ECLI:EU:C:1965:25•Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 17 marzo 1965. # Hartmut Luhleich contro Commissione della CEEA. # Causa 68-63.
Conclusioni dell'avvocato generale Gand del 17 marzo 1965. # Hartmut Luhleich contro Commissione della CEEA. # Causa 68-63.
ECLI:EU:C:1965:25Eu Cjeu17 mar 1965
Testo completo
Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand
del 17 marzo 1965 ( 1 )
Signor Presidente, Signori giudici,
Il Luhleich, dottore in scienze naturali, laureato in chimica, era assistente presso l'Università di Colonia da quattro anni allorché, su proposta del Ministero federale per l'energia atomica, e previ contatti col dott. Ritter, fu assunto a Ispra. Egli entrava effettivamente in servizio il 1o novembre 1960 a veniva inquadrato al grado A 5, secondo scatto. La sua carriera vi è nota. Assegnato dapprima al Servizio «chimica», nel gennaio 1961 venne trasferito al Servizio «fisico-chimica», alle dipendenze del capo servizio provvisorio, sig. Gillot, fino al 1o luglio 1961, poi alle dipendenze del sig. Marchetti. In seguito a contrasti sui quali mi soffermerò più avanti, il ricorrente tornava alla Sezione «chimica» in virtù di una decisione scritta comunicatagli il 6 dicembre 1961, ma resa nota al suo nuovo capo servizio solo nel febbraio 1962. Da questo momento egli partecipava ai lavori di un gruppo misto, coordinato dal sig. Hannaert, capo della Sezione «chimica organica», gruppo che si occupava delle costanti fìsiche dei terfenili. Questa serie di trasferimenti è già un indizio del fatto che il Luhleich non aveva trovato ad Ispra una situazione corrispondente alle sue aspirazioni; il che fa comprendere i passi piuttosto numerosi da lui compiuti presso i suoi superiori, e soprattutto un ricorso gerarchico presentato il 30 agosto 1962 alla Commissione dell'Euratom dai suoi avvocati. Il ricorrente vi lamenta che non siano state mantenute le promesse fattegli prima dell'assunzione, che il suo inquadramento ad Ispra non sia quello di un «capo di un gruppo indipendente» e non corrisponda alla sua esperienza ed alle sue attitudini. Le sue aspettative di carriera sarebbero state compromesse in quanto gli era impossibile svolgere normalmente il lavoro nel quale era specializzato. Egli chiede una modifica della sua situazione ed un risarcimento per il trattamento usatogli, ch'egli ritiene scorretto. Onde esaminare tale reclamo, l'Istituzione costituiva una Commissione di tre membri la quale stendeva la relazione detta «relazione Consolo», le cui conclusioni, che vi sono state comunicate, non pare abbiano avuto alcun seguito sul piano amministrativo.
A questo punto era già iniziata la procedura preliminare all'integrazione e il rapporto sulle attitudini provocava un secondo reclamo del Luhleich, in data 25 ottobre 1962. L'esame del caso del ricorrente originava discussioni particolarmente lunghe di fronte alla Commissione e richiedeva l'audizione di una decina di testimoni: il Direttore generale della ricerca, il Direttore e il Vice-direttore del Centro, capi divisione e capi servizio. Lo stesso ricorrente esponeva le sue osservazioni orali per più di tre ore. Infine, la Commissione emetteva parere sfavorevole all'integrazione, in seguito al quale la Commissione della C.E.E.A., il 20 marzo 1963, decideva di recedere dal contratto col ricorrente, con effetto dal 13 giugno 1963. Due istanze di sospensione dell'esecuzione di tale decisione venivano respinte, rispettivamente dalla Commissione e dal Presidente della Corte di Giustizia.
In questa situazione, il 13 giugno 1963 il Luhleich ha proposto un ricorso diretto anzitutto all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico del 30 agosto 1962, come pure della decisione di non integrarlo. Egli chiede che sia riconosciuto il suo diritto ad essere collocato al grado A 3, o almeno A 4, con effetto dal 1o gennaio 1962. Il ricorso mira inoltre ad ottenere il risarcimento dei danni arrecatigli dagli illeciti commessi dalla Comunità nello stipulare e nell'eseguire il contratto, risarcimento valutato in 3 milioni di franchi belgi per il danno materiale e in 7 milion per il danno morale. Nella replica egli chiede che la convenuta sia condannata a versargli 25.706 franchi belgi, corrispondenti al coefficiente correttore durante il periodo prestatutario, trattenuti sulla sua liquidazione, nonché 1.698 DM a rimborso di spese da lui personalmente sostenute ad Ispra.
L'istruttoria del ricorso è stata lunga e minuziosa non meno di quella relativa al caso Prakash, visto che sono stati escussi non meno di dieci testi, uno dei quali è stato sentito due volte. La fase scritta e la fase orale del processo vi hanno consentito di approfondire tutti gli aspetti della controversia, che sovente avevano carattere squisitamente tecnico. Gli argomenti del Luhleich, analoghi su molti punti a quelli del Prakash, mi consentiranno, pur seguendo lo stesso ordine nelle conclusioni, di sorvolare su alcuni mezzi per diffondermi particolarmente sugli elementi che differenziano là situazione del ricorrente.
Esaminerò successivamente la domanda d'annullamento, la domanda di risarcimento del danno e le relative pretese pecuniarie.
I — Rifiuto dell'integrazione
A sostegno delle sue conclusioni, il Luhleich deduce nello stesso ordine i tre mezzi dedotti dal Prakash.
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A — |
Anzitutto, e per gli stessi motivi, egli invoca il diritto alla stabilità dell'impiego, tanto più irrefutabile in quanto egli è stato autorizzato a traslocare per sistemarsi ad Ispra ed è stato assunto grazie alla sua specializzazione, il che dimostrerebbe l'intenzione della Commissione di costituire un rapporto duraturo. Per le ragioni già esposte, non resta che disattendere tale mezzo obiettando al Luhleich ch'egli non può pretendere la stabilità dell'impiego prima di aver ottenuto il passaggio in ruolo. |
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B — |
Violazione di forme sostanziali — Sotto questa rubrica il Luhleich riunisce censure eterogenee riguardanti sia vizi di forma, sia la fondatezza della decisione impugnata. Anche in questo caso si dovrà innanzi tutto respingere la censura relativa alla presunta violazione degli articoli 9 e 110 dello Statuto, i quali non trovano alcuna applicazione nel campo dell'integrazione e del licenziamento. |
1) Quanto alla procedura seguita, gli argomenti svolti hanno molti punti in comune con quelli del ricorso 65-63.
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a) |
Il fascicolo personale del ricorrente è stato tenuto in modo irregolare poiché alcuni documenti mancano — ad esempio il rapporto Consolo — mentre vi figurano altri che andrebbero tolti; copie di alcune lettere sul caso Luhleich sono state inserite ad insaputa dell'interessato; alcuni documenti sono stati aggiunti solo 24 ore prima ch'egli fosse sentito dalla Commissione. Le contestazioni circostanziate del ricorrente non mi sono parse convincenti; in particolare, la relazione Consolo, redatta in seguito ad un reclamo estraneo all'integrazione, non andava inserita nel fascicolo personale; se l'Amministrazione vi ha incluso taluni documenti, ad esempio delle note interne, ciò è dovuto al fatto che esse dovevano essere portate a conoscenza della Commissione e che il ricorrente doveva esserne informato prima di essere sentito. È infine incontestato che il Luhleich ha avuto conoscenza dell'intero fascicolo; a questo riguardo, la procedura è quindi del tutto regolare. — Il rapporto di fine prova è stato redatto in ritardo ed in modo irregolare. Il ricorrente aveva preso servizio il 1o novembre 1960, ma il modulo fu compilato solo il 16 maggio 1962; la compilazione fu operata dal sig. Laurent, che era suo capo servizio da soli due mesi, senza consultare i precedenti superiori; l'interessato ebbe comunicazione del rapporto solo nel settembre 1962, indi nel gennaio 1963. Il periodo di prova, come ho detto, ha poco senso e minime conseguenze giuridiche in regime contrattuale; si può tuttavia deplorare vivamente il ritardo, che nella fattispecie appare eccessivo ed ingiustificato; ciò comunque non influisce minimamente sulla regolarità del procedimento d'integrazione il quale non solo è giuridicamente, ma è stato anche di fatto, distinto dalla procedura di fine prova. In particolare, la nota aggiunta dal sig. Guéron sul rapporto di fine prova : «nessuna modifica nella fase prestatutaria» non ha e non può avere conseguenze circa la decisione d'integrazione, che è la sola che qui c'interessa. — Senza insistervi eccessivamente, il ricorrente rileva che il rapporto d'integrazione è stato compilato dal Ritter e dal Guéron, il che, a suo avviso, sarebbe in contrasto con l'articolo 102, in quanto dette due persone non erano suoi superiori gerarchici diretti : l'articolo dello Statuto cui egli si riferisce non usa però tale aggettivo. D'altro canto egli contesta che questi due altri funzionari siano stati in grado di emettere un giudizio circa le sue capacità, la sua esperienza e la sua attività; si tratta di un'affermazione puramente gratuita. |
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b) |
D'altra parte si può sostenere, come fa il ricorrente, che la procedura seguita dalla Commissione d'integrazione ha violato il principio del contradittorio? Il verbale, che dedica almeno una quindicina di pagine al caso Luhleich, non dà quest'impressione. La Commissione non ha esaminato alcun documento del quale l'integrando non fosse a conoscenza; in particolare, la Commissione non ha preso visione della «relazione Consolo» e se uno solo dei suoi membri ne era al corrente per averla letta in altra veste, l'insinuazione che tale membro se ne sarebbe servito per «impostare il suo interrogatorio in modo da ottenerne determinate risposte» non è corroborato da alcun indizio. Il ricorrente si richiama agli «estratti prodotti col controricorso». La lettura di questi verbali vi convincerà che non vi è traccia di quanto il ricorrente sostiene. Il Luhleich si duole di non esser stato messo a confronto con i suoi capi servizio davanti alla Commissione e di non aver ricevuto comunicazione dei processi verbali relativi alla loro audizione: voi avete però deciso che né l'una né l'altra di queste formalità è obbligatoria in materia d'integrazione. Il sig. Hannaert è stato chiamato a deporre una seconda volta dopo che il ricorrente aveva presentato le sue osservazioni: egli si è tuttavia limitato a confermare quanto aveva già detto, senza aggiungere alcun nuovo elemento di giudizio; il principio del contradittorio non è dunque stato violato. Il Luhleich afferma di non esser stato sentito in merito alle osservazioni da lui fatte in occasione della controfirma del rapporto d'integrazione: l'affermazione è però smentita dal fascicolo. Nel verbale (p. 14) è detto : «Il Luhleich conferma, commentandole, le sue osservazioni scritte circa il rapporto». Infine, il ricorrente non esita a mettere in dubbio l'obiettività della Commissione : «la scelta delle persone da interrogare è stata effettuata con discernimento (p. 33 della replica) ; sono state sentite solo persone da cui si poteva attendere un giudizio sfavorevole, il sig. Gillot fu escluso». Mi limiterò ad osservare che ben nove superiori gerarchici del Luhleich hanno emesso nei suoi riguardi un giudizio severo, il che non predispone a suo favore, e che il Gillot, nella sua qualità di consulente dell'integrando, aveva ampie possibilità di comunicare alla Commissione la sua opinione favorevole nonché tutti gli elementi a favore del suo assistito. Esaminerò infine il parere emesso dalla Commissione, che il ricorrente taccia d'imprecisione. Sarà opportuno rileggere ancora una volta il testo che è del seguente tenore : «La Commissione ritiene che il comportamento dell'interessato, caratterizzato da reiterate pretese d'indipendenza nell'ambito della gerarchia e di autonomia nella ricerca, si è risolto, nelle varie occasioni che gli sono state offerte di porre le sue attitudini al servizio dell'Istituzione, nell'incapacità di piegarsi alle esigenze del servizio ed ha con ciò gravemente menomato il rendimento che l'Istituzione aveva il diritto di aspettarsi da lui, indipendentemente dalle difficoltà inerenti alla costituzione del Centro.» |
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2) |
La Commissione quindi fa essenzialmente carico al Luhleich di aver preteso l'indipendenza nell'ambito della gerarchia, non riconoscendo mai l'autorità dei suoi superiori diretti, ad eccezione di quella del sig. Gillot, superiore provvisorio, nonché di aver voluto l'autonomia nella ricerca, rifiutandosi di piegarsi alle esigenze del servizio di un organismo come quello di Ispra. Entrambi gli atteggiamenti hanno gravemente menomato il rendimento che l'Istituzione aveva il diritto di aspettarsi da lui, rendendolo inadatto a svolgere le funzioni affidategli. Il ricorrente contesta proprio questo giudizio, emesso in base al rapporto d'integrazione ed ancor più alle osservazioni orali dei capi servizio. Anche qui non si deve dimenticare però che, se è vostro compito l'accertare l'esattezza materiale dei fatti ritenuti, non dovete sostituire la vostra valutazione dei meriti (o dei demeriti) del Luhleich a quella effettuata dalla Commissione.
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C — |
Sviamento di potere — Con questo termine il Luhleich riassume alcuni fatti già esposti in precedenza per concluderne che si è cercato di paralizzare sistematicamente la sua attività scientifica di ricercatore, sia ostacolando, nonostante le promesse in questo senso, il suo collocamento alle immediate dipendenze del Direttore generale; sia, nel novembre 1961, trasferendole al Servizio «chimica» invece di costituire un gruppo autonomo comprendente i firmatari della lettera al Marchetti, che non intendevano essergli subordinati, ed escludendolo così dalla realizzazione del programma «fouling» al quale egli aveva collaborato; sia infine — ed egli insiste su questo punto — privandolo sistematicamente di crediti. In via generale, tali fatti sarebbero conseguenza dell'ostilità «accanita» che nutriva per lui il Direttore generale della ricerca. Ho già detto che le promesse che sarebbero state fatte al ricorrente non sono affatto provate; il trasferimento del novembre 1961 era giustificato dall'interesse del servizio. Quanto alla lamentata carenza di fondi, la Commissione ribatte di non essere tenuta a finanziare ricerche personali non collimanti col programma e contesta gli assunti del ricorrente. Tali fatti, a vero dire ipotetici, non possono costituire sviamento di potere. Il licenziamento, poi, sarebbe stato pronunciato per evitare che la Commissione della C.E.E.A si pronunciasse sul ricorso gerarchico del 30 agosto 1962. Lo dimostrerebbe l'integrazione del sig. Gillot benché il rapporto relativo contenesse valutazioni sensibilmente più negative; ma ciò proverebbe soltanto che — in contrasto con un assunto che ricorre sovente — la Commissione d'integrazione non ha ciecamente ratificato i rapporti presentatile. Mi limiterò a rispondere che non si vede la ragione di una presunta ostilità dei nove membri della Commissione, responsabili in ultima analisi del licenziamento, nei riguardi del ricorrente. Mi pare dunque che nessuno dei mezzi invocati giustifichi l'annullamento della decisione di licenziare il Luhleich. È noto che quest'ultimo, il 30 agosto 1962, aveva presentato un ricorso gerarchico diretto ad ottenere la nomina a capo servizio, il reinquadramento e la concessione di maggiori fondi. Tale ricorso ha dato origine alla relazione Consolo, malgrado la quale, però, la Commissione della C.E.E.A, a quanto pare d'accordo col ricorrente, ha tenuto in sospeso la decisione fino al termine del procedimento d'integrazione. Il Luhleich aggiunge alle conclusioni contro il licenziamento altre conclusioni contro il silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico. Si pone il problema della loro rilevanza nel caso in cui, accogliendo la mia proposta, voi rigettiate le conclusioni prima menzionate. Una volta licenziato definitivamente dall'Euratom, il Luhleich non può ottenere quanto egli reclamava nell'ambito del servizio. Inoltre, mentre le censure sollevate nel reclamo riemergono nell'atto introduttivo a proposito del rifiuto d'integrarlo, a sostegno delle conclusioni dirette all'annullamento del silenzio-rifiuto non è stato dedotto alcun argomento specifico. Non mi resta quindi che proporvi di disattenderle. |
II — La domanda di risarcimento dei danni
Il ricorrente chiede il risarcimento del danno materiale, in ragione di tre milioni di franchi belgi, e del danno morale, in ragione di sette milioni di franchi belgi.
Queste conclusioni, presentate «indipendentemente dall'esito dell'istanza di riforma», sarebbero in contrasto con le sentenze Plaumann e Leroy nel caso in cui rigettiate le conclusioni dirette contro il rifiuto d'integrazione.
Il ricorrente si duole pero anche di presunti errori commessi dalla Commissione nello stipulare, nell'eseguire e nel recedere dal contratto, e anche dopo il recesso.
Dirò subito che i suoi argomenti non mi paiono fondati.
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Riguardo al primo punto, è un'affermazione gratuita l'asserire che il ricorrente poteva ritenere che il contratto, benché includesse la clausola del recesso unilaterale, gli assicurava la stabilità dell'impiego e il suo passaggio in ruolo sarebbe stato automatico al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. |
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Circa il secondo punto, il Luhleich attribuisce alla disorganizzazione del Centro di Ispra la grave influenza negativa cui è andata soggetta la sua attività scientifica, intralciata altresì dai cambiamenti di programma. I provvedimenti organizzativi di un servizio non possono essere criticati, né danno diritto a risarcimento se non ledono i diritti attribuiti ai dipendenti dallo Statuto o dalle altre norme loro applicabili. Il ricorrente lamenta una discriminazione a danno dei dipendenti di nazionalità tedesca nella determinazione dello stipendio; in forza di un accordo con la Repubblica federale, i loro stipendi non avrebbero potuto eccedere di oltre il 20 % quelli già percepiti in Germania. L'Euratom nega formalmente l'esistenza di tali accordi, ed obietta che il Luhleich riceveva ad Ispra uno stipendio superiore del 55 % a quello precedente. |
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Per quanto riguarda la denunzia del contratto, la notifica da parte del Direttore generale dell'amministrazione, anziché da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, è dovuta al semplice fatto che il funzionario di cui sopra aveva ricevuto una delega speciale. D'altro canto, come ho già detto, il Comitato del personale doveva restare estraneo a tale denunzia. Se, a norma dell'articolo 102, la Commissione aveva il diritto di nominare in ruolo il ricorrente ad un grado inferiore, il non essersi valsi di tale facoltà non può costituire un illecito. Il Luhleich critica inoltre il termine di preavviso che a suo giudizio sarebbe stato inadeguato. In proposito non mi resta che richiamarmi alle conclusioni da me presentate nelle cause 19 e 65-63. |
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Infine, il ricorrente sostiene di essere stato oggetto, dopo la cessazione dal servizio, di attacchi personali ed ingiuriosi in una conferenza stampa, per corrispondenza ed in occasione di dichiarazioni fatte ad un giornalista della televisione tedesca. Senza bisogno di dilungarmi, dirò che la consultazione del fascicolo dimostra trattarsi di semplici asserzioni o di malintesi sulla portata di talune misure amministrative che non costituiscono affatto delle «fautes de service». |
Restano ancora due domande pecuniarie accessorie :
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la prima riguarda il rimborso di 25.706 franchi belgi che sarebbero stati indebitamente trattenuti sulla liquidazione. Tale somma rappresenta il coefficiente correttore da lui riscosso e spettantegli nella sua qualità di dipendente contrattuale. La tesi del ricorrente è infondata in quanto il coefficiente è contemplato dall'articolo 64 dello Statuto e spetta esclusivamente ai dipendenti di ruolo. Nel riscuoterlo, il Luhleich sapeva che l'anticipo lasciava impregiudicata l'integrazione e che poteva essergliene chiesto il rimborso, come in effetti è avvenuto. |
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Con l'altra domanda si. chiede il rimborso di 1.698 DM spesi personalmente dal ricorrente nel corso della sua attività ad Ispra. Dalle spiegazioni date in udienza dall'agente della Commissione risulta che tali importi erano stati destinati all'acquisto di materiale ed il loro rimborso era avvenuto in natura, abbandonando al Luhleich il materiale. Se ho ben compreso la risposta dell'avvocato del ricorrente, le conclusioni su tale punto devono considerarsi abbandonate. In definitiva concludo proponendovi
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( 1 ) Traduzione dal francese
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