- Juni 1984 N
985
Postulat Pini
#ST# 84.354
Postulato Pini
Öffentliche Aufnahme fremder Gelder
Raccolta pubblica di fondi
Appels publics de fonds
Wortlaut des Postulates vom 13. März 1984
Der Bundesrat wird ersucht, einen Entwurf auszuarbeiten,
der die öffentliche Annahme fremder Gelder und die damit
zusammenhängenden, ausserhalb des Bankenbereiches
ausgeübten Tätigkeiten zur Anwerbung solcher Gelder, für
die es noch keine gesetzlichen Bestimmungen gibt, regle-
mentiert.
Testo del postulato del 13 marzo 1984
II Consiglio federale è invitato a elaborare un progetto ten-
dente a regolamentare la raccolta pubblica di fondi e le
relative attività extra-bancarie che la promuovono, le quali
attualmente non soggiacciono a nessuna normativa di
legge.
Texte du postulat du 13 mars 1984
Le Conseil fédéral est invité à élaborer un projet visant à
réglementer les appels publics de fonds ainsi que les acti-
vités extra-bancaires qui s'y rattachent et les suscitent, acti-
vités qui, à l'heure actuelle, -ne sont soumises à aucune
norme légale.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Cevey, de
Chastonay, Cotti Gianfranco, Giudici, Lüchinger, Petitpierre,
Riesen-Friburgo, Robbiani, Salvioni • (9)
Schriftliche Begründung
Sviluppo scritto - Développement par écrit
L'ultima revisione della legge sulle banche riafferma il prin-
cipio della protezione del pubblico nei confronti degli Enti
finanziari che promuovono la raccolta di denaro di terzi.
Tuttavia, sotto questo particolare aspetto, la raccolta pub-
blica di fondi promossa da Enti extrabancari, legislativa-
mente non soggiace a nessuna regolamentazione a livello
federale.
La promozione di questo tipo di investimenti, quasi sempre
a carattere speculativo e scarsamente garantiti nella loro
finalità, può avvenire, dunque, liberamente senza che per
altro venga richiesta, come succede per altre attività a carat-
tere finanziario, un'autorizzazione a livello operativo, né una
qualifica di identità e di competenza professionale. Al di
fuori della regolamentazione a cui, ad esempio, soggiac-
ciono gli Istituti bancari, la raccolta pubblica di fondi ha
assunto in Svizzera in questi ultimi anni una grande
ampiezza sorprendendo e seducendo la clientela potenziale
privata con un'intensa attività promozionale e pubblicitaria.
Il contatto con la clientela privata avviene sovente a porta a
porta o telefonicamente.
Il tipo di investimenti proposti è estremamente ampio e
riguarda, ad esempio, le borse valori delle merci (materie
prime), le pietre preziose (in particolare i diamanti), le oscil-
lazioni sugli interessi e sui tassi di cambio delle valute (una
vera e propria lotteria), le partecipazioni a utili previsti o
immaginabili relativi ai commerci effettuati tramite «con-
tainers» e altri valori che possono fluttuare a seconda delle
casualità e, dunque, già all'origine quantitativamente impre-
vedibili.
In questi ultimi anni abusi gravi nell'ambito di queste attività
finanziarie hanno dato adito a diversi procedimenti penali,
soprattutto in quei Cantoni che rappresentano oggi le prin-
cipali piazze finanziarie della Svizzera.
Sempre nel quadro di questa problematica, il 9 marzo 1980 il
Consigliere nazionale ticinese Darlo Robbiani aveva depo-
sto una mozione che chiedeva una regolamentazione delle
attività delle società che promuovono, appunto, la raccolta
pubblica di fondi per investimenti opzionali sulle materie
prime e sulle merci.
Nella sua risposta del 28 maggio 1980 il Consiglio federale,
rifiutando la mozione Robbiani, rilevava, fra l'altro, che la
legislazione sulle borse e la sorveglianza dello svolgimento
normale delle operazioni loro connesse sono da sempre
compito dei Cantoni, aggiungendo che finora le borse sviz-
zere dei valori e delle merci hanno riempito la loro missione
in modo soddisfacente. La risposta governativa all'atto par-
lamentare citato avvertiva inoltre che spetta ancora ai Can-
toni di esercitare un'azione preventiva agli illeciti denunciati
~e che il mezzo più adeguato a tale scopo consisterebbe
nell'introdurre un regime di permessi cantonali per lo svolgi-
mento di questo tipo di attività finanziarie.
Il postulante ritiene a questo punto necessario riportare
all'attenzione del Consiglio federale che il problema in que-
stione, proprio per i suoi aspetti particolari legati all'oppor-
tunità e alla casualità in cui avvengono le operazioni di
raccolta pubblica di denaro, difficilmente può trovare un
disciplinamento valido a livello cantonale.
A tal proposito le Magistrature penali interessate avvertono
che solo pochi Cantoni sarebbero in grado di provvedere a
medio termine con una legge per regolamentare queste
operazioni chiaramente speculative. Per di più, alcuni Can-
toni sarebbero costretti a dover creare una base costituzio-
nale oppure ad attendere l'esito di ricorsi al Tribunale fede-
rale in materia di rispetto delle libertà di commercio, come
già avvenne per il disciplinamento legislativo di settori ana-
loghi. Non sembra dunque opportuno incamminarsi verso
soluzioni cantonalistiche che avrebbero per effetto di creare
inevitabilmente dei vuoti legislativi all'interno della Svizzera
favorendo, infine, un'emigrazione di operatori scorretti dalle
zone controllate alle zone di vuoto legislativo. Sotto questo
aspetto, già ora, le Magistrature penali dei Cantoni più
colpiti dagli illeciti di queste pseudo società borsistiche
(Zurigo e Ticino in particolare) rilevano che molti operatori
scorretti hanno preferito agire sul territorio svizzero piutto-
sto che sul mercato finanziario della RFT o del Liechten-
stein, dove appunto vige il regime dell'autorizzazione.
Il postulante condivide pienamente le attuali preoccupazioni
delle Magistrature penali di fronte al dilagare degli illeciti
prodotti da questo tipo di attività finanziarie esenti da qual-
siasi regolamentazione e sottolinea l'urgente necessità di
proteggere il pubblico nei confronti di operatori scorretti in
un settore così rischioso come è quello della gestione e
dell'impiego di fondi altrui, la cui destinazione permane,
sotto ampi aspetti, incontrollata. Trattandosi inoltre di inve-
stimenti esteri, di evidente, alto rischio speculativo, le
recenti prescrizioni adottate dalla «Swiss Commodity Indu-
stry Association», tendenti a stabilire regole deontologiche
in questo particolare ramo delle operazioni finanziarie deri-
vanti dalla raccolta pubblica di fondi, malgrado la bontà
degli obiettivi prefissati, appaiono al postulante insufficienti
per prevenire gli abusi ricorrenti oggi denunciati dall'auto-
rità penale. Quantificati, questi abusi comportano annual-
mente perdite di denaro, investito sovente con troppa inge-
nuità dalla clientela privata, per un importo di circa 100
milioni. E forse non si tratta che della punta dell'«iceberg»,
in quanto nel giro sempre più ampio di questo tipo di affari
speculativi ingenti capitali pubblicamente raccolti cono-
scono zone oscure di destinazione difficilmente controllabili
a priori.
La clientela di questi operatori, che agiscono al di fuori di
qualsiasi regolamentazione giuridica, deve poter godere di
una protezione e di conseguenza l'esistenza di una norma-
tiva di legge a livello federale costituisce oggi uno strumento
necessario, oltre che urgente, per prevenire la criminalità
economica anche in questo specifico settore.
Nel nostro sistema giuridico svizzero, come giustamente si
ricorda in un documento all'intenzione del Consiglio di
Stato ticinese, non solo le attività condotte con fondi del
pubblico (attraverso banche, società finanziarie parabanca-
rie, fondi di investimento, agenti di borsa, collette, lotterie,
ecc.), ma anche le professioni che implicano un intenso
Postulat Neukomm
986
N 22 juin 1984
rapporto di fiducia con il pubblico (avvocato, notaio, fiducia-
rio, ecc.) sono sottoposte alla vigilanza statale (federale o
cantonale).
Non si vede, dunque, per quale ragione riguardo ad un
fenomeno le cui negative incidenze hanno ormai assunto
dimensioni nazionali, l'autorità federale non avverta la
necessità giuridica di intervenire attraverso una precisa nor-
mativa di legge che regoli questo particolare tipo di attività
finanziarie.
Il postulante ricorda, infine, che tutte le attività analoghe
soggiacciono a regolamenti di legge federale e non canto-
nale (vedi legge federale sulle banche e casse di risparmio e
sui fondi di investimento).
Le piazze finanziarie svizzere arrischiano grandemente di
essere compromesse nella loro immagine di corretta attività
proprio per la presenza crescente di procacciatori finanziari
che agiscono sulla buona fede dell'investitore svizzero o
estero senza molti scrupoli di carattere deontologico.
I procedimenti penali conclusi e in corso per illeciti legati a
questo tipo di attività sono tali e tanti da non aver dubbi
sull'opportunità di finalmente intervenire nel senso richiesto
dal postulato.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Dichiarazione scritta del Consiglio federale
Déclaration écrite du Conseil fédéral
II Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato.
Überwiesen - Transmis
#ST# 84.347
Postulat Kühne
Verkehrsmilch. Gehaltsbezahlung
Lait commercial. Paiement à la qualité
Wortlaut des Postulates vom 8. März 1984
Der Bundesrat wird eingeladen, gestützt auf Artikel 29
Absatz 1 des Landwirtschaftsgesetzes die Gehaltsbezahlung
der Verkehrsmilch einzuführen. Es ist ein System mit
Zuschlägen und Abzügen zu wählen. Den gehaltsbedingten
Produktionskostenunterschieden ist Rechnung zu tragen.
Texfe du postulat du 8 mars 1984
Le Conseil fédéral est invité à instituer, conformément à
l'article 29,1
er
alinéa, de la loi sur l'agriculture, le paiement
du lait commercialisé à la qualité. Il conviendra d'adopter un
système comportant des suppléments et des retenues. Le
coût de production variable selon la qualité du lait devra être
dûment pris en considération.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Bühler-Tschappina,
Bürer-Walenstadt, Cantieni, Columberg, Cotti Flavio, Dar-
bellay, Eppenberger-Nesslau, Frei-Romanshorn, Früh,
Geissbühler, Keller, Koller Arnold, Nef, Nussbaumer, Oehen,
Oehler, Ruckstuhl, Schmidhalter, Schnider-Luzern, Schny-
der-Bern, Segmüller, Steinegger, Tschuppert, Vetsch, Wan-
ner, Ziegler (26)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Gehaltsunterschiede bei der Verkehrsmilch bewirken
ungleiche Produktionskosten und ergeben bei der Verarbei-
tung namhafte Differenzen der Ausbeute.
Artikel 29 Absatz 1 des Landwirtschaftsgesetzes legt fest,
dass die Produktionskosten rationell geführter Betriebe
durch die Produktionspreise im Durchschnitt der Jahre
gedeckt werden müssen. Unterschiedlichen Produktionsko-
sten wird mit verschiedenen Massnahmen wie höhere Frei-
mengen für das Berggebiet bei der Verkehrsmilch, Zulagen
in der Siloverbotszone, Kostenbeiträge an Rindviehhalter im
Berggebiet, Flächenbeiträge usw. Rechnung tragen.
Die gehaltsbedingten Produktionsunterschiede werden in
keiner Weise ausgeglichen, obwohl sie recht bedeutend
sind.
Verschiedene Arbeiten ergeben, dass: 1 Kiloprozent Fett
einer Milchpreisdifferenz von 11 Rappen entspricht und 1
Kiloprozent Protein einer solchen von 7 Rappen. Das heisst,
dass beim heutigen Grundpreis für Verkehrsmilch die Pro-
duktionskosten pro '/o Prozent Fett 1,1 Rappen und pro Vio
Prozent Protein 0,7 Rappen betragen.
Unterschiedlicher Gehalt bewirkt ebenfalls eine entspre-
chende gute oder schlechte Ausbeute bei der Verarbeitung
der Milch, der über diese Grössenordnung hinausgeht.
Gehaltreiche Milch bleibt somit trotz des Zuschlages für die
Verwerter interessant. Zuschläge und Abzüge gleichen sich
aus. Eine Mehrbelastung der Milchrechnung ist nicht zu
erwarten.
Wer gehaltreiche Milch abliefert, erbringt einen bedeuten-
den Mehraufwand, der nicht entschädigt wird. Im Gegensatz
dazu Messen sich bedeutende Kostensenkungen erzielen,
wenn Tiere mit schwacher Gehaltveranlagung vermehrt in
der Zucht eingesetzt werden. Durch die Einführung der
Gehaltsbezahlung ist dieser Gefahr vorzubeugen und der
krassen Ungerechtigkeit zu begegnen. Dabei ist ein einfa-
ches System mit Zuschlägen und Abzügen zu wählen. Unter-
schiedliche Ansätze nach Rassen oder Genossenschaft las-
sen sich durch nichts begründen. Einzige Massstäbe kön-
nen nur die Produktionskosten und der Wert bei der Verar-
beitung sein. Für die Probenerhebung ist ein einfaches und
kostengünstiges System zu wählen.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates
Déclaration écrite du Conseil fédéral
Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen.
Überwiesen - Transmis
#ST# 83.927
Postulat Neukomm
Arbeitslosengesetzgebung. Ergänzung
Législation sur le chômage.
Dispositions complémentaires
Wortlaut des Postulates vom 8. Dezember 1983
Der Bundesrat wird eingeladen zu prüfen, ob nicht die
Arbeitslosengesetzgebung in dem Sinn zu ergänzen sei,
dass bei Arbeitslosigkeit im Anschluss an einen Unterbruch
der Erwerbstätigkeit von mehr als einem Monat zum Zweck
der Weiterbildung und Umschulung der volle Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung gewahrt bleibt.
Texte du postulat du 8 décembre 1983
Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y a pas lieu de
compléter la Loi fédérale sur l'assurance-chômage, de telle
manière que, l'indemnité de chômage soit acquise à un
demandeur d'emploi resté sans travail après avoir inter-
rompu son activité lucrative pendant plus d'un mois pour
parfaire sa formation ou se recycler sur le plan profes-
sionnel.
Mitunterzeichner - Cosignataires: Ammann-St.Gallen,
Bäumlin, Bircher, Borei, Bratschi, Braunschweig, Bundi,
Chopard, Christinat, Clivaz, Deneys, Eggenberg-Thun,
Eggli-Winterthur, Euler, Fankhauser, Fehr, Friedli, Gloor,
Hubacher, Jaggi, Lanz, Leuenberger Ernst, Leuenberger
Moritz, Longet, Meizoz, Mort, Nauer, Ott, Pitteloud, Rei-
mann, Renschier, Riesen-Freiburg, Robbiani, Rubi, Ruch-
Zuchwil, Ruffy, Stamm Walter, Stappung, Uchtenhagen,
Vannay, Weber-Arbon, Zehnder (42)
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Postulato Pini Öffentliche Aufnahme fremder Gelder
Postulato Pini Appels publics de fonds
Postulato Pini Raccolta pubblica di fondi
In
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Dans
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
III
Volume
Volume
Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
84.354
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum
22.06.1984 - 08:00
Date
Data
Seite
985-986
Page
Pagina
Ref. No
20 012 561
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