ECLI:EU:C:1964:6•Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 6 febbraio 1964. # Goffredo Raponi contro Commissione della Comunità economica europea. # Causa 27-63.
Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 6 febbraio 1964. # Goffredo Raponi contro Commissione della Comunità economica europea. # Causa 27-63.
ECLI:EU:C:1964:6Eu Cjeu6 feb 1964
Testo completo
Conclusioni dell'avvocato generale
KARL ROEMER
6 febbraio 1964
Traduzione dal tedesco
SOMMARIO
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Introduzione |
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I — Osservazioni di diritto processuale |
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1. Legittimazione a ricorrere |
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2. Individuazione della controparte |
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II — I singoli mezzi di impugnazione |
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1. Sulla necessità di una integrazione normativa degli articoli sulle promozioni |
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a) Se l'articolo 45 dello Statuto del personale esiga l'emanazione di disposizioni generali di esecuzione |
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b) Se la Commissione sia tenuta a stabilire preventivamente i criteri comparativi per la valutazione dei meriti dei candidati alla promozione |
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c) Se alle promozioni si possa procedere prima che sia stata fatta la descrizione degli impieghi (art. 5 dello Statuto del personale) |
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2. Mezzi del ricorso che si riferiscono direttamente alla decisione di promozione |
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a) Difetto di motivazione |
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b) Vizi inerenti alla valutazione dei fatti |
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III — Riassunto e conclusioni |
Signor Presidente, signori giudici,
Il ricorrente nel processo per il quale presento oggi le mie conclusioni è al servizio della Commissione della Comunità Economica Europea dal 1o giugno 1959. Secondo le sue indicazioni egli ha successivamente diretto due delle cinque divisioni della Direzione «Affari interni», e al momento della presentazione del ricorso, quale capo della divisione «Traduzione, riproduzione e diffusione di documenti», apparteneva al grado A 3.
In base a un avviso di posto vacante del 30 agosto 1962, egli, assieme ad altri quattro funzionari della Commissione, concorse al posto di Direttore degli Affari interni presso la Direzione generale dell'Amministrazione (grado A 2). Con decisione del 13 febbraio 1963 la Commissione, in seguito a promozione, nominò a tale posto un altro candidato.
Il ricorrente ritiene questa decisione per, vari motivi, illegittima e ne chiede l'annullamento da parte della Corte di Giustizia.
A sostegno del suo ricorso egli si richiama al fatto che la Commissione ha trascurato di integrare con disposizioni generali le norme dello Statuto del personale relative alle promozioni, prima di iniziarne l'applicazione. Egli lamenta inoltre che la decisione di promozione è viziata da mancanza di motivazione e da un'erronea valutazione dei fatti.
I — Osservazioni di diritto processuale
Prima di iniziare l'esame dei singoli mezzi del ricorso in particolare, appaiono opportune due osservazioni di natura processuale.
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1. |
La prima, che riguarda la legittimazione a proporre ricorso, può essere molto breve. Ci troviamo cioè di fronte al problema se sia ricevibile un ricorso con il quale una decisione relativa a una promozione viene impugnata da parte di un concorrente del candidato promosso. La Commissione non sollevò eccezioni a questo proposito, ed io credo che la Corte dovrebbe approvare il suo atteggiamento. Indubbiamente tale legittimazione al ricorso non è ammessa in tutti gli Stati membri, come ha con ragione sottolineato il rappresentante della Commissione. La definizione del diritto di ricorrere contenuta nell l'articolo 91 dello Statuto del personale è però formulata in termini così generali che possiamo senz'altro adeguarci, per quanto riguarda il diritto Comunitario, alla prassi francese, la quale è largamente aperta all'interesse della tutela giurisdizionale dei pubblici dipendenti. Sotto questo profilo mi richiamo a Grégoire, La fonction publique, 1954, pag. 91, dove si trovano anche citazioni della giurisprudenza francese; e di conseguenza propongo che anche le decisioni di promozione siano considerate atti pregiudizievoli nei confronti dei candidati non promossi a un posto vacante, ai sensi dell'articolo 91 dello Statuto del personale. |
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2. |
Per il secondo punto sembrano opportune alcune brevi considerazioni sull'individuazione della controparte. In particolare il ricorrente mira a chiamare in causa non soltanto la Comunità attraverso la Commissione, che è una delle sue Istituzioni, ma anche la Comunità come ente giuridico, e di trarne le relative conseguenze processuali. Secondo me non vi è alcun motivo per allontanarsi dall'attuale prassi giurisprudenziale della Corte, che ha sempre considerato quali parti processuali le Istituzioni comunitarie e non le Comunità. Anche se nell'articolo 91 dello Statuto del personale si parla di «Controversie tra una delle Comunità e una delle persone indicate nel presente Statuto», a mio avviso non si è voluto con ciò dire che i ricorsi dei dipendenti devono essere diretti contro la Comunità, la quale in questo caso (e sarebbe la logica conseguenza), secondo il principio generale dell'articolo 211 del Trattato C.E.E., dovrebbe essere rappresentata, quale parte, dalla Commissione. L'articolo 211, come ha con ragione rilevato il mio collega Lagrange nella causa 25-60 (Racc. Giur. della Corte, vol. VIII, pag. 67 e segg.), riguarda un'altra ipotesi, cioè i rapporti della Comunità con i terzi, la cosiddetta «vita civile» della Comunità. La sua applicazione alle norme relative ai dipendenti farebbe sì che la difesa processuale dei poteri inerenti alla disciplina giuridica dei dipendenti sarebbe affidata alla Comunità, mentre il suo esercizio nei confronti degli stessi spetterebbe alle singole Istituzioni, un risultato evidentemente assurdo e perciò inammissibile. Che questa non sia stata l'intenzione dei redattori dello Statuto mi sembra emergere dallo stesso articolo 91, che, al n. 2, in tema di ricorso per mancanza di una decisione sulla domanda rivolta all'Istituzione competente, parla espressamente di ricorso contro questa decisione, e ciò si può intendere soltanto come: ricorso contro l'Istituzione decidente. A conforto di questa tesi e dell'attuale prassi giurisprudenziale si può inoltre addurre l'articolo 21 dello Statuto della Corte di Giustizia, dove si parla di «Istituzioni che non siano parti in un processo». Con ciò mi sembra dimostrato che, in base al sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato in linea di principio, parti in una controversia possono essere le Istituzioni e non la Comunità come tale. Da quanto si è detto non derivano certamente conseguenze processuali, neppure per quanto riguarda le spese. Proponendo il suo ricorso congiuntamente contro due convenuti, il ricorrente mirava soprattutto ad aver accesso ai lavori preparatori dello Statuto dei quali dispone non già la Commissione, ma il Consiglio. Tuttavia, poiché si tratta di documenti non pubblicati, la loro utilizzazione, ai fini dell'interpretazione dello Statuto, non può essere presa in considerazione. Del resto la questione prospettasi risolverà se la Corte, come ha fatto finora, menzionerà nella epigrafe della sentenza solo l'Istituzione convenuta e non la Comunità Economica Europea. |
II — I singoli mezzi di impugnazione
Prendo ora subito in esame i singoli mezzi di fatti valere e anzitutto quelli relativi all'omessa integrazione dello Statuto con disposizioni generali.
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1. |
Secondo il ricorrente, prima dell'emanazione della decisione di promozione, la Commissione avrebbe dovuto fare tre cose :
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2. |
Rimangono così soltanto i mezzi tratti dai vizi della decisione di promozione, cioè le censure relative alla mancanza di motivazione ed all'erronea valutazione dei fatti.
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III — Riassunto e conclusioni
Di conseguenza concludo per l'accoglimento del ricorso, e per l'annullamento della decisione impugnata; ritengo che le spese del procedimento devono essere poste a carico della Commissione, e che la pratica di cui trattasi va rinviata alla Commissione per un nuovo esame.
( 1 ) Vedi leggi del 19.10.1946, 28.4.1952, Ordonnances del 4.2.1959, 4.6.1959; Plantey, Traité pratique de la fonction publique, 1963, vol. 11, pag. 422, 434 e segg.
( 2 ) Statuto del 2.10.1937, arrêté royal del 7.8.1939 in relazione all'arrêté roval del 2.10.1937; Vauthier, Précis du droit administratif de la Belgique, 1950, vol. I, pag. 110 e segg.
( 3 ) Zanobini, Corso di diritto amministrativo, 1955, vol. 3, pag. 332 e segg, Vitta, Diritto amministrativo, 1955, vol. 2, pag. 324.
( 4 ) Bundesbeamtengesetz nel testo del 1.10.1961, BGBL, I, 1801, § § 8 e 23; Reichsgrundsätze über Einstellung, Anstellung und Beförderung, GBBL, 1951, I, pag. 88; Bundeslaufbahnverordnung nella redazione del 2 agosto 1961, BGBL, I, 1173, § 9, 27, 33.
( 5 ) Kommentar zum Bundesbeamtengesetz di Plog-Wiedow, nota 4 al par. 25, nota II al par. 8.
( 6 ) Art. 13 a) dell'Algemeen Rijksambtenarenreglement del 12.6.1931, nella redazione del 26.7.1963, riprodotto in Jeukens — van der Horst — Roelofs, Ambtenarenrecht, vol. II.
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