base a quest' ultimo.
A — Sulla ricevibilità
Sia nella fase scritta che durante la discussione orale, l'istituzione convenuta ha formalmente contestato la ricevibilità delle conclusioni che vi sono state presentate, e ciò per una serie di ragioni che esporrò prima di tentare di dar loro una risposta comune.
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1. |
Anzitutto, essa fonda l'irricevibilità sul carattere collettivo dei ricorsi e sulla loro mancanza di oggetto o di Oggetto lecito, poiché le due cose sono collegate. La Commissione non esclude che più persone possano, con uno stesso ricorso, perseguire l'annullamento di uno stesso atto, o addirittura di più atti, quando esso od essi, rechino loro nello stesso modo pregiudizio. Essa rileva però che, nella replica, i ricorrenti hanno espressamente rinunciato a quella parte delle conclusioni iniziali che aveva per oggetto l'annullamento delle decisioni della commissione giudicatrice di non iscriverli né nell'elenco preliminare né in quello degli idonei. Erano, queste, decisioni individuali, relative a ciascun ricorrente, prese in funzione della situazione particolare di ognuno di essi, e nei cui riguardi l'interesse degli uni o degli altri poteva essere, anziché comune, opposto: il ricorrente A poteva avere interesse a che il ricorrente B non figurasse nell'elenco in cui desiderava comparire lui stesso. E per tale motivo le decisioni in questione non potevano legittimare un ricorso collettivo. Ma una volta eliminate dette conclusioni, cosa resta della controversia? I ricorrenti si rimettono a voi in merito all'eventuale annullamento delle decisioni con cui la Commissione ha fatto propri i risultati del concorso; essi hanno lasciato cadere le conclusioni aventi ad oggetto il rifiuto della Commissione stessa di dar seguito ai ricorsi presentati da alcuni di essi in via amministrativa e non precisano quali sono le decisioni, già intervenute o da prendersi dopo la costituzione della riserva destinata a future assunzioni, delle quali vi chiedono l'annullamento. Non resta altro che il bando di concorso, la composizione della commissione giudicatrice e le operazioni del concorso stesso, il cui risultato però non sarebbe impugnato. E in tutto ciò non vi è nulla, secondo l'Istituzione convenuta, che legittimi nei ricorrenti un interresse suscettibile di rendere il ricorso ricevibile. Un altro motivo d'irricevibilità è poi ravvisato nel carattere tardivo dei ricorsi, per la parte in cui essi hanno ad oggetto il bando di concorso che è stato portato a conoscenza degli interessati, nella sua integrità, con la pubblicazione, in data 16 agosto 1963, nel Bollettino d'informazioni per il personale e non è stato impugnato nei termini prescritti. E in vista dell'eventuale configurazione di tale atto come primo anello di una catena dalla quale non può essere separato, l'Istituzione convenuta sottolinea che il bando proviene dalla Commissione, unica competente a decidere di indire il concorso, ma che per il seguito delle operazioni alla Commissione si sostituisce la commissione giudicatrice. Il fatto che nei vari stadi della procedura intervengano successivamente autorità diverse escluderebbe che l'atto di una di esse possa venire impugnato una volta decorso il termine che lo riguarda, assieme agli atti posteriori di un'altra autorità. |
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2. |
Io vi chiedo di respingere le eccezioni d'irricevibilità sollevate dalla Commissione, e ciò in base alla configurazione data dalla vostra giurisprudenza al procedimento di assunzione, e in particolare di concorso. Come risulta dalle sentenze Ley (12 e 29-64 del 31 marzo 1965), Rauch (16-64 dello stesso giorno) e Alfieri (35-64 del 7 aprile 1965), un procedimento di assunzione è formato da più atti interdipendenti provenienti da diversi organi dell'istituzione: l'autorità che dichiara la vacanza dei posti e decide di bandire il concorso — la commissione giudicatrice, cui spetta formare l'elenco degli idonei, fra i quali saranno scelti i candidati che verrano nominati. In pratica, è il contenuto di tale elenco e le nomine che ad esso fanno seguito che risultano pregiudizievoli ai candidati esclusi sia dalla commissione giudicatrice sia dall'autorità che ha il potere di nomina. Ecco perché voi permettete ai ricorrenti di far valere, in riferimento agli atti successivi del procedimento in questione, l'irregolarità degli atti anteriori che non possono da questi essere scissi; in altre parole, avete superato l'obiezione che si tratta di atti i quali possono provenire da autorità diverse. Le caratteristiche proprie della procedura di concorso giustificano poi l'esistenza, in tale materia, di ricorsi collettivi, per lo meno entro certi limiti, che qui non mi sembra siano stati superati. I vari candidati esclusi hanno in egual modo interesse a invocare la violazione delle norme relative al bando di concorso, alla composizione della commissione giudicatrice e alla procedura da questa seguita. Essi hanno lo stesso interesse a ottenere l'annullamento dell'elenco dei candidati ammessi al concorso o dell'elenco degli idonei, in cui non risultano, come pure delle nomine fatte in base a quest' ultimo elenco. Senza dubbio, trattandosi di un ricorso collettivo, non è possibile prendere in considerazione la situazione particolare di ognuno, il che esclude che il ricorso possa avere ad oggetto l'annullamento delle decisioni con cui la commissione giudicatrice ha rifiutato di ricomprendere negli elenchi previsti dai commi 1 e 5 dell'art. 5 dell'allegato III i diversi ricorrenti: si tratta infatti di decisioni a carattere individuale, che trovano fondamento nella particolare situazione di ognuno di essi. Resta però il fatto che vi sono stati presentati due ricorsi proprio perché alcuni mezzi sono propri non dell'uno o dell'altro ricorrente, ma dell'uno e dell'altro dei due gruppi di ricorrenti in nome dei quali i ricorsi sono esperiti; e ciò è sufficiente per considerare rispettate le esigenze processuali. Ciò che in definitiva i ricorrenti chiedono — e lo hanno precisato il più chiaramente possibile nella fase orale — è la dichiarazione di nullità sia del bando di concorso sia del concorso stesso, con le conseguenze ad essa connesse, ossia l'annullamento delle nomine effettuate in esito al risultato del concorso. E siccome per conoscere i nomi delle 55 persone che sono state nominate si è dovuto attendere una comunicazione della Commissione, l'Istituzione convenuta non può avvalersi, a danno dei ricorrenti, del fatto che su tale punto le conclusioni sono imprecise; si tratta infatti di un'imprecisione a lei stessa imputabile. Né mi sembra contestabile l'esistenza, nei ricorrenti, di un interesse comune a chiedere gli annullamenti in questione; è quindi necessario passare ad esaminare le loro tesi nel merito, cosa che farò seguendo l'ordine adottato nella relazione d'udienza. |
B — Nel merito
Prima di prendere in considerazione i vari mezzi invocati, vorrei soffermarmi brevemente proprio sulla nozione di concorso destinato a costituire una riserva ai fini di future assunzioni, se non altro perché è la prima volta che un simile procedimento viene posto in discussione dinanzi a voi.
L'unica norma che ne parla è la parte finale dell'art. 29-1 dello Statuto; si tratta di un procedimento che appare come una specie di correttivo al sistema usualmente adottato nelle Comunità europee. Di solito, quando vi è un posto vacante l'istituzione si preoccupa di provvedere a tale vacanza per mezzo di trasferimento interno, promozione o trasferimento esterno, oppure con un concorso bandito a tale scopo. Il concorso è allora chiaramente individuato: i candidati sanno esattamente a quale posto di lavoro saranno destinati e le attitudini richieste sono descritte in modo preciso in funzione di tale posto. Ma, se un simile modo di procedere permette senza alcun dubbio di scoprire il miglior specialista, esso presenta anche l'inconveniente di moltiplicare i concorsi e di ritardare l'assunzione. Il sistema della «riserva ai fini di future assunzioni», invece, permette all'amministrazione di assicurarsi un gruppo di dipendenti di ruolo destinati ad occupare i posti di un determinato livello non appena questi diventino vacanti o vengano creati ex novo; è un sistema più flessibile e, come è stato detto nel corso della discussione orale, polivalente; implica infine la partecipazione a un medesimo concorso di persone che in seguito saranno chiamate a svolgere funzioni che, pur essendo dello stesso livello, avranno natura diversa. Sotto questo profilo, esso si avvicina al sistema adottato dalla pubblica amministrazione di più Stati membri, e specialmente del Belgio e della Francia.
Senza entrare nel merito della discussione relativa al valore di tale sistema e all'opportunità di ricorrervi più o meno ampiamente, basterà sottolineare che l'art. 29 dello Statuto lo prevede in riferimento a una determinata situazione, di cui dovrò in seguito occuparmi, il che non esclude il sorgere di difficoltà pratiche, dovute al fatto che il complesso delle disposizioni dello Statuto e dell'allegato III riguarda manifestamente il concorso bandito per uno o più posti determinati.
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I. |
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II. |
Passando dal bando di concorso alla composizione della commissione giudicatrice, i ricorrenti affermano che essa viola in parecchi punti, i quali vengono enumerati, le «direttive» emanate dalla Commissione il 19 giugno 1963. Ma basta il termine — direttive — per escludere che si trattasse di un regolamento avente forza vincolante per l'istituzione, tanto più che si è precisato «che esse non pregiudicano le misure di carattere organizzativo che la Commissione potrà ulteriormente prendere in tema di concorsi, come… a proposito della costituzione di riserve ai fini di future assunzioni». Di fatto, tali misure non sono state prese, per cui non vi era nulla che limitasse il potere dell'autorità superiore di fissare liberamente la composizione della commissione giudicatrice del concorso 165/A. Aggiungerò che le direttive in questione, il cui testo figura nel fascicolo, riguardano chiaramente i concorsi destinati a ricoprire impieghi ben individuati e sono inapplicabili, come la Commissione ha ritenuto fin dall'origine, alla costituzione di una riserva per future assunzioni che riguardi le direzioni nel loro complesso. |
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III. |
I ricorrenti criticano indi le operazioni di concorso. Per valutare la portata delle loro censure, confronterò anzitutto i criteri adottati dalla commissione giudicatrice, quali risultano dal verbale dei suoi lavori che si trova in atti, con le prescrizioni contenute nel bando di concorso. Dal primo di tali documenti risultat che potevano essere ammessi al concorso solo i candidati in possesso di studi universitari accertati da un diploma o di un'equivalente esperienza professionale. Il verbale dimostra in qual modo la commissione giudicatrice ha inteso il compito che le era affidato. Per i candidati in possesso di un titolo universitario, si è preoccupata di stabilire la durata della pratica professionale di cui essi potevano avvalersi, e ha deciso di prenderla in considerazione a partire dalla data di rilascio del titolo universitario richiesto, tenendo conto anche della durata del servizio militare obbligatorio. Le stesse regole, mutatis mutandis, sono state applicate ai candidati che non erano in possesso di un titolo universitario. Ma siccome questi dovevano dimostrare un'equivalente esperienza professionale, la commissione giudicatrice ha in proposito adottato i seguenti criteri: ha fissato a sei anni, tenendo conto della durata degli studi universitari, la durata dell'esperienza richiesta; ha preso in considerazione l'attività svolta dai candidati sia prima di entrare al servizio dell'Istituzione sia dopo; ha ritenuto, infine, che il livello di tale attività professionale doveva essere pari a quello di un dipendente che avesse conseguito un diploma al termine di studi universitari e che svolgesse mansioni di categoria A ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. E in base a questi vari criteri ha formato l'elenco dei candidati, diplomati o no, che, non rispondendo ai requisiti richiesti, non potevano essere ammessi al concorso. Rimaneva da formare l'elenco degli idonei. A tal fine, la commissione giudicatrice si è basata sul rapporto informativo, per i candidati già di ruolo, e sul giudizio dei superiori gerarchici per gli ausiliari.
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IV. |
Nella fase orale i ricorrenti hanno rinunciato, tenendo conto della sentenza Rauch, a censurare l'ammissione di ausiliari a un concorso interno; dovrete quindi pronunciarvi solo su un punto di cui avete dovuto spesso occuparvi, e precisamente sulla mancanza di motivazione delle decisioni che hanno informato i ricorrenti dei loro risultati. Contrariamente a quanto è stato sostenuto, voi avete negato l'applicazione dell'art. 25 dello Statuto non solo ai concorsi per esami, ma anche ai concorsi per titoli. Non potrete quindi che decidere conformemente alla vostra giurisprudenza. Riassumendo, solo uno fra tutti i mezzi invocati mi sembra fondato, e precisamente quello con cui si censura la richiesta, da parte della commissione giudicatrice, di un'esperienza professionale di sei anni; esso però è sufficiente a inficiare tutte le operazioni del concorso: formazione dell'elenco dei candidati ammessi al concorso e dell'elenco degli idonei, come pure delle nomine effettuate in esito a quest'ultimo. Se condividerete il mio parere, finirete coll'annullare, accogliendo le richieste dei ricorrenti, sia tali operazioni sia le nomine ad esse conseguenti. So bene che questa soluzione presenta degli inconvenienti, dato che ne può derivare un perturbamento nel funzionamento dei servizi; ma ciononostante, essa mi sembra, l'unica possibile. Il mezzo che implica l'annullamento è stato sollevato solo nel ricorso 18-64; si finisce così con l'accogliere le conclusioni identiche del ricorso 19-64, anche se nessuno dei mezzi in esso invocati risulta fondato. Ma quale decisione prendere nei confronti di tale ricorso? Due vie possono essere seguite : a) ci si astiene dall'emettere una pronuncia espressa, dato che le due cause sono state riunite, su conclusioni che d'altra parte hanno conseguito il fine che si proponevano, ed è questa la soluzione che mi sembra più logica, b) si constata che essendo stato pronunciato l'annullamento in base al primo ricorso, non vi è più motivo di decidere in merito al secondo. Io vi propongo di seguire la seconda via. Per quanto riguarda le spese, ritengo che esse debbano venir poste integralmente a carico dell'Istituzione convenuta. |
Concludo allora chiedendo
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che, per quanto riguarda il ricorso 18-64, vengano annullate le operazioni del concorso cui si è proceduto in base al bando di concorso 165/A, come pure le nomine di amministratori aggiunti effettuate in base all'elenco degli idonei formato dalla commissione giudicatrice del concorso stesso ; |
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che, per il concorso 19-64, si dichiari che non vi ha più luogo a provvedere. |
Concludo, infine, chiedendo che le spese siano poste a carico della Commissione della C.E.E.
( 1 ) Traduzione dal francese,
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