ECLI:EU:C:1964:48•Conclusioni dell'avvocato generale Lagrange del 17 giugno 1964. # Simone Van Nuffel, in Minot contro Commissione della Comunità europea dell'energia atomica. # Causa 93-63.
Conclusioni dell'avvocato generale Lagrange del 17 giugno 1964. # Simone Van Nuffel, in Minot contro Commissione della Comunità europea dell'energia atomica. # Causa 93-63.
ECLI:EU:C:1964:48Eu Cjeu17 giu 1964
Testo completo
Conclusioni dell'avvocato generale
MAURICE LAGRANGE
17 giugno 1964
Traduzione dal francese
Signor Presidente, signori giudici,
Le conclusioni del ricorso presentato dalla signora Van Nuffel-Minot sono di duplice ordine: alcune attengono alla regolarità della sua posizione amministrativa in riferimento al contratto d'impiego che la vincolava all'Amministrazione (Commissione dell'Euratom) fino al suo licenziamento, e consistono nella richiesta di un risarcimento di 516.000 F.B., basata sul fatto che essa non avrebbe goduto del trattamento connesso alle funzioni da lei espletate dal 1o gennaio al 31 agosto 1963; altre tendono all'annullamento della decisione di non integrazione e di licenziamento presa a norma dell'articolo 102 dello Statuto e al conseguente risarcimento dei danni. Rilevo che, contrariamente al solito, non vi è qui un parere sfavorevole della Commissione d'integrazione, vincolante, a norma dell'articolo 102, l'autorità investita del potere di nomina, ma una decisione della stessa Commissione esecutiva dell'Euratom, alla cui base si trova un rapporto sfavorevole della Commissione d'integrazione.
A — Sulle conclusioni relative all'esecuzione del contratto
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1. |
Sulla ricevibilità. — La Commissione convenuta sviluppa ampiamente una tesi diretta a contestare la ricevibilità di queste conclusioni in quanto tardivamente proposte. A tal riguardo, non posso che riferirmi alle considerazioni che io stesso ho svolto nella causa n. 69/63, Signora Marcillat-Capitaine, e alla sentenza 9 giugno 1964, da cui risulta che il termine d'impugnazione previsto dall'articolo 91 dello Statuto non può decorrere, nei confronti di parecchie decisioni intervenute sotto il regime contrattuale anteriore allo Statuto, prima che questo abbia ricevuto applicazione, ossia fino a che non è avvenuta la nomina in ruolo a norma dell'articolo 102. Nella specie, quindi, il termine non è decorso. Del resto, è perfettamente inutile pronunciarsi in merito se si ritiene — e questo è il mio parere — che le conclusioni del ricorso non possano essere accolte nel merito. |
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2. |
Nel merito, tutta l'argomentazione della ricorrente si riduce a pretendere che essa ha esercitato di fatto, per lo meno dopo il 1o gennaio 1958, funzioni per natura e per importanza superiori a quelle che sarebbero state proprie della categoria e del grado gerarchico assegnatile. Signori, siamo qui sul piano contrattuale, è cioè in un ambito in cui il giudice ha ampi poteri di valutazione. È certo che nel contratto si trova il fondamento giuridico dei rapporti tra le parti, e sotto questo profilo è proprio il contratto (del tipo c.d. «di Bruxelles») del 28 giugno - 1o luglio 1958, corrispondente, per analogia, a un impiego della categoria C della tabella C.E.C.A., e con il quale la ricorrente è entrata alle dipendenze della Commissione Euratom, che va preso in considerazione. Successivamente, la situazione dell'interessata ha subito un miglioramento, in quanto a partire dal 1o gennaio 1960, e sempre in analogia alla tabella C.E.C.A., le venne attribuito il grado 9, 3o scatto, nella categoria B. Ora, a mio parere, si potrebbe ravvisare nel caso in esame un' «inadempienza contrattuale», fonte di risarcimento, solo ove si accertasse che la vera natura delle funzioni effettivamente assegnate alla ricorrente era tale da imporre il riconoscimento di una categoria superiore. Ma non sembra che nel caso di specie le cose stessero proprio così: come risulta dalle precise delucidazioni fornite dalla convenuta, alla signora Minot sono state affidate ben presto funzioni di redazione, e non solo di esecuzione, il che giustificava il suo collocamento in categoria B —, ma non certo funzioni di «concetto» proprie della categoria A. A dire il vero, nel rapporto «provvisorio» d'integrazione, che porta la data del 17 aprile 1962, vi è la seguente frase, scritta e firmata dal direttore generale : «si tratta di un'attività A»; e tale frase viene invocata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi. La Commissione non ha fornito a questo proposito alcuna delucidazione, e ciò potrebbe far sorgere dei dubbi in merito a quanto sopra affermato. Mi sembra però difficile attribuire rilievo a questo semplice accenno, non meglio specificato, di fronte alle precisazioni contenute nelle memorie della Commissione in merito all'effettiva natura dell'attività della ricorrente. È verosimile che l'interessata, nell'esecuzione dei compiti affidatile, desse prova di qualità superiori a quelle strettamente richieste ai dipendenti della categoria B, il che poteva dar fondamento alla prospettiva di accedere in seguito a un impiego della categoria A; non risulta però effettivamente accertato che la ricorrente abbia espletato, di fatto, mansioni appartenenti, per la loro natura, alla categoria A, tanto più che, come sapete, essa non aveva alcuno dei titoli che normalmente sono richiesti per accedere agli impieghi di tale categoria. Per quanto riguarda poi l'attribuzione del grado all'interno della categoria, io ritengo che, nel periodo pre-statutario e in mancanza di una qualsiasi precisa «job description», essa spettasse esclusivamente all'Amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale. |
B — Sulle conclusioni relative alla negata d'integrazione
Tre sono le censure sollevate, di cui la prima riguarda l'irregolarità del procedimento d'integrazione, la seconda attiene alla motivazione e la terza concerne il termine di preavviso.
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1. |
Per quanto riguarda il procedimento, la ricorrente lamenta il ritardo con cui la Commissione ha presentato, il 9 luglio 1963, il suo rapporto sfavorevole, dopo aver deciso il 4 luglio precedente di riferirne alla Commissione Euratom, e tutto ciò nonostante che il rapporto d'integrazione redatto il 17 aprile 1962 le fosse stato molto favorevole e la stessa Commissione d'integrazione, sulla base di esso, avesse dato parere favorevole il 25 luglio 1962. A tali rilievi è opportuno ribattere che il primo parere non poteva vincolare l'autorità investita del potere di nomina: questa infatti è vincolata solo da un parere sfavorevole della Commissione d'integrazione. Ne consegue che il primo parere non poteva essere considerato fonte di un diritto quesito, fino a che l'autorità investita del potere di nomina non avesse deciso. Quanto al ritardo, voi sapete che esso è imputabile alla stessa interessata, che non ha mai fornito i documenti che le erano stati richiesti per completare il suo fascicolo personale. |
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2. |
Per quanto riguarda la motivazione, non resta che constatare :
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3. |
Per quanto attiene al periodo di preavviso, nel caso di specie, come in altre controversie che sono state o che vi saranno sottoposte, si è applicato il contratto (un mese di preavviso) e l'articolo 102 dello Statuto (due mesi di stipendio). La ricorrente non potrebbe pretendere un indennizzo maggiore, dato che la decisione di non integrazione non è stata annullata. |
Concludo chiedendo che il ricorso venga respinto
e che le spese siano poste a carico della ricorrente, salvo quelle incontrate dalla Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica, che devono rimanere a suo carico a norma dell'articolo 70 del Regolamento di procedura.
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