Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT
Berna, il 16 maggio 2019
Raccomandazione Secondo l’art. 14 della legge federale sulla trasparenza
in merito alla procedura di mediazione fra
X (richiedente)
e
Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR
I. L’incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza accerta quanto segue:
della SSR (ad esempio i contenuti online, il servizio teletext, informazioni associate ai programmi, offerta editoriale destinata all’estero), così come pure contro il rifiuto di accordare l’accesso ad un programma di radio e televisione svizzera e all’ulteriore offerta editoriale della SSR (art. 83 cpv. 1 della legge federale sulla radiotelevisione [LRTV; RS 784.40]). L’AIRR accerta se i contenuti redazionali contestati [...] hanno violato gli articoli 4, 5, 5a LRTV o il diritto internazionale pertinente, o se il rifiuto di accordare l’accesso è illegale (art. 97 cpv. 2 lett. a e b LRTV).” L’AIRR precisa poi che essa “non può sorvegliare in maniera generale l’attività della SSR, rispettivamente l’attività della RSI. La vigilanza generale nell’ambito del diritto dei programmi di radio e televisione incombe all’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM (art. 86 LRTV). [...] Si tratta manifestamente di direttive interne che non rivestono alcuna importanza per il controllo dell’AIRR dei casi individuali.” Infine l’autorità cita una procedura di ricorso pendente ribadendo che il documento richiesto non è mai stato pertinente a detta procedura. 6. Le ulteriori dichiarazioni del richiedente e dell’AIRR e i documenti presentati sono trattati, se necessario, nei considerandi seguenti. II. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza considera quanto segue: A. Nella forma: mediazione e raccomandazione secondo l’art. 14 LTras 7. Il richiedente ha presentato una domanda di accesso ai sensi dell’art. 6 LTras presso l’AIRR, la quale non ha potuto garantire l’accesso ai documenti richiesti. Il richiedente ha partecipato alla procedura preliminare di domanda di accesso e può quindi presentare una domanda di mediazione (art. 13 cpv. 1 let. a LTras). Nella sua domanda sostiene che la risposta dell’autorità non sia valida perché firmata da una sola persona (cfr. n. 3). Ciò non toglie che il documento non gli sia stato trasmesso. Non avendo ottenuto il documento, il presupposto di cui all’art. 13 cpv. 1 let. a LTras è adempiuto. 8. La domanda (art. 13 cpv. 2 LTras) è stata presentata all’Incaricato nella forma prevista (forma scritta semplice) ed entro i termini di legge (20 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità). 9. La procedura di mediazione può essere effettuata in forma scritta oppure orale (alla presenza di tutti gli interessati o di alcuni di essi), sotto la direzione dell‘Incaricato che ne decide le modalità. 1 Se la mediazione non ha successo oppure non si intravvede la possibilità di giungere ad una soluzione consensuale, l’Incaricato emana una raccomandazione fondata sulla propria valutazione della fattispecie ai sensi dell’art. 14 LTras. B. Nel merito 10. Secondo l’art 12 cpv. 1 dell’ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza; OTras; RS 152.31), l’Incaricato esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda. 11. L’AIRR è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’art. 57a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) poiché figura nell’Allegato 2 all’Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). È parte quindi dell’Amministrazione federale decentralizzata ai sensi dell’art. 7a cpv. 1 let. a OLOGA e come tale soggiace alla legge sulla trasparenza (art. 2 cpv. 1 let. a LTras). L’AIRR ha comunicato all’Incaricato che il documento richiesto non concerne una procedura pendente con il richiedente ai sensi della LRTV. L’art. 3 cpv. 1 LTras non è quindi applicabile.
1 Messaggio del 12 febbraio 2003 concernente la legge federale sulla trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras), FF 2003 1783.
2 sentenza TAF 1C_394/2016 del 27.9.2017. consid. 2.3. 3 sentenza TAF A-7235/2015 del 30.6.2016, consid. 5.4.
III. Considerato quanto precede, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza formula le seguenti raccomandazioni: 16. L’AIRR non può concedere l’accesso alle direttive-linee guida della SSR/RSI per la gestione dei reclami televisivi, poiché non ne è in possesso e le direttive non rappresentano un documento ufficiale ai sensi dell’art. 5 LTras. 17. Se non concorda con la presente raccomandazione, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa il richiedente può richiedere all’AIRR l’emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 5 PA (art. 15 cpv. 1 LTras). 18. L’AIRR pronuncia una decisione se non concorda con la presente raccomandazione (art. 15 cpv. 2 LTras). 19. L’AIRR pronuncia la decisione entro 20 giorni dalla ricezione della presente raccomandazione o dalla richiesta di decisione (art. 15 cpv. 3 LTras). 20. La presente raccomandazione è pubblicata. Per garantire la protezione dei dati personali dei partecipanti alla procedura di mediazione, il nome del richiedente è reso anonimo (art. 13 cpv. 3 OTras. 21. La presente raccomandazione è notificata mediante:
lettera raccomandata (R) con avviso di ricevimento a X
lettera raccomandata (R) con avviso di ricevimento a Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR Christoffelgasse 5 3003 Berna
copia (Posta B) Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM Rue de l’Avenir 44 2501 Bienne
Reto Ammann