ECLI:EU:C:1963:28•Conclusioni riunite dell'avvocato generale Roemer del 16 ottobre 1963. # Société anonyme Usines Émile Henricot ed altri contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio. # Cause riunite 23, 24 e 52-63. # Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio. # Causa 28-63.
Conclusioni riunite dell'avvocato generale Roemer del 16 ottobre 1963. # Société anonyme Usines Émile Henricot ed altri contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio. # Cause riunite 23, 24 e 52-63. # Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio. # Causa 28-63.
ECLI:EU:C:1963:28Eu Cjeu16 ott 1963
Testo completo
Conclusioni dell'avvocato generale
KARL ROEMER
16 ottobre 1963
Traduzione dal tedesco
Signor Presidente, signori giudici,
Dal momento che la discussione orale delle cause 23, 24, 28 e 52-63 si è in pratica svolta in un'unica udienza, credo di poter senz'altro presentare congiuntamente le conclusioni che le riguardano. Questo modo di procedere appare ancor più legittimo se si tiene presente che il problema giuridico fondamentale, riguardante la ricevibilità dei ricorsi, è identico in tutte e quattro le fattispecie. D'altro canto non mancherò di trattare in particolare, e in misura adeguata, delle conclusioni supplementari formulate, in forma diversa nelle singole cause, accanto alle conclusioni principali.
Come già si è visto nelle cause 53 e 54-63, anche le attuali ricorrenti ricevettero, in data 8 aprile 1963, dall'Alta Autorità delle lettere con le quali la Direzione generale «Acciaio», Direzione «Mercato», in base alla decisione n. 7-63 e nel corso della liquidazione del consorzio di perequazione del rottame, indicava il computo dei crediti e debiti delle imprese nei confronti del consorzio e chiedeva il versamento all'Alta Autorità di determinate somme entro il 31 maggio 1963.
Per vari motivi, che non interessano l'attuale fase del procedimento, le imprese ritengono che i conteggi sono errati. Hanno perciò proposto ricorso, mirando, in via principale, al loro annullamento.
L'Alta Autorità non si è ancora pronunciata sulla fondatezza delle censure, ma, analogamente a quanto ha fatto nelle cause 53 e 54-63, ha chiesto il rigetto dei ricorsi come irricevibili, in quanto le lettere in questione non rivestono carattere di decisioni.
Anche nella presente controversia la Corte deve pertanto occuparsi prevalentemente della questione se le lettere dell'8 aprile 1963 costituiscano decisioni impugnabili.
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1. |
Le ricorrenti si rimettono concordemente al prudente apprezzamento della Corte su tale questione. Esse in particolare non fanno valere argomenti che inducano a soluzione diversa da quella che ho sostenuto nelle cause 53 e 54-63. Posso, pertanto, far a meno di ripetere le mie deduzioni e limitarmi a ricordare la conclusione cui giunsi nelle cause 53 e 54-63, in merito a lettere che, salvo per le cifre, avevano forma e contenuto assolutamente identici. In base ai critèri imperativamente posti dalla decisione 22-60, che non furono modificati dall'Alta Autorità, e anche in base alla giurisprudenza della Corte (in particolare le sentenze 42 e 49-59), le lettere non possono costituire decisioni impugnabili. Tutti i ricorsi che si riferiscono ad esse sono perciò irricevibili. |
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2. |
Per quanto riguarda le conclusioni supplementari formulate nei vari ricorsi, osservo quanto segue :
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3. La questione delle spese
Per quanto riguarda le spese, anche nelle presenti cause le ricorrenti chiedono che esse vengano addossate all'Alta Autorità a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, del Regolamento di procedura. Gli argomenti addotti a sostegno di questa richiesta sostanzialmente coincidono; essi si basano infatti sulla formulazione delle lettere impugnate, in particolare sulla fissazione di un termine, ivi contenuta, e sul richiamo alla decisione n. 7-63, il cui articolo 6 indica pure un termine di pagamento. Le ricorrenti ricordano inoltre il tenore della nota illustrativa, in cui si parla egualmente di pretesa di pagamento e si consentono alle imprese contro-osservazioni solo nei limiti in cui l'Alta Autorità non abbia ancora espresso un parere definitivo (a. questo proposito la ricorrente nella causa 53-63 osserva che essa aveva esposto più volte all'Alta Autorità il suo punto di vista sulle questioni dei contributi, dibattute anche nella presente causa, prima di ricevere la lettera dell'8 aprile 1963, e che già una volta le era stato risposto con lettera dell'8 ottobre 1962). Tutte le ricorrenti si richiamano poi alle pronuncie della Corte sulla qualificazione degli atti amministrativi dell'Alta Autorità. Oltre a ciò la ricorrente nella causa 24-63 deduce che, prima della scadenza del termine d'impugnazione; essa chiese all'Alta Autorità dei chiarimenti e le fu risposto che la lettera dell'8 aprile 1963 non costituiva una decisione, ma che l'Alta Autorità non poteva garantire che la Corte sarebbe stata dello stesso avviso. La ricorrente nella causa 52-63 ricorda infine le contradittorie dichiarazioni dei rappresentanti dell'Alta Autorità nelle assemblee dei liquidatori del consorzio di perequazione e il consiglio del rappresentante francese del Comitato di liquidazione, che avrebbe suggerito alle imprese di impugnare le lettere dell'8 aprile 1963.
I più importanti tra questi argomenti coincidono con quelli addotti nelle cause 53 e 54-63. Nell' esaminarli ho ammesso che il tenore delle lettere dell'8 aprile 1963 poteva senz'altro dare l'impressione si trattasse di atti amministrativi vincolanti, cioè di decisioni dell'Alta Autorità, ed ho posto in luce che tutti gli altri criteri rilevanti per decidere la questione delle spese — manifesta inosservanza dei requisiti posti dalla decisione n. 22-60, precedenti decisioni giurisprudenziali in fattispecie analoghe, dichiarazioni di membri e funzionari dell'Alta Autorità — non bastavano ad attenuare l'impressione suscitata dal contenuto delle lettere al punto da far apparire irragionevole la presentazione del ricorso.
Questa constatazione sarebbe sufficiente per giungere, in tema di spese, alla stessa conclusione delle cause 53 e 54/63, e ciò anche per la causa 23-63, nella quale è inoltre impugnata la lettera dell'Alta Autorità del 5 aprile 1963; in alcune delle controversie in esame emergono, per di più, circostanze atte a rafforzare nelle ricorrenti, se mai ce ne fosse stato bisogno, la determinazione di proporre ricorso. Così in ispecie il fatto che i servizi dell'Alta Autorità avevano già discusso con le ricorrenti per iscritto i problemi dei contributi, dal che esse potevano trarre la conclusione che contro-osservazioni nel, senso della nota esplicativa, non erano più ammesse e che quindi la decisione dell'Alta Autorità era definitiva. Così pure il fatto che la condotta delle ricorrenti fu influenzata dalle notizie avute sulle contradittorie dichiarazioni dei rappresentanti dell'Alta Autorità nelle sedute del Comitato di liquidazione.
Ritengo pertanto anche nelle presenti cause che l'Alta Autorità, con la sua condotta, ha dato motivo alla presentazione del ricorso, per cui deve sopportarne le spese.
Concludo chiedendovi di dichiarare i ricorsi irricevibili e di porre le spese, a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, del Regolamento di procedura, a carico della convenuta.
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