Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 9 marzo 1962. # Meroni & C. ed altri contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio. # Cause riunite 21 a 26-61.

ECLI:EU:C:1962:8Eu Cjeu9 mar 1962

Testo completo

Conclusioni dell'Avvocato Generale

KARL ROEMER

9 marzo 1962

Traduzione dal tedesco

Signor Presidente, signori giudici,

Le cause riunite da 21 a 26-61 vertono sull'articolo 35 del Trattato; si tratta cioè di ricorsi per carenza. Essi traggono origine da lettere, sostanzialmente simili fra loro, inviate all'Alta Autorità rispettivamente il 4, l'8 ed il 9 settembre 1961. Con esse si lamentava che il rottame impiegato per produrre acciai speciali (Allegato III del Trattato) ed acciaio per getti fosse stato esentato dalla perequazione e si chiedeva che tutti, senza eccezione gli acquisti di rottame fossero assoggettati ai contributi.

Il 27 ottobre 1961 l'Alta Autorità rispondeva rilevando che i produttori di acciai speciali non erano stati affatto esentati dai contributi, mentre i produttori di acciaio per getti non sono soggetti alla perequazione, come previsto dalle decisioni 2-57 e 16-58. L'Alta Autorità motivava questa dispensa; le richiedenti venivano inoltre invitate a fornire più ampi ragguagli in merito alle esposte doglianze.

Con lettere rispettivamente del 14, 15 e 16 novembre 1961, le richiedenti sottoponevano nuovamente all'Alta Autorità le stesse questioni e ripetevano la richiesta che tutti indistintamente gli acquisti di rottame fossero assoggettati alla perequazione.

Dopodichè, l'8 e, rispettivamente, l'11 dicembre 1961, sono stati presentati alla Corte i ricorsi per carenza. Le domande sono concordemente dirette all'annullamento del silenzio-rifiuto dell'Alta Autorità di fronte alla richiesta delle ricorrenti tendente ad ottenere la revoca delle esenzioni dalla perequazione del rottame.

Dopo aver ricevuto notifica dei ricorsi, l'Alta Autorità ha sollevato in via incidentale, senza entrare nel merito, eccezione d'irricevibilità.

A sostegno essa ha dedotto :

Lo scopo reale perseguito dalle ricorrenti mediante l'azione per carenza è l'annullamento di determinate disposizioni delle decisioni generali 2-57 e 16-68, le quali disciplinano le esenzioni dalla perequazione. Il termine per impugnare questi provvedimenti è decorso: a nulla giova il tentativo di aggirare l'ostacolo mediante ricorsi per carenza.

Nella misura in cui le ricorrenti si riferiscono al periodo anteriore all'adozione delle decisioni 2-57 e 16-58, manca una regolare messa in mora dell'Alta Autorità, posto che nelle diffide non è stato chiesto che l'Alta Autorità, onde revocare le criticate esenzioni, emani decisioni individuali per il periodo dal 1o aprile 1954 al 31 gennaio 1957. Inoltre, non sono state adottate decisioni individuali di esenzione dalla perequazione, di guisa che non si può prendere in considerazione l'annullamento di decisioni siffatte.

A questo le ricorrenti hanno opposto, nelle loro memorie, che le eccezioni dell'Alta Autorità riguardano il merito della lite. Esse non avrebbero domandato il parziale annullamento delle decisioni 2-57 e 16-58. Inoltre, sarebbero comprese nella controversia anche le esenzioni concesse nel periodo antecedente l'emanazione di dette decisioni (cioè dal 1o aprile 1954 al 31 gennaio 1957).

Valutazione giuridica

A norma dell'articolo 91 del Regolamento, gli incidenti di procedura, quindi anche un'eccezione d'irricevibilità, possono essere definiti separatamente. Ciò è possibile solo a condizione che, per provvedere sulla questione incidentale, non si debba entrare nel merito, ed è consigliabile unicamente nei casi in cui la questione sia di facile soluzione.

Per quanto riguarda il termine per introdurre i ricorsi per carenza, il confronto delle date rilevanti (dal 4 al 9 settembre, da un lato; dall'8 all'11 dicembre, dall'altro) mostra che, tenuto conto dei termini relativi alla distanza, non vi sono obiezioni da fare. Anche l'Alta Autorità non critica il calcolo del termine intercorso fra diffida ed introduzione dei ricorsi. A suo avviso, la questione è se le domande non siano in realtà dirette all'annullamento parziale delle decisioni 2-57 e 16-58, non più direttamente impugnabili per decorso del termine.

Che le ricorrenti critichino espressamente le esenzioni dalla perequazione, previste dall'articolo 10, lettere b e d, delle decisioni 2-57 e 16-58, emerge chiaramente dalla lettera del 14 (e, rispettivamente, 15 e 16) novembre 1961, come pure dalle conclusioni dei ricorsi (pag. 36). In proposito va detto che, decorso il termine d'impugnazione, non è dato rimettere in discussione la validità di un provvedimento con l'espediente del ricorso per carenza (vedi sentenza nella causa 34-59, Racc. vol. VI, 1, pag. 220).

Non si deve tuttavia perdere di vista che le critiche delle ricorrenti non si esauriscono qui; è stato infatti chiesto anche l'annullamento di asserite esenzioni concesse nel periodo antecedente l'adozione della decisione 2-57.

L'Alta Autorità a ciò oppone l'irregolarità della diffida, in quanto non le sarebbe stato chiesto di emanare decisioni individuali di revoca, ma l'eccezione non è pertinente. Lo stesso si dica circa il rilievo che l'esenzione non si fonda su decisioni individuali.

A questo proposito, del resto, l'Alta Autorità non ha svolto una esauriente argomentazione. A mio avviso, però, la ricevibilità dei ricorsi va sempre esaminata d'ufficio.

A mio parere, i ricorsi sono irricevibili e ciò per i seguenti motivi: il ricorso basato sull'articolo 35 è ricevibile solo qualora il patitum e la causa petendi traggano origine da una previa richiesta, motivata e di uguale contenuto, rivolta all'Alta Autorità e rimasta senza esito. Il tenore delle lettere inviate all'Alta Autorità dalle ricorrenti non soddisfa questa condizione. Le ricorrenti vi lamentano in termini generali di essere state vittime di una discriminazione e non menzionano espressamente che la decisione 2-57. Il fatto che nel ricorso, a differenza del carteggio, vengano chiaramente precisati i periodi di tempo (cioè, dal 1o aprile 1954 al31 gennaio 1957 e dopo il 1o febbraio 1957) non può riparare l'indeterminatezza delle lettere di diffida.

L'irricevibilità dipende però anche da un'altra circostanza; i ricorsi sono diretti espressamente contro le decisioni 2-57 e 16-58, ma riguardano, implicitamente, anche le decisioni 13-58 e 14-58, strettamente connesse alle prime due, tanto da costituire con esse un tutto unico. Questi provvedimenti a loro volta si basano sulla decisione 14-55, alla quale vien fatto richiamo all'inizio della decisione 2-57, come pure su provvedimenti posteriori che essi erano destinati a prorogare. La struttura del sistema di perequazione — che doveva essere continuamente adattato alla mutevole realtà (situazione del mercato del rottame interno, di quello USA, situazione di mercato per i vari prodotti siderurgici, mutamenti nella tecnica produttiva, ecc.) — non poteva non avere come conseguenza, ad onta della fissazione di una data a partire dalla quale le decisioni dovevano avere effetto, la presa in considerazione agli effetti dei contributi di transazioni commerciali già avvenute; si può anzi affermare che questo effetto retroattivo fu voluto, in nome della parità di trattamento delle situazioni uguali determinatesi in periodi diversi.

Va inoltre rilevato che l'intera contabilità di perequazione fu avocata dall'Alta Autorità in seguito alle sentenze della Corte dell'anno 1958 e dovette essere rifatta prima che si potesse procedere alla chiusura dei conti. Sarebbe oltremodo iniquo permettere alle ricorrenti di criticare il primo periodo di esistenza del sistema di perequazione — cioè in realtà l'intero sistema, per tutta la sua durata — ad onta del fatto che esse ebbero notizia delle decisioni 2-57 e. 16-58 e le accettarono senza reclamare.

Vi propongo pertanto di accogliere l'istanza dell'Alta Autorità e di dichiarare irricevibili i ricorsi da 21 a 26-61, ponendo le spese a carico delle soccombenti.

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