ECLI:EU:C:1963:33•Conclusioni dell'avvocato generale Lagrange del 5 novembre 1963. # Emilia Barge, vedova Leone contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio. # Causa 18-62.
Conclusioni dell'avvocato generale Lagrange del 5 novembre 1963. # Emilia Barge, vedova Leone contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio. # Causa 18-62.
ECLI:EU:C:1963:33Eu Cjeu5 nov 1963
Testo completo
Conclusioni dell'avvocato generale
MAURICE LAGRANGE
5 novembre 1963
Traduzione dal francese
Signor Presidente, signori giudici,
Gli ultimi sviluppi di questa causa, di certo ancora presenti alla vostra memoria, attengono soprattutto agli aspetti più concreti della controversia, e precisamente ai consumi di energia elettrica e ai periodi ai quali tali consumi si riferiscono. Ciò è avvenuto in seguito agli sforzi compiuti dalla Corte per chiarire il più possibile i fatti, sforzi che hanno permesso un maggiore adeguamento alla realtà. Non dobbiamo però dimenticare che il ricorso in merito al quale siete chiamati a decidere è un ricorso di annullamento, che verte sulla legittimità di due decisioni dell'Alta Autorità, emanate il 23 maggio 1962, di cui la prima determinava l'imponibile ai fini del contributo di perequazione gravante sull'impresa per i vari periodi, e la seconda, che a norma dell'articolo 92 del Trattato costituiva titolo esecutivo, fissava l'importo del contributo dovuto.
Non si tratta quindi di un ricorso di merito, come per esempio sarebbe stato nel caso, ben diverso, in cui fossero state inflitte un'ammenda o una penalità di mora, a norma dell'articolo 36 del Trattato. Né a conclusione diversa porta il fatto che la ricorrente abbia invocato anche l'articolo 36, in quanto ciò è probabilmente avvenuto al fine di eccepire, conformemente a quanto l'articolo citato espressamente permette, l'illegittimità delle decisioni generali che sono servite di base alle decisioni impugnate: si tratta comunque di una precauzione nella specie inoperante, dal momento che l'articolo 36 non era stato applicato nel caso in esame, e oltretutto inutile, dato che, come ben sapete, e come sa anche l'avvocato della ricorrente, per le sentenze Citasse e Meroni del 12 e del 13 giugno 1958 l'eccezione di illegittimità può essere invocata come mezzo di un ricorso per l'annullamento di qualunque decisione individuale. Nell'ambito di un tale ricorso, non dovete fissare voi stessi l'ammontare del contributo dovuto: voi siete tenuti esclusivamente a decidere in merito alla legittimità della decisione impugnata, tenuto conto dei mezzi di impugnazione e prendendo in considerazione i fatti solo in quanto essi incidano sul giudizio di legittimità.
Per prima cosa, logicamente, è necessario accertare se la decisione impugnata sia stata debitamente indirizzata alla signora Barge.
Si è fatto inizialmente notare, a questo riguardo, che la signora Barge è la vedova dell'ingegnere Vittorio Leone, figlio dell'ingegnere Antonio Leone, fondatore dell'impresa, e non la vedova di quest'ultimo. Tale punto non risulta però contestato, e l'errore commesso nell'intestazione (e non nel contenuto) delle decisioni impugnate, che in effetti sono indirizzate alla signora Barge nella sua qualità di rappresentante dell'impresa «Acciaieria Ing. A. Leone, di Borgaro Torinese», è evidentemente privo di conseguenze.
In secondo luogo, la ricorrente dichiara di potere «accettare la situazione processuale» solo in nome proprio, e non come unica rappresentante dell'impresa A. Leone, avendo una figlia minore, sua coerede nella successione del marito in base ad un testamento pubblico del 26 gennaio 1956.
Su questo punto è sufficiente constatare che la Barge, in virtù del testamento, è l'unica persona sulla quale, per volontà del testatore, devono gravare tutti gli oneri, le passività e i debiti dell'impresa. E per quanto riguarda la cessione dell'attivo dell'impresa, che si assume effettuata dalla ricorrente il 4 febbraio 1958 nei confronti del proprio padre e del fratello, entrambi amministratori della società Ferriere di Borgaro, ritengo che l'Alta Autorità non debba tenerne conto: si tratta di rapporti di diritto privato, posti in essere d'altronde dopo la cessazione del sistema di perequazione, e che non sono tali da privare la Barge della sua qualità di rappresentante legale dell'impresa A. Leone, debitrice del contributo relativo al rottame d'acquisto consumato per le esigenze dell'impresa stessa. Del resto, nella sua replica la ricorrente si rimette su tale punto alla saggezza della Corte.
Esaminerò ora, seguendo l'ordine del ricorso, i mezzi relativi all'illegittimità delle decisioni generali: in seguito prenderò in considerazione quelli che attengono direttamente alle decisioni impugnate.
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A. |
L'Alta Autorità sostiene nella sua comparsa di risposta che l'eccezione di illegittimità è inammissibile, a causa di una pretesa acquiescenza della ricorrente alle decisioni generali, acquiescenza deducibile dal suo comportamento. Da un lato, ella avrebbe infatti ceduto fin dal 1956 alla società Ferriere di Borgaro tutto il passivo della A. Leone, compreso il debito di perequazione, che ascendeva a L. 40.435.466, di cui la Borgaro si assumeva l'accollo; dall'altro, proponendo dinanzi alla Corte un ricorso (8-61) con il quale chiedeva il risarcimento dei danni da essa subiti «per aver dovuto vendere la propria produzione siderurgica senza aver potuto porre a carico degli acquirenti il contributo di perequazione in seguito addebitatole», la ricorrente avrebbe riconosciuto l'esistenza del debito e implicitamente rinunciato a contestarne il fondamento. Signori, confesso di non capire molto bene questa eccezione sulla quale del resto l'Alta Autorità non ha più insistito nella fase orale del procedimento. In effetti, l'acquiescenza in questione, una volta riconosciuta esistente, dovrebbe coinvolgere lo stesso debito di perequazione. Non vedo allora perché ne risulterebbe escluso solo il diritto di denunciare l'illegittimità delle decisioni generali: essa infatti dovrebbe costituire ostacolo, necessariamente, a qualsiasi contestazione della legittimità delle decisioni individuali che fissano l'ammontare del debito di perequazione, cosa che la convenuta tuttavia non pretende. Quindi, una volta ammessa la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda le decisioni individuali, si deve permettere alla ricorrente, secondo la vostra giurisprudenza, di invocare sotto forma di eccezione qualsiasi mezzo fondato sull'illegittimità delle decisioni generali che sono servite di base a quelle individuali, ritualmente impugnate. L'eccezione di illegittimità riguarda :
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B. |
Rimangono le censure relative alle decisioni impugnate, in sé e per sé considerate. Di queste, una prima serie riguarda i controlli effettuati dalla Fiduciaire Suisse. La ricorrente sostiene in proposito :
Le convenuta ribatte, come sapete, che mancano i presupposti per prendere in considerazione la pretesa violazione dell'articolo 86, in quanto i controlli e gli accertamenti sono stati effettuati unicamente in base all'articolo 47, e non anche in base all'articolo 86: la Fiduciaire Suisse è stata semplicemente incaricata di raccogliere delle informazioni per conto dell'Alta Autorità. E quando la ricorrente ha presentato un parere del Campsider, ufficio regionale del meccanismo per l'Italia, da cui risultava che l'Alta Autorità aveva conferito alla Fiduciaire Suisse il compito di controllare i movimenti di rottame delle imprese a norma degli articoli 47 e 86 del Trattato, la convenuta si è limitata a rispondere di non essere responsabile delle iniziative del Campsider. A dire il vero, signori, tutta questa discussione mi sembra vana. L'articolo 47, secondo la vostra giurisprudenza, conferisce all'Alta Autorità la facoltà di raccogliere «tutte le informazioni necessarie all'adempimento della sua missione» e di «fare compiere gli accertamenti necessari». E nulla vieta che degli accertamenti siano effettuati in loco, ad opera di un ufficio contabile debitamente incaricato. Il ricorso all'articolo 86 e la necessità di osservare la procedura da esso prevista riguardano solo il caso in cui risulti necessario permettere agli agenti dell'Alta Autorità l'esercizio dei poteri coercitivi attribuiti agli agenti nazionali dalla legislazione tributaria (sentenza da 5 a 11-62 del 14 dicembre 1962, Racc. VIII, p. 861). Ora, nessuno ha sostenuto che gli agenti della Fiduciaire Suisse abbiano mai tentato di esercitare simili poteri coercitivi e si siano avvalsi delle prerogative riservate dalla legge agli agenti dell'amministrazione tributaria italiana. Il che esclude anche che essi dovessero redigere, in buona e debita forma, un «verbale» degli accertamenti effettuati. La seconda serie di censure attiene alla fondatezza delle basi di imposizione, quali sono state stabilite dalle decisioni impugnate. Sotto questo profilo, due sono gli elementi in contestazione :
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Concludo pertanto chiedendo che il ricorso venga respinto
e che le spese, data la loro natura, siano poste a carico della signora Barge.
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