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CH_VB_001Ch Vb21 giu 1985Apri la fonte →
Interpellation Bonny 1264 N 21 juin 1985 dall'articolo 78 cpv. 1 lettera a, se esse risultano troppo rigorose per i concessionari delle regioni di confine». Fu così possibile rinviare l'applicazione delle limitazione temuta fino al 31 dicembre 1985. 4. Evoluzione in atto e prospettive: II 6 dicembre 1984 il Presidente della Repubblica emanava il decreto legge n. 807 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (onore- vole Craxi) e del Ministero delle P e T (onorevole Gava) con le «disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotele- visive». Il decreto è poi stato approvato (il 4 febbraio u. se.) dalle due Camere entro i termini di legge (2 mesi). Questo decreto è un passo molto importante verso la regola- rizzazione della situazione in Italia in questo settore. In particolare viene ribadito il monopolio dello Stato nel campo radiotelevisivo (art 1, cf r. 1 ) e si rinvia ad una legge generale, 'da preparare, la disciplina dell'emittenza privata (art. 1 cfr. 5). Si istituzzionalizza il piano nazionale delle frequenze con assegnazione prioritaria per l'emittenza pubblica e l'attribu- • zione di quelle rimanenti alla emittenza privata (art. 2). Si dispone che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, cioè entro il 6 giugno, dovrà esserci l'approvazione della legge generale (art. 3). Inoltre gli attuali gestori di emittenti private sono tenuti a notificarsi spontaneamente, fornendo i dati tecnici e anche amministrativi della loro ^società, entro 60 giorni (art. 4). Per quest'ultima operazione è poi successivamente stata accordata una deroga di altri 30 giorni, per cui entro il 6 marzo dev'essere in sostanza completato l'inventario di tutte le attuali emittenti. Nel frattempo il ministro Gava (P+T) ha presentato e ha fatto approvare, a larga maggioranza, dal Consiglio dei ministri (Governo) il testo della citata legge generale che disciplina definitivamente tutto il settore. Questo testo sta ora seguendo l'iter di consultazione presso i partiti politici e presso le cerehie interessate. Questo progetto tiene esplicitamente conto degli accordi internazionali sottoscritti ed applica tutte le disposizioni in essi contenuti; in particolare subordina all'obbligo di una concessione o di un'autorizzazione l'esercizio delle emit- tenti private. Ciò fa sì che prima di rilasciare delle concessioni o delle autorizzazioni, l'Amministrazione PT italiana intende, con- formemente a quanto previsto dalle norme internazionali, procedere al coordinamento tecnico con i paesi confinanti. Ne consegue che i problemi oggi esistenti illustrati nei capitoli precedenti verranno così finalmente risolti e tutto rientrerà nell'assoluta regolarità. Se tutto procederà senza ostacoli (stabilità del Governo) e se le varie opposizioni non renderanno inoperanti gli articoli per noi più importanti e determinanti, entro il 6 giugno p.v. la legge dovrebbe essere varata. È ovvio che la fase successiva e quindi l'applicazione della legge, richiederà un certo tempo e che dovranno essere affrontati problemi pratici di non facile soluzione. Occorre perciò accordare agli organi preposti all'esame delle richie- ste, alle procedure di coordinamento internazionale, di asse- gnazione delle frequenze e di rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni, un ragionevole tempo di realizzazione. Tuttavia per quanto ci concerne, il varo delle legge dovrebbe già di per sé costituire l'elemento determinante pertranquil- lizzare la nostra autorità federale sulla determinazione e i reali intendimenti del legislatore italiano e dovrebbe perciò bastare per rivedere la sua posizione in materia. 5. Conclusione: In considerazione di quanto illustrato sopra, da parte nostra reputiamo che sarebbe certo inoppor- tuno applicare, il 1 gennaio 1986, le disposizioni limitative dell'articolo 78 cpv. 1 lettera a dell'OTT 1/17 agosto 1983, sulla LTT del 14 ottobre 1922. Sarebbe infatti assai impopo- lare, proprio quando finalmente in Italia ci si sforza di regolarizzare una situazione sfuggita di mano in 10 anni die assenza legislativa, adottare misure che puniscono, in defi- nitiva, solo la nostra utenza e l'imprenditore svizzero che in perfetta buona fede ha effettuato investimenti non trascura- bili. D'altra parte è assai improbabile che entro il 31 dicembre 1985 il Ministero PT italiano riesca a legittimare la posizione di oltre 10 000 emittenti private italiane e che quindi i con- tenziosi con la Svizzera siano già risolti. Un'ulteriore deroga di almeno altri due anni sembrerebbe perciò essere, al momento, la decisione politica più opportuna e più adatta alla circostanza. A dipendenza dell'evoluzione indicata nel presente esposto, si chiede al lodevole Consiglio federale di voler prorogare almeno di altri due anni l'entrata in vigore delle disposizioni limitative dell articolo 78 cvp. 1 lettera a della ÒTT e di avviare i passi diplomatici con il governo italiano, non appena la legge sarà entrata definitivamente in vigore, allo scopo di far accelerare le procedure per l'attribuzione delle frequenze internazionali. Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 29. Mai 1985 Dichiarazione scritta del Consiglio federale del 29 maggio 1985 II Consìglio federale è disposto ad accettare il postulato. Überwiesen - Transmis #ST# 84.927 Interpellation Bonny Institut universitaire de hautes études internationales, Genf Institut universitaire de hautes études internationales, Genève Wortlaut der Interpellation vom 13. Dezember 1984 Seit einiger Zeit kämpft das Institut universitaire de hautes études internationales (HEI) mit Schwierigkeiten. Diese haben sich im Laufe des Jahres 1984 im Zusammenhang mit der Demission seines Direktors, der noch nicht sehr lange im Amt war, verschärft. Das HEI ist eine Institution, die unter der Führung überra- gender Persönlichkeiten wie Prof. Rappard und Prof. Frey- mond weltweit einen hervorragenden Ruf genoss und viel zum internationalen Ansehen der Schweiz beigetragen hat. Es ist und wird keine leichte Aufgabe sein, angesichts der derzeitigen Schwierigkeiten den früheren hohen Standard wieder zu erreichen und zu bewahren. Die Eidgenossen- schaft ist zwar neben Kanton und Republik Genf, Stadt Genf und weiteren Kreisen blosser Mitträger des HEI. Ich bin aber der Meinung, dass angesichts der aussenpolitischen Bedeu- tung und Ausstrahlung dieses Instituts der Eidgenossen- schaft in dieser Sache eine Verantwortung zufällt, die in geistiger und politischer Beziehung über den rein finanziel- len Anteil des Bundes hinausgeht. Ich bitte den Bundesrat, folgende zwei Fragen zu beant- worten:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Postulato Salvioni Italienische Privatsender. Empfang über Gemeinschaftsantennen Postulato Salvioni Chaînes privées italiennes. Télédistribution Postulato Salvioni Emittenti private italiane. Filodiffusione In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1985 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 17 Séance Seduta Geschäftsnummer 85.371 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 21.06.1985 - 08:00 Date Data Seite 1263-1264 Page Pagina Ref. No 20 013 519 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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