Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT
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Berna, 19 giugno 2015
Raccomandazione
emanata secondo l’articolo 14 della legge federale sulla trasparenza
concernente la procedura di mediazione
Y (richiedente, terzo interessato ai sensi dell’art. 11 LTras)
e
l’Ufficio federale della migrazione (UFM) 1
e
X (richiedente l’accesso secondo l’art. 10 LTras)
I. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza accerta quanto segue:
1 Dal 1 o gennaio 2015: Segreteria di Stato della migrazione (SEM). 2 Assegnati i supplementi di prestazione per l’assistenza e la sicurezza negli alloggi per richiedenti l’asilo della Confederazione
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II. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza considera quanto segue: A. Nella forma: mediazione e raccomandazione secondo l’articolo 14 LTras 13. La richiedente è stata consultata conformemente all’articolo 11 capoverso 1 LTras. In qualità di terzo interessato, ha partecipato alla procedura preliminare della domanda d’accesso e può quindi presentare una domanda di mediazione (art. 13 cpv. 1 lett. c LTras). La domanda è stata presentata all’Incaricato (art. 13 cpv. 2 LTras) nella forma prevista (forma scritta semplice) ed entro i termini di legge (entro 20 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità). 14. La procedura di mediazione può essere effettuata in forma scritta oppure orale (alla presenza di tutti gli interessati o di alcuni di essi) sotto la direzione dell’Incaricato, che ne decide le modalità 3 . Se la mediazione non ha successo oppure se non si intravvede la possibilità di giungere a una soluzione consensuale, in virtù dell’articolo 14 LTras l’Incaricato emana una raccomandazione fondata sulla propria valutazione della fattispecie. B. Nel merito 15. Secondo l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza sul principio di trasparenza nell’amministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras; 152.31) l’Incaricato esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda. Nell’ambito della procedura di mediazione può così verificare se l’autorità ha trattato la domanda d’accesso in modo conforme alla legge. L’Incaricato verifica in particolare, nell’ambito di una domanda d’accesso, se l’autorità competente ha applicato correttamente le disposizioni concernenti i documenti ufficiali (art. 5 LTras), le eccezioni (art. 7 segg. LTras) e la protezione dei dati personali (art. 9 LTras). Negli ambiti in cui la legge sulla trasparenza conferisce alle autorità un certo potere di apprezzamento (ad esempio le modalità d’accesso a documenti ufficiali), può anche esaminare se la soluzione proposta dalle autorità è adeguata e proporzionale alle circostanze della fattispecie. Può inoltre formulare proposte nell’ambito della procedura di mediazione (art. 12 cpv. 2 OTras) oppure, se del caso, emanare una raccomandazione (art. 14 LTras) 4 . 16. Dopo aver esaminato i documenti richiesti (Rahmenvertrag e Objektvertrag), l’UFM è giunto alla conclusione che era necessario annerire unicamente le tariffe orarie, conformemente all’articolo 7 capoverso 1 lettera g LTras. 17. La richiedente ha chiesto che fossero «oscurate tutte le informazioni inerenti: prezzi, nome dei recapiti, elementi e fatti che hanno rilevanza per la sicurezza», ma non non ha esplicitamente invocato alcuna eccezione in virtù dell’articolo 7 e seguenti LTras. 18. Conformemente all’articolo 12 OTras, l’Incaricato esamina d’ufficio se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda e in particolare se sussistono elementi d’eccezione ai sensi dell’articolo 7 e seguenti LTras. L’Incaricato constata che nella fattispecie è opportuno valutare se i nomi di luogo nonché gli elementi e i fatti importanti sotto il profilo della sicurezza rientrino fra le eccezioni previste dall’articolo 7 capoverso 1 lettere c, g, h e in quale misura si applichi l’articolo 9 LTras.
3 FF 2003 1839. 4 CHRISTINE GUY-ECABERT, in: Brunner/Mader [Ed.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berna 2008, n° 8 ad art. 13.
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Eccezioni al principio di trasparenza in virtù dell’articolo 7 LTras 20. A sostegno della sua presa di posizione, la richiedente ha invocato il fatto che i documenti richiesti contenevano segnatamente «i nomi di luoghi, gli elementi e i fatti rilevanti dal profilo della sicurezza». Nella fattispecie l’autorità non ha considerato l’eccezione prevista dall’articolo 7 capoverso 1 lettera c LTras, secondo il quale il diritto di accesso può essere limitato, differito o negato se l’accesso a un documento ufficiale può compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera. «Questa eccezione riguarda in primo luogo le attività della polizia, delle dogane, dei servizi d’informazione e dell’esercito. [...] In virtù di questa disposizione si può dunque negare il diritto d’accesso a qualsiasi informazione la cui divulgazione incontrollata sia atta a compromettere la sicurezza pubblica» 6 . Permette inoltre di mantenere segrete misure destinate a tutelare, in circostanze straordinarie, la capacità d’azione del Governo, [...] nonché informazioni la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza di importanti infrastrutture o mettere in pericolo persone 7 . 21. La richiedente non ha reso verosimile in che modo la divulgazione dei nomi di luogo e degli elementi descritti come importanti dal profilo della sicurezza, pur non essendo nominati direttamente, potrebbero ledere effettivamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera. 22. Di conseguenza, considerato che dall’argomentazione della richiedente non si può desumere un rischio effettivo di pregiudizio, l’Incaricato accerta che l’UFM non ha ammesso, a giusta ragione, eccezioni in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera c LTras. 23. Secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera c LTras, «il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato [...] se può comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari». Il termine «segreti d’affari» non è definito né nella legge sulla trasparenza né nel relativo messaggio. Esso indica tuttavia che la concessione dell’accesso ad alcune informazioni non deve provocare distorsioni della concorrenza 8 . Non tutte le informazioni in possesso dell’amministrazione costituiscono un segreto, ma solo i dati essenziali la cui divulgazione alle imprese concorrenti potrebbe comportare una distorsione del mercato o privare l’impresa interessata di un vantaggio concorrenziale 9 . Vi è un segreto d’affari unicamente se la fattispecie soddisfa cumulativamente le condizioni seguenti: innanzitutto deve esistere un nesso tra l’informazione e l’impresa, in secondo luogo la fattispecie deve essere relativamente sconosciuta, in terzo luogo la persona vincolata al segreto vuole mantenere il segreto (interesse soggettivo) e, da ultimo, vi è un interesse fondato a mantenere il segreto (interesse oggettivo) 10 .
5 Raccomandazione dell’IFPDT del 19 maggio 2014: BFM/Rahmenvertrag Logen- und Sicherheitsleistungen Asylunterkünfte (disponibile solo in tedesco) ; Raccomandazione dell’IFPDT del 19 marzo 2015: ODM/Contrats pour des services d'accueil et de sécurité dans un centre d'enregistrement et de procédure (disponibile solo in francese) 6 FF 2003 1825. 7 Ibid. 8 FF 2003 1827. 9 Sentenza del TAF A-2434/2013 del 9 dicembre 2013, consid. 8.2 con rinvii. 10 Office fédéral de la justice et Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Mise en œuvre du principe de transparence dans l’administration fédérale : questions fréquemment posées, 7 août 2013, n. 5.2.1.
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11 Raccomandazione dell’IFPDT del 19 maggio 2014: BFM/Rahmenvertrag Logen- und Sicherheitsleistungen Asylunterkünfte, n. 59 segg.; Raccomandazione dell’IFPDT del 19 marzo 2015: ODM/Contrats pour des services d'accueil et de sécurité dans un centre d'enregistrement et de procédure, n. 24 segg. 12 Raccomandazione dell’IFPDT del 19 maggio 2014: BFM/Rahmenvertrag Logen- und Sicherheitsleistungen Asylunterkünfte, n. 53 segg. e riferimenti citati. 13 Raccomandazione dell’IFPDT del 19 maggio 2014: BFM/Rahmenvertrag Logen- und Sicherheitsleistungen Asylunterkünfte, n. 54. 14 Ibid.
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Dati personali in virtù dell’articolo 9 LTras 32. I contratti richiesti contengono la ragione sociale della richiedente, che è stata pubblicata dall’UFM in un comunicato del 10 ottobre 2013 15 , e il nome del suo direttore. Va dunque accertato in che misura la sfera privata di quest’ultimo deve essere protetta in virtù dell’articolo 9 LTras. 33. Secondo la prassi dell’Incaricato, i dati personali dei collaboratori di imprese private, inclusa la firma, devono di norma essere resi anonimi (art. 9 cpv. 1 LTras). Vi sono tuttavia eccezioni a questo obbligo, segnatamente per quanto concerne i dati pubblicati in Internet o nel registro di commercio, dato che le iscrizioni nel registro principale sono pubbliche (art. 10 dell’ordinanza sul registro di commercio, ORC; RS 221.411). 34. L’Incaricato giunge alla conclusione che nella fattispecie l’UFM non deve rendere anonimo il nome del direttore della richiedente, considerato che tale informazione figura nel registro di commercio perché la richiedente è costituito come società anonima. 35. L’Incaricato accerta che l’UFM a giusta ragione non ha reso anonimo il nome del direttore della richiedente.
15 Assegnati i supplementi di prestazione per l’assistenza e la sicurezza negli alloggi per richiedenti l’asilo della Confederazione.
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III. Considerato quanto precede, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza formula le seguenti raccomandazioni: 36. L’Ufficio federale della migrazione (UFM) mantiene il suo rifiuto parziale di concedere l’accesso ai documenti richiesti come espresso nella sua presa di posizione dell’11 aprile 2014 (cfr. n. 3). 37. Se la richiedente e il richiedente l’accesso non sono d’accordo con la raccomandazione, possono esigere, entro dieci giorni dalla ricezione della stessa, che l’Ufficio federale della migrazione (UFM) pronunci una decisione in virtù dell’articolo 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, 172.021). 38. Tale decisione può essere impugnata dalla richiedente e dal richiedente l’accesso mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 16 LTras). 39. L’Ufficio federale della migrazione (UFM) trasmette all’Incaricato una copia della propria decisione ed eventuali decisioni delle autorità di ricorso (art. 13a OTras). 40. La presente raccomandazione è pubblicata. Al fine di proteggere i dati relativi ai partecipanti alla procedura di mediazione, i nomi del richiedente l’accesso e della richiedente sono resi anonimi (art. 13 cpv. 3 OTras). 41. -La raccomandazione è notificata a:
Y (richiedente della procedura de mediazione, terzo interessato), Raccomandata (R) con avviso di ricevimento
Ufficio federale della migrazione (UFM), Raccomandata (R) con avviso di ricevimento Quellenweg 3 3003 Berna-Wabern
X (richiedente l’accesso), Raccomandata (R) con avviso di ricevimento
Hanspeter Thür