Conclusioni dell'avvocato generale Roemer del 20 giugno 1960. # Regno dei Paesi Bassi contro l'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio. # Causa 25-59.

ECLI:EU:C:1960:29Eu Cjeu20 giu 1960

Testo completo

Conclusioni dell'avvocato generale

KARL ROEMER

20 giugno 1960

Traduzione dal tedesco

INDICE

Pagina
 

A — Introduzione

 

I — Gli anteffalti

 

II — Le conclusioni; mezzi ed argomenti delle parli

 

B — Considerazioni in diritto

 

I — Sulla applicabilità nella specie dell'art. 88

 

1. Il § 10 della Convenzione

 

2. L'art. 70, 3o comma

 

3. Risultato

 

II — Circa l'osservanza delle disposizioni procedurali dell'art. 88

 

1. Significato e scopo dell'art. 88

 

2. Le singole fasi della procedura nel presente caso

 

3. Se il Governo olandese abbia adottato provvedimenti per l'attuazione di una delle alternative prospettate dall'Alta Autorità

 

4. Violazione dell'obbligo di sentire gli Stati

 

C — Conclusioni finali

Signor Presidente, signori giudici

Le mie conclusioni concernono il ricorso del governo del Regno dei Paesi Bassi con il quale è stata impugnata una decisione dell'Alta Autorità. A sostegno della ricorrente sono intervenute cinque imprese olandesi.

A — INTRODUZIONE

Varie cause trattate recentemente davanti a questa Corte riguardavano questioni attinenti alla discriminazione nelle tariffe ferroviarie per merci e la constatazionè, fatta dall'Alta Autorità, che uno Stato membro era venuto meno agli obblighi ad esso imposti dal Trattato in detto campo (art. 88). Il presente giudizio ha del pari avuto origine da una siffatta constatazione dell'Alta Autorità nei, confronti del ricorrente; essa concerneva il trasporto di merci su strada e la pubblicazione delle tariffe di trasporto. Per brevità mi richiamo in proposito al testo della decisione 18-59.

I — Gli antefatti

La Commissione di esperti nominata ai sensi del § 10 della Convenzione ha esaminato la situazione dei trasporti di merci su strada nei sei paesi, con particolare riguardo alle tariffe e noli applicati ed alle condizioni di trasporto. All'inizio dell'anno 1956 essa presentava una relazione nella quale la maggioranza esprimeva l'opinione che fosse necessario stabilire l'obbligo di pubblicare o portare a conoscenza dell'Alta Autorità le tariffe di trasporto, i noli singoli e le condizioni generali e che la pubblicazione o comunicazione. all'Alta Autorità dovesse precederne l'applicazione. Gli esperti non erano tuttavia riusciti ad accordarsi sulle questioni principali. L'Alta Autorità inviava la relazione al Consiglio dei Ministri affinchè, sulla base di essa, si cercasse di stabilire una disciplina unitaria. In seno al Consiglio dei Ministri veniva costituita una Commissione la quale, come del resto il Consiglio, dibatteva là questione in numerose sedute senza però giungere ad un accordo su tutti i punti in discussione. Alla riunione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 1958 il Vicepresidente dell'Alta Autorità rendeva noto che la tedesca Wirtschaftsvereinigung Eisen — und Stahlindustrie, con lettera del 10 luglio 1958, aveva chiesto all'Alta Autorità d'istituire, in materia di trasporti di acciaio su strada nella Comunità, l'obbligo di pubblicare, prima della conclusione dei contratti di trasporto, le tariffe di trasporto, i noli singoli e le condizioni generali, diffidandola inoltre, a norma dell'art. 35 del Trattato C.E.C.A., ad adottare una decisione in tal senso basata sull'art. 88. Non avendo ottenuto dal Consiglio un parere univoco e non riuscendo a conciliare i vari punti di vista, il 12 agosto 1958 l'Alta Autorità inviava ai governi degli Stati membri delle lettere di uguale tenore. Non è necessario che io ripeta qui il contenuto della lettera inviata al Governo olandese; mi limito a citare la parte finale del punto 5), nel quale è detto :

«… l'Alta Autorità prega il Governo olandese

—

di notificarle, entro il 1o dicembre 1958, le misure che saranno state adottate a tale data nel settore dei trasporti su strada per conto terzi al fine di soddisfare, tenuto conto delle indicazioni che precedono, alle prescrizioni del Trattato e in particolare ai suoi artt. 2, 3, 4, 5, (60 e 70,

—

ovvero di trasmetterle, per la stessa data, le osservazioni che esso intenda formulare a titolo dell'art. 88, comma 1, seconda frase, del Trattato.»

Il Governo olandese rispondeva all'Alta Autorità il 29 novembre 1958, esponendo in una lettera il proprio punto di vista, e già nel successivo mese di dicembre emanava provvedimenti legislativi destinati, nelle sue intenzioni, a dare attuazione ad una delle tre discipline alternativamente imposte dall'Alta Autorità (vedi punto II, 3 c) della lettera dell'Alta Autorità in data 12 agosto 1958).

Senza consultare ulteriormente i governi, l'Alta Autorità ha adottato il 18 febbraio 1959 la decisione impugnata la quale, nei confronti del Governo olandese, è una decisione individuale.

II — Le conclusioni; mezzi ed argomenti delle parti

Il ricorrente e le intervenienti chiedono l'annullamento dell'intera decisione. Non ritengo necessario esporvi a questo punto particolareggiatamente i mezzi e gli argomenti delle parti. Il ricorrente e le intervenienti fanno valere anzitutto la violazione di forme essenziali, l'incompetenza dell'Alta Autorità e la violazione di varie importanti norme del Trattato.

B — CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Sarà necessario procedere all'esame parallelo della lettera dell'Alta Autorità in data 12 agosto 1958 e della decisione del 18 febbraio 1959, posto che la prima, nelle intenzioni dell'Alta Autorità, costituisce, sotto gli aspetti logico, procedurale e di diritto sostanziale, il preliminare della decisione impugnata.

I — Sulla applicabilità nella specie dell'art. 88

Sotto l'aspetto formale, la decisione impugnata si basa sull'art. 88 del Trattato il quale può essere applicato solo nel caso che si debba dare atto della violazione di un obbligo imposto dal Trattato. Esso non attribuisce invece all'Alta Autorità il potere di emanare provvedimenti su questioni rilevanti per il raggiungimento degli scopi del mercato comune. È perciò necessario stabilire se gli Stati membri avessero, in materia di pubblicazione delle tariffe, degli obblighi derivanti direttamente dal Trattato, senza bisogno di precisarli ora in tutti i particolari; qualora risulti che il Trattato non contiene in detta materia norme immediatamente applicabili, bensì soltanto norme programmatiche o direttive per ulteriori accordi, è chiaro che l'Alta Autorità non poteva applicare l'art: 88.

1. IL § 10 DELLA CONVENZIONE

A questo proposito ci si è richiamati al § 10 della Convenzione il quale prevede la stipulazione di accordi fra i governi per numerose questioni nel settore dei trasporti. A' norma del § 10, 1o comma, della Convenzione, una Commissione di esperti doveva essere incaricata di elaborare delle disposizioni — dirette al raggiungimento degli scopi enunciati nell'art. 70 in materia di trasporti di carbone e di acciaio — che avrebbero dovuto essere sottoposta ai Governi. Detta disposizione non e però una clausola di valore generale come si potrebbe ritenere considerando isolatamente il 1o comma; quali argomenti dovessero costituire oggetto degli accordi risulta dal complesso delle disposizioni del § 10 ed in ispecie dal 6o comma, vale a dire l'istituzione di tariffe dirette internazionali e l'armonizzazione dei noli e delle condizioni di trasporto di ogni genere. Si tratta di questioni diffìcili e complesse che concernono contemporaneamente più Stati, cosicché per risolverle non sono ovviamente sufficienti dei provvedimenti separati dei singoli Governi. Il problema della pubblicazione delle tariffe non è però menzionato in alcun luogo e non si può quindi ritenere che il § 10 della Convenzione prescriva di disciplinare mediante un accordo tale questione e per questo motivo manca un obbligo degli Stati derivante direttamente dal Trattato. Quando la questione della pubblicazione dei noli fu presa in esame dalla Commissione di esperti insieme a tutti gli altri problemi concernenti i trasporti, ciò avvenne perchè fu ritenuta desiderabile una disciplina concordata ed una soluzione il più possibile armonica di questo problema, non già perchè la pubblicazione fosse necessaria. Non appena fu evidente che i tentativi in tal senso eran falliti, l'Alta Autorità si ritenne obbligata a far valere gli obblighi imposti dal Trattato agli Stati membri.

2. L'ART. 70, 3o COMMA

Se ed in quale misura il Trattato imponga degli obblighi in materia di pubblicazione delle tariffe di trasporto, lo si deve stabilire in base all'art. 70, 3o comma, nel quale è detto :

«Le tariffe, i noli singoli e le condizioni generali di ogni specie, applicate ai trasporti di carbone c di acciaio nell'ambito di ciascuno Stato membro o fra gli Stati membri, vengono pubblicati o comunicati all'Alta Autorità.»

È degno di nota il fatto che l'art. 70, 3o comma, è redatto in forma dichiarativa («…vengono pubblicati o portati a conoscenza»), mentre in altre disposizioni del Trattato, qualora si tratti di un obbligo giuridico, si parla espressamente di obblighi.

Tuttavia, non soltanto le disposizioni nelle quali ricorre l'espressione «sono obbligati» hanno carattere imperativo e forza obbligatoria: l'obbligo può essere espresso chiaramente anche in altre forme. Basta dare un'occhiata alla Convenzione per accorgersi che in più di un caso per indicare degli obblighi giuridici viene usata la forma dichiarativa. Recentemente ancora questa Corte ha qualificato di norma giuridica il 1o comma dell'art. 70, nonostante le norme imperative ed i divieti siano generalmente redatti in altra forma.

Nell'elaborare il Trattato si dovette ben presto riconoscere che l'integrazione dei mercati carbosiderurgici sarebbe stata possibile soltanto se fosse stato consentito di uscire per determinate materie fuori da detto ambito e di proteggere il settore integrato dalle influenze di altri settori economici. In special modo ci si rese conto dell'importanza dei trasporti per il mercato carbosiderurgico — elevata incidenza delle spese di trasporto sul costo di produzione — e della conseguente necessità d'inserire nel Trattato delle disposizioni intese a disciplinare, direttamente o indirettamente, il settore dei trasporti. L'importanza ai fini del Trattato della pubblicità in detto settore fa escludere l'ipotesi che gli Stati contraenti si possano limitare in questa materia a semplici dichiarazioni di principio o scambi di vedute. Pare invece probabile che essi, qualora, come nel caso dell'armonizzazione e dell'istituzione di tariffe dirette internazionali, avessero ritenuto necessario un ulteriore accordo di attuazione, avrebbero formulato chiaramente eventuali riserve su un punto tanto importante ed avrebbero trattato l'intero argomento nella Convenzione.

Il richiamo all'art. 60 del Trattato, il quale stabilisce determinate garanzie per la fissazione dei limiti e delle modalità dell'obbligo di pubblicazione nel settore dei prezzi (consultazione del Comitato consultivo) — garanzie non previste dall'art. 70 — non è pertinente, giacché l'art. 70, 3o comma, non attribuisce all'Alta Autorità alcun potere di emanare norme.

3. RISULTATO

Sono quindi d'opinione che l'art. 70, 3o comma, contenga una norma immediatamente applicabile, non già soltanto programmatica. Detta disposizione è del resto tale da poter essere applicata senza bisogno di ulteriori accordi d'attuazione e poichè il Trattato non è direttamente applicabile alle imprese che non appartengono al settore carbosiderurgico, nel 3o comma si può ravvisare soltanto una prescrizione diretta ai governi degli Stati membri.

Con ciò ritengo dimostrato che, in linea di principio, l'Alta Autorità ha legittimamente fatto ricorso all'art. 88 onde ottenere l'adempimento degli obblighi stabiliti dall'art. 70 del Trattato.

II — Circa l'osservanza delle disposizioni procedurali dell'art. 88

L'art. 88 del Trattato contiene determinate norme procedurali che devono essere applicate prima dell'emanazione della decisione. In ispecie è stabilito che lo Stato deve essere posto in condizione di presentare le sue osservazioni.

Il Governo olandese lamenta la mancata osservanza di tale disposizione, affermando di essersi dichiarato disposto, e di avere iniziato, ad attuare una delle alternative indicate nella lettera dell'Alta Autorità in data 12 agosto 1958, vale a dire di aver adempiuto agli obblighi impostigli dal Trattato. L'Alta Autorità avrebbe successivamente modificato in modo rilevante la propria interpretazione degli obblighi testé menzionati e, partendo da tale nuovo punto di vista, avrebbe adottato, senza interpellare nuovamente gli Stati, la decisione del 18 febbraio 1959 nella quale viene dato atto che gli Stati membri, quindi anche i Paesi Bassi, sono venuti meno ai loro obblighi. Questa constatazione sarebbe stata fatta in forma uguale per tutti, nonostante i Paesi Bassi si trovassero, rispetto ad altri Stati, in una posizione giuridica speciale.

1. SIGNIFICATO E SCOPO DELL'ART. 88

Prima di entrare in argomento mi sia lecito fare alcune osservazioni sul significato e sullo scopo dell'art. 88. A mio parere, questa disposizione ha fra l'altro lo scopo di permettere che il Trattato venga interpretato in modo unitario ed autorevole. Qualora insorga un dubbio od una contestazione circa disposizioni del Trattato concernenti il comportamento degli Stati membri, la Corte di Giustizia deve eliminare il dubbio o dirimere la controversia dichiarando in modo vincolante quale fra le tesi contrapposte sia aderente al diritto. La Corte può però pronunziarsi soltanto se richiestane e ciò può avvenire, dal punto di vista procedurale, in vari modi: o l'Esecutivo concreta la propria interpretazione della questione controversa in una decisione la quale può essere impugnata davanti alla Corte dallo Stato interessato oppure l'Esecutivo stesso adisce la Corte di Giustizia. Il primo sistema è stato seguito nel Trattato C.E.C.A., mentre il secondo è stato adottato nella C.E.E., in perfetta armonia con l'effettuata limitazione dei poteri amministrativi della Commissione. Lo scopo fondamentale è in ambedue i casi lo stesso: devono essere posti in chiaro gli obblighi imposti dal Trattato agli Stati membri, i quali obblighi, secondo l'Esecutivo, sussistevano prima della procedura di accertamento e perciò non hanno trovato il loro fondamento in un atto compiuto dall'esecutivo soltanto nel corso di detta procedura. Il compito dell'Alta Autorità e della Commissione consiste nel ricondurre — mediante una decisione — in modo vincolante sotto determinate norme del Trattato una data fattispecie (il comportamento di uno Stato) allo scopo di rendere possibile il controllo giurisdizionale di tale sussunzione, di tale interpretazione del Trattato.

Quando i Trattati prescrivono che lo Stato interessato, prima della constatazione dell'Esecutivo la quale precede immediatamente il procedimento giudiziario, venga posto in condizione di presentare le sue osservazioni, ciò ha un duplice significato. In primo luogo lo Stato interessato deve poter trattare ed eventualmente giustificarsi, poichè non è escluso che la sua opinione si basi su argomenti migliori e tali da convincere anche l'Alta Autorità oppure che particolari circostanze di fatto, ignote all'Alta Autorità od ad essa solo parzialmente note, giustifichino il comportamento dello Stato. La controversia interpretativa viene composta in tal caso senza intervento della Corte. — In secondo luogo lo Stato deve avere anche la possibilità di adempiere i suoi obblighi rendendo in tal modo superfluo il giudizio o l'applicazione di sanzioni. Infatti, l'altro scopo dell'art. 88 è quello d'indurre lo Stato moroso a comportarsi in un determinato modo, non già quello di punire un'infrazione compiuta in passato. L'art. 88 sostituisce agli atti esecutivi che l'Alta Autorità può compiere nei confronti delle imprese ma non nei confronti degli Stati, la dichiarazione, avente effetti sul piano politico, che uno Stato si è comportato in modo contrario al Trattato.

2. LE SINGOLE EASI DELLA PROCEDURA NEL PRESENTE CASO'

Le censure del Governo olandese vanno esaminate anzitutto sotto il profilo del secondo scopo sopramenzionato. A questo punto occorre vagliare attentamente la lettera dell'Alta Autorità in data 12 agosto 1958 e la risposta del Governo olandese in data 29 novembre 1958 come pure la decisione impugnata. Appare subito che l'Alta Autorità, nella lettera del 12 agosto, ha interpretato l'art. 70, 3o comma, in modo diverso che nella decisione del 18 febbraio 1959. La lettera enumera tre possibili modi di adempiere l'obbligo di pubblicazione :

a)

l'autorità nazionale competente pubblica una tariffa e ne impone l'osservanza alle imprese di trasporto;

b)

l'autorità nazionale competente prescrive ai vettori di pubblicare o di comunicare all'Alta Autorità le tariffe da essi fissate ;

c)

in difetto di tali tariffe, o qualora queste prevedano prezzi minimi o massimi, i noli e le condizioni di trasporto vengono comunicati all'Alta Autorità subito dopo la conclusione di ciascun contratto di trasporto.

Viceversa la decisione del 18 febbraio offre agli Stati due soli modi alternativi di adempiere i loro obblighi :

a)

gli Stati devono pubblicare tariffe, noli singoli e condizioni generali ed imporne l'osservanza alle imprese;

b)

i Governi devono prescrivere alle imprese di pubblicare o di comunicare all'Alta Autorità le tariffe, i noli singoli e le condizioni generali che esse hanno deciso di applicare. L'Alta Autorità terrà le tariffe ecc. a disposizione dei produttori, degli acquirenti e dei consumatori.

Nella risposta alla lettera dell'Alta Autorità in data 12 agosto 1958 il Governo olandese rese 'noto di esser pronto a garantire l'attuazione del Trattato C.E.C.A., per quanto concerne i trasporti su strada per conto di terzi, di carbone e di acciaio, disponendo affinchè i contratti di trasporto riguardanti le merci per le quali il Trattato prevede l'obbligo di pubblicazione venissero portati a conoscenza dell'Alta Autorità, tramite le autorità olandesi, subito dopo la stipulazione. In conformità a tale dichiarazione venne emanato il 24 dicembre 1958 un decreto reale, destinato ad integrare il decreto reale del 16 gennaio 1954, il quale stabilì quanto segue :

«I concessionari (cioè i vettori) devono fornire al Ministero ed agli uffici da questo incaricati le necessarie informazioni, ivi compresi i particolari finanziari dei ttrasporti di determinate merci. Gli uffici devono mantenere segrete tali informazioni.»

3. SE IL GOVERNO OLANDESE ABBIA ADOTTATO PROVVEDIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI UNA DELLE ALTERNATIVE PROSPETTATE DALL'ALTA AUTORITÀ

In merito a questi incontestati provvedimenti del Governo olandese l'Alta Autorità sostiene che, tenuto conto delle riserve del Governo stesso — in primo luogo circa il segreto sulle informazioni fornite — non si può parlaré di attuazione di una delle alternative contenute nella lettera del 12 agosto, mentre la ricorrente afferma di non aver formulato alcuna espressa riserva circa il segreto e che d'altronde detta lettera non lo esclude affatto.

Le accennate questioni sono a mio parere di notevole rilevanza. Infatti, se risultasse che il Governo olandese si è realmente dichiarato disposto ad accedere al punto di vista dell'Alta Autorità nei suoi punti essenziali — i particolari non hanno importanza — la controversia interpretativa fra l'Alta Autorità ed il Governo olandese sarebbe stata sostanzialmente risolta nella sua forma originaria, ai sensi dell'art. 88, 1o comma, 1o inciso, 2a . parte, senza bisogno di una decisione dell'Alta Autorità.

Dopo una siffatta composizione della controversia, cioè una volta raggiunto l'accordo su una determinata soluzione ritenuta dall'Alta Autorità aderente al Trattato, questa può senza dubbio mutare l'opinione che è riuscita a far accettare, dato che nelle controversie ai sensi dell'art. 88 si tratta soltanto di pareri giuridici, di interpretazioni, non già di atti amministrativi compiuti dall'Alta Autorità per applicare o definire delle disposizioni del Trattato. Viceversa l'Alta Autorità non può, trascurando detto accordo, valersi a guisa di fondamento per la prosecuzione della procedura delle restanti interpretazioni alternativamente imposte. In altre parole, essa non può scartare, con effetto retroattivo, l'interpretazione che fino a quel momento essa e lo Stato hanno ritenuto accettabile. Qualora muti, come è accaduto, la propria opinione essa è tenuta a riaprire la controversia interpretativa rendendo noto il proprio nuovo, più ristretto, punto di vista ed osservando tutte le norme di procedura. Essa non può basarsi su atti procedurali relativi ad una controversia avente diverso oggetto. In ispecie si deve esigere dall'Alta Autorità che essa dia nuovamente allo Stato la possibilità di esprimersi e di procedere all'adempimento, dato che esso non ha avuto fino a quel momento alcun motivo di prendere posizione sul mutato punto di vista dell'Alta Autorità, vale a dire di esprimere il proprio parere giuridico su di esso ed eventualmente di adottare provvedimenti in conformità.

Nella specie, i fatti rilevanti sono i seguenti: mentre nella decisione del 18 febbraio 1959, art. 2 a), seconda alternativa, è detto chiaramente che le tariffe, i noli singoli e le condizioni generali comunicate vengono messe a disposizione dei produttori, ecc., la lettera dell'Alta Autorità in data 12 agosto 1958, nell'esporre i possibili modi alternativi di adempiere il Trattato, al punto 3 c) non accenna a ciò. D'altra parte l'Alta Autorità all'inizio della lettera afferma che gli obblighi di cui all'art. 70, 3o comma, devono essere adempiuti in modo da garantire il buon funzionamento del mercato comune in conformità alle restanti disposizioni del Trattato, soprattutto gli artt. 45, 60, 70, 1o e 2o comma, e pone in evidenza che deve essere data ai produttori ed ai consumatori la possibilità di prendere conoscenza delle tariffe, dei noli singoli e delle condizioni generali. Questa conoscenza sarebbe necessaria per accertare le discriminazioni e troverebbe la sua giustificazione nelle disposizioni del Trattato in materia di prezzi (determinazione del prezzo di vendita, allineamento a norma dell'art. 60, n. 2 b). Si può dire che l'Alta Autorità ha fatto conoscere con questo che, a suo parere, il segreto sulle informazioni ricevute in materia di tariffe sarebbe contrario al Trattato, ma al tempo stesso non si può affermare che essa si sia espressa in modo assolutamente chiaro, soprattutto facendo un raffronto con la decisione del 18 febbraio 1959.

Nella lettera di risposta del 29 novembre 1958 il Governo olandese, dopo essersi dichiarato nel complesso pronto ad adempiere il Trattato attuando una delle tre alternative prospettate dall'Alta Autorità, dice testualmente :

«Allo scopo di evitare malintesi, va rilevato inoltre che il Governo, olandese crede di poter contare sul fatto che l'Alta Autorità manterrà segrete le informazioni ricevute, come già viene praticato per i contratti relativi al trasporto di merci per ferrovia portati a sua conoscenza.»

Tenendo conto delle circostanze di questa fase delle trattative, non si può ravvisare nella frase citata una riserva del Governo olandese tale da impedire un accordo di massima fra le due parti. L'osservazione del Governo olandese non concerne il comportamento futuro del governo stesso, nel senso che esso venga fatto dipendere dalla risposta dell'Alta Autorità, bensì il comportamento che si ci aspetta dall'Alta Autorità una volta che le siano state inviate le informazioni richieste. Il decidere su quest'ultimo comportamento è compito dell'Alta Autorità, non già del Governo olandese, nel contesto dell'adempimento degli obblighi imposti dal Trattato.

L'inciso «il Governo olandese crede di poter contare sul fatto» va inteso nel senso che ci si aspetta dall'Alta Autorità una risposta, a meno che l'assenso non risulti dal silenzio. Dal riferimento alla disciplina, introdotta d'accordo con l'Alta Autorità, in materia di trasporti di merci sulle ferrovie olandesi — comunicazione all'Alta Autorità degli accordi tariffari speciali — è facilmente desumibile il desiderio del Governo olandese di giungere ad una intesa. Infine, nell'ultima parte della lettera il Governo olandese si è dichiarato pronto ad intavolare trattative in merito al desiderio dell'Alta Autorità di modificare le modalità di comunicazione dei noli e delle condizioni di trasporto. Stando così le cose, il comportamento del Governo olandese in detta occasione — le tesi successivamente sostenute in causa da esso non hanno rilevanza ai fini della risoluzione della questione procedurale di cui trattasi — mostra chiaramente la buona disposizione del Governo stesso a dirimere la controversia nel senso voluto dall'Alta Autorità. Il Governo aveva perciò diritto di ritenere che la prosecuzione della procedura di cui all'art. 88, ed in ispecie la constatazione mediante decisione della violazione degli obblighi imposti dal Trattato, fosse da escludersi.

Il Governo olandese non aveva alcun motivo di prendere in considerazione altri provvedimenti prospettati nella lettera del 12 agosto — e che in seguito costituirono l'oggetto esclusivo della decisione del 18 febbraio 1958 — nè di mettere in campo argomenti contro di essi: dopo la scelta fatta non aveva inoltre alcuna possibilità di attuarli.

4. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI SENTIRE GLI STATI

Poichè successivamente l'Alta Autorità, senza ulteriori consultazioni con i governi, vuoi cedendo alle pressioni di un altro governo, o di una associazione, vuoi anche per considerazioni fatte spontaneamente, si discostò dal proprio originario punto di vista — al quale il Governo olandese era pronto ad aderire — e poiché inoltre, in base a detta nuova opinione, adottò una decisione ai sensi dello art. 88, non si può fare meno di elevare nei suoi confronti la censura di violazione di forme essenziali: essa ha illegittimamente omesso di porre il Governo olandese in condizione di manifestare il proprio punto di vista sul nuovo atteggiamento assunto dall'Alta Autorità. Per quanto spiacevoli possano esserne le conseguenze, sia per la procedura iniziata, sia per l'Alta Autorità, sia infine per la Comunità — ripetizione della procedura, perdita di tempo — e per quanto formalistica possa apparire detta censura dopo il chiarimento delle rispettive posizioni intervenuto in corso di causa, la Corte, la quale nella sua veste di tutore del diritto deve sindacare anche il rispetto delle norme procedurali, non può a mio parere fare altro che dare atto di detta violazione.

C — CONCLUSIONI FINALI

Con questo viene meno il fondamento dell'intera decisione. Non è perciò il caso di prendere in esame gli altri argomenti del ricorrente, nè di stabilire se l'interpretazione del Trattato fatta dall'Alta Autorità sia esatta dal punto di vista sostanziale. Non nego che in questo modo resti insoluta l'importante questione giuridica ed economica, se gli Stati, per adempiere il Trattato in materia di prezzi (art. 60, 2 b), siano tenuti ad introdurre per i trasporti di merci su strada delle tariffe delle quali sia obbligatoria la pubblicazione.

L'Alta Autorità, qualora ritenga che la disciplina da essa prospettata deve essere istituita, può però ricominciare la procedura di cui all'art. 88, osservando le norme procedurali sopra menzionate.

Concludendo, propongo alla Corte di accogliere il ricorso del governo del Regno dei Paesi Bassi, di annullare la decisione dell'Alta Autorità e di porre a carico di questa le spese di causa, ivi comprese quelle relative agli intervenienti.