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CH_VB_001Ch Vb5 ott 1984Apri la fonte →
Motion Carobbio 1406 N 5 octobre 1984 #ST# 84.395 Mozione Carobbio Anlagefonds. Gesetzesänclerung Fondi di investimenti. Modifica della legge Fonds de placement. Modification de la loi Wortlaut der Motion vom 22. März 1984 Der Bundesrat wird ersucht, die Vorarbeiten für eine Ände- rung des Bundesgesetzes vom I.Juli 1966 über die Anlage- fonds und der dazugehörigen Verordnung vom 20. Januar 1967 in eie Wege zu leiten. Mit dieser Änderung soll der Grundsatz eingeführt werden, dass Immobilienanlagefonds nur in de: r Schweiz Gelder annehmen und Immobilienanla- gen tätigen dürfen. Testo della mozione del 22 marzo 1984 II Consiglio federale è pregato di avviare gli studi per la modifica della Legge federale sui fondi di investimento del 1° luglio 1966, nonché della relativa ordinanza del 20 gen- naio 1967, al fine di stabilire il principio secondo il quale i fondi di investimento immobiliare di diritto svizzero hanno possibilità di svolgere le proprie attività di raccolta dei fondi e di investimenti immobiliari limitatamente al territorio della Confederazione. Texte de la motion du 22 mars 1984 Le Conseil fédéral est prié de faire procéder aux études nécessaires pour modifier la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur les fonds de placement, ainsi que l'ordonnance y relative du 20 janvier 1967, aux fins d'établir le principe selon lequel les fonds de placement immobilier relevant du droit suisse ont la possibilité de recueillir des fonds et d'investir dans des immeubles seulement sur le territoire de la Confédéra- tion. Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Keine - Nessuno - Aucun Schriftliche Begründung - Motivazione scritta Développement par écrit La sorveglianza dei fondi di irvestimenti, compresi quelli immobiliari, si basa sulle disposizioni della Legge federale sui fondi di investimenti del 1° luglio 1966 e le relative ordinanze di esecuzione del 20 gennaio 1967 e del 13 gen- naio 1971 (ordinanza sui fondi di investimenti stranieri). Tale sorveglianza mira a garantire che il titolare di quote di investimento possa sempre in ogni momento revocare il mandato assegnato al fondo e esigere il rimborso del valore reale della quota sottoscritta. Ciò vale per tutti i fondi di investimento che operano in Svizzera compresi i fondi di investimenti immobiliari, anche se la realizzazione dei beni immobili per assicurare il rimborso delle quote richiesto non è sempre così facile, come nel caso dei fondi di investimenti mobiliari. Questo soprattutto quando le liquidità del fondo non sono sufficienti per rimborsare subito le quote. Tale situazione risulta ulteriormente aggravata nel caso in cui ci si trovi davanti a un fondo di investimento immobiliare, con sede in Svizzera, quindi soggetto al diritto svizzero, ma che raccoglie i fondi e piazza i suoi investimenti all'estero, come è il caso del Fondo Europrogramma Internazionale, serie 69 con sede a Lugano che agisce essenzialmente in Italia. La situazione del fondo, l'andamento degli investi- menti, la valutazione dei valori venali degli immobili che devono servire da base di calcolo per il valore di inventario delle quote dipendono da situazioni che sono difficilmente controllabili dalle autorità di controllo svizzere. La situa- zione finanziaria del fondo dipende essenzialmente dall'an- damento del mercato immobiliare del paese straniero di investimento. Tale stato di cose fa sì che il controllo dell'atti- vità di simili fondi immobiliari, di diritto svizzero, ma ope- ranti all'estero, è estremamente difficile per non dire impos- sibile. Alla luce di queste considerazioni, cosi come auspi- cato dal vicepresidente della Commissione federale delle banche nella conferenza stampa del 16 marzo 1984, si impone a nostro parere la revisione della Legge federale sui fondi di investimenti e relative ordinanze per limitare al territorio della Confederazione le possibilità di operare dei fondi di investimenti immobiliari. Questo a protezione di coloro che investono in detti fondi e per evitare ogni aggira- mento della legge e dei controlli delle autorità svizzeri. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 24. September 1984 Risposta scritta del Consiglio federale del 24 settembre 1984 Rapport écrit du Conseil fédéral du 24 septembre 1984 È esatto che il controllo da parte dello Stato dei fondi di investimento che operano investimenti immobiliari all'estero si urta a della difficoltà. Essendo priva di precise cono- scenze della situatione all'estero, la Commissione delle ban- che, nella sua veste di autorità di sorveglianza, può effettiva- mente solo limitatamente forgiarsi una propria opinione sulla sfruttabilità degli immobili del fondo o valutare le stime dei valori venali dal profilo della loro conformità. È pure poco soddisfacente il fatto che in ragione delle disposizioni monetarie estere non è sempre possibile trasferire in Sviz- zera le liquidità dei fondi. Senza alcun dubbio la situazione attuale non è soddisfa- cente, ma ciò non giustifica ancora alcuna modifica della legge. Se si considerano i numerosi e pertinenti problemi la cui soluzione esige provvedimenti a livello legislativo, biso- gna operare una selezione in funzione delle priorità. Nel caso in esame si deve quindi aspettare ancora un poco. Da quando è entrata in vigore la legge sui fondi di investimento, il numero dei fondi di investimento che possiedono immobili all'estero è fortemente diminuito. Nel 1967 ce n'erano ancora dieci, oggi ne rimangono due. La legislazione in vigore offre delle possibilità per migliorare la situazione. Ne risulta che a seconda delle circostanze dei singoli casi, per i nuovi fondi con investimenti immobiliari all'estero, l'autorità di sorveglianza potrebbe
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Mozione Carobbio Anlagefonds. Gesetzesänderung Mozione Carobbio Fonds de placement. Modification de la loi Mozione Carobbio Fondi di investimenti. Modifica della legge In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1984 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 84.395 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 05.10.1984 - 08:00 Date Data Seite 1406-1406 Page Pagina Ref. No 20 012 743 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
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