ECLI:EU:C:1964:44•Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 10 giugno 1964. # Robert Degreef contro Commissione della Comunità economica europea. # Causa 80-63.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 10 giugno 1964. # Robert Degreef contro Commissione della Comunità economica europea. # Causa 80-63.
ECLI:EU:C:1964:44Eu Cjeu10 giu 1964
Testo completo
Conclusioni dell'avvocato generale
KARL ROEMER
10 giugno 1964
Traduzione dal tedesco
SOMMARIO
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Introduzione |
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I — Questioni giuridiche già trattate in altri processi . . |
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II — Esame di altri mezzi d'impugnazione |
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1) Violazione di regole procedurali |
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2) Diletto di motivazione |
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3) Inesatta valutazione dei fatti |
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III — La domanda di risarcimento dei danni |
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IV — Riassunto e conclusioni |
Signor Presidente, signori giudici,
Anche la causa De Greef contro la Commissione della C.E.E. si fonda sul fatto che il procedimento d'integrazione, di cui all'art. 102 dello Statuto del personale, si era risolto sfavorevolmente per il ricorrente, dipendente della Commissione in qualità di usciere dal 25 settembre 1959. Ciò determinò il suo licenziamento da parte del direttore generale dell'amministrazione (comunicazione al ricorrente con lettera del 28 giugno 1963).
Le conclusioni del suo ricorso equivalgono a quelle della causa 78/63; anche le censure elevate corrispondono più o meno a quelle della controversia citata.
Nell'esame di questo caso sarò pertanto breve, limitandomi a trattare diffusamente solo alcune differenze relative, ai fatti.
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I. |
Ciò significa :
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II. |
Devo ora prendere in esame più minutamente altri argomenti di cui non vi è traccia nella causa 78/63, o che presentano delle particolarità di fatto che meritano di essere rilevate. |
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1. |
Si tratta in primo luogo della censura relativa al preteso scorretto svolgimento del procedimento d'integrazione, la quale anche nel caso del De Greef si articola in più punti :
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2. |
Infine, anche nell'attuale processo si è lamentata l'insufficiente motivazione del parere della Commissione d'integrazione. Respingere tale censura con un semplice rinvio alla sentenza Leroy, non mi sembra opportuno, benché la forma esteriore del parere che oggi dobbiamo giudicare coincida con quella di cui alla causa 78-63. Il ricorrente sostiene in particolare che un richiamo al rapporto del superiore gerarchico non sostituisce la motivazione, perché tale rapporto è stato in definitiva favorevole nei suoi confronti, mentre il parere fu negativo. Non sembra tuttavia che sussista una violazione dell'obbligo di motivare. I motivi decisivi per la formulazione del parere negativo sono indicati nel parere stesso (mancanza di coscienziosità e di puntualità). Proprio questi due punti sono contrassegnati anche nel rapporto dalla qualifica «insufficiente». Il riferimento al rapporto non appare quindi illogico, poiché la Commissione, naturalmente, non è vincolata, nella valutazione finale, alla proposta del superiore gerarchico. |
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3. |
Dopo quanto ho detto, mi sembra superfluo scendere all'esame della censura relativa all'erronea valutazione dei fatti. Il ricorrente può ottenere soddisfazione su questo punto, se, annullato il parere della Commissione, il procedimento d'integrazione nei suoi confronti venga rinnovato. Quella è la sede opportuna per esaminare questioni di fatto, e non la Corte di Giustizia, la quale potrebbe tutt'al più pronunciarsi sulla possibilità che tali fatti hanno di influire sul parere, non già procedere essa stessa a un giudizio complessivo. |
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III. |
Riassumendo, giungo pertanto a formulare le seguenti conclusioni : |
Anche senza considerare le prove offerte dal ricorrente, la Corte può annullare il parere della Commissione d'integrazione e la relativa decisione di licenziamento, con la conseguenza che il ricorrente dev'essere nuovamente sottoposto al procedimento d'integrazione.
Le conclusioni dirette ad ottenere la condanna della Commissione della C.E.E. al pagamento delle retribuzioni maturate dopo il licenziamento sono, per lo stesso motivo, fondate.
La Commissione dovrà, infine, sopportare le spese del procedimento, stante l'esito del ricorso sostanzialmente favorevole al ricorrente.
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