Incaricato fedreale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)
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Berna, il 21 settembre 2017
Raccomandazione secondo l’art. 14 della Legge federale sulla trasparenza
in merito alla procedura di mediazione fra
A (richiedente)
e
Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC
I. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza accerta quanto segue:
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II. L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza considera quanto segue: A. Nella forma: mediazione e raccomandazione secondo l’articolo 14 LTras 16. Il richiedente ha presentato una domanda di accesso ai sensi dell’art. 10 LTras presso l’UFAC, il quale dapprima ha tardato nel fornire una risposta entro i termini di legge, e poi ha negato l’accesso ai documenti richiesti. Il richiedente ha partecipato alla procedura preliminare di domanda di accesso e può quindi presentare una domanda di mediazione (art. 13 cpv. 1 let. b LTras). La domanda (art. 13 cpv. 2 LTras) è stata presentata all’Incaricato nella forma prevista (forma scritta semplice) ed entro i termini di legge (20 giorni dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione). 17. La procedura di mediazione può essere effettuata in forma scritta oppure orale (alla presenza di tutti gli interessati o di alcuni di essi), sotto la direzione dell‘Incaricato che ne decide le modalità. 1 Se la mediazione non ha successo oppure non si intravvede la possibilità di giungere ad una soluzione consensuale, in virtù dell’art. 14 LTras l’Incaricato emana una raccomandazione fondata sulla propria valutazione della fattispecie. In considerazione del fatto che il richiedente risiede all’estero e con il suo esplicito accordo, l’Incaricato stabilisce di effettuare la mediazione in forma scritta. B. Nel merito 18. Secondo l’art 12 cpv. 1 OTras, l’Incaricato esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda. 19. Il richiedente non ha domandato all’UFAC un documento specifico, ma delle cifre riguardanti il numero di procedimenti penali amministrativi inoltrati dai passeggeri di una compagnia aerea e di quelli poi evasi dall’autorità. Si pone quindi la questione di sapere se queste cifre sono da considerarsi documenti ufficiali ai sensi dell’art. 5 LTras. Secondo l’art. 5 cpv. 2 LTras sono considerati documenti ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate, che soddisfano le condizioni di cui all’art. 5 cpv. 1 let. b e c LTras. Questo è il caso nella presente fattispecie. La banca dati dell’UFAC dispone di informazioni che possono essere estratte con un semplice trattamento informatico. D’altronde l’autorità non nega alle informazioni richieste la qualità di documento ufficiale ai sensi della legge sulla trasparenza. 20. Il richiedente ha espresso dubbi sulla qualificazione dei dati come “dati personali”. L’Incaricato rileva che le informazioni richieste sono da considerarsi dati personali ai sensi dell’art. 9 LTras. Difatti la persona interessata i cui dati sono oggetto di trattamento (art. 11 cpv. 1 LTras) può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, come disciplinato dall’art. 2 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). La compagnia aerea X è una persona giuridica ed è stata correttamente consultata ai sensi dell’art. 11 LTras. 21. Il richiedente ha posto delle domande riguardanti una compagnia aerea specifica, da lui conosciuta e esplicitamente menzionata. Ciò che impedisce di per sé l’anonimizzazione dei dati. Se concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, la domanda d’accesso va trattata ai sensi dell’art. 19 LPD (art. 9 cpv. 2 LTras), fermo restando che la
1 Messaggio del 12 febbraio 2003 concernente la legge federale sulla trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras), FF 2003 1783.
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procedura di accesso si basa comunque sulla legge sulla trasparenza 2 . Questa disposizione disciplina la comunicazione dei dati personali da parte degli organi federali. 22. Ai sensi dell’art 19 cpv. 1bis LPD, gli organi federali, nel quadro dell’informazione al pubblico, possono comunicare dati personali d’ufficio (informazione attiva) o sulla base della legge sulla trasparenza (informazione passiva), se i suddetti dati sono in relazione con l’adempimento di compiti pubblici (let. a) e se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (let. b). 23. La prima condizione (adempimento di compiti pubblici) deriva dal principio della destinazione vincolata, proprio della legislazione sulla protezione dei dati, e risulta già nel quadro della legge sulla trasparenza dalla definizione del concetto di “documento ufficiale” di cui all’art. 5 cpv. 1 let. c. Concretamente, il rapporto tra i dati personali richiesti e l’attività legale di vigilanza dell’UFAC sulle compagnie aeree deve essere confermato. 24. Per ciò che concerne la seconda condizione (interesse pubblico preponderante), l’autorità deve operare una ponderazione degli interessi tra la protezione dell’interesse privato di X e l’interesse pubblico alla divulgazione dei dati (art. 6 OTras). La ponderazione dell’interesse privato deve avvenire sulla base delle informazioni richieste, della funzione o della posizione della persona interessata e delle possibili conseguenze di una divulgazione. 3
2 Cfr. DTF A-3220/2015 del 22 febbraio 2016, consid. 4.2.1. 3 Ufficio federale di giustizia, rapporto esplicativo sull’Ordinanza sul principio di trasparenza dell’amministrazione - 24 maggio 2006, n. 3.5. 4 Ammann/Lang, Datenschutzrecht, Helbling Lichtenhahn Verlag, Basel 2015, S. 925, Rz. 25.79. Vedi anche sentenza TAF A- 8073/2015 del 13.7.2016, consid. 6.1.3.
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Per ciò che concerne la funzione/posizione della persona interessata, va dapprima rilevato che X è una persona giuridica, che per sua natura necessita una protezione dei dati inferiore a quella attribuita alle persone fisiche. 5 Inoltre rientra nella normalità dei fatti che i passeggeri che hanno usufruito delle prestazioni di una compagnia aerea possano notificare i disservizi subiti all’autorità di controllo. Le compagnie aeree sono confrontate costantemente con questi procedimenti, indipendentemente dalla qualità dei loro servizi. 6
Infine per quanto riguarda le possibili conseguenze di una divulgazione si rimanda alle motivazioni dell’UFAC nella presa di posizione all’Incaricato (cfr. n 13). Benché l’autorità faccia valere una lesione della sfera privata di X (art. 7 cpv. 2 LTras), si limita a citare un possibile danno d’immagine e le perdite finanziarie che ne conseguirebbero. Non apporta fatti o esempi concreti a sostegno della sua tesi. Secondo la giurisprudenza del TF un rischio astratto che vengano messi in pericolo gli interessi in gioco non è sufficiente per provare un danno: “Die Gefahr einer ernsthaften Schädigung der Persönlichkeit [muss] mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit drohen (Urteil 1C_74/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 4.1.3). Mithin hat die aufgrund der Zugangsgewährung drohende Verletzung gewichtig zu sein; sie muss zwar nicht mit Sicherheit eintreten, jedoch darf eine Beeinträchtigung oder Gefährdung auch nicht lediglich denkbar oder (entfernt) möglich erscheinen, ansonsten der mit dem BGÖ vollzogene Paradigmenwechsel ausgehöhlt würde“. 7
Per ciò che concerne la ponderazione dell’interesse pubblico, il richiedente rileva che esiste un interesse pubblico del cittadino nel richiedere delucidazioni sull’operato dell’UFAC. L’attività di X rientra in un campo regolato dalla legislazione svizzera sull’aviazione civile ed è sancita con una autorizzazione d’esercizio da parte della Confederazione 8 . L’UFAC è l’autorità responsabile della legislazione in materia e, nel dettaglio, dell’applicazione dei diritti dei passeggeri, sanciti nel Regolamento (CE) 261/2004. 9 La tutela dei diritti dei passeggeri è quindi un compito legale che deve essere attuato in ossequio al principio della trasparenza.
Il richiedente sostiene inoltre che la conoscenza delle informazioni permetterebbe all’utente di stabilire se in futuro vorrà continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla compagnia. Come rilevato in precedenza (cfr. n. 26), l’Incaricato sostiene che i dati assoluti e non contestualizzati non diano un’indicazione sulla qualità dei servizi della compagnia aerea, ma solo un’immagine delle notifiche di disservizio e dei procedimenti che ne seguono.
Per riassumere, nel quadro della ponderazione degli interessi secondo l’art. 19 cpv. 1bis LPD, l’Incaricato ritiene che né la compagnia aerea X né l’autorità abbiano portato argomenti tali da dimostrare che sussiste un interesse privato sufficiente a ribaltare il principio legale di trasparenza in favore della segretezza. In ossequio al principio di trasparenza, l’Incaricato giunge alla conclusione che l’accesso deve essere garantito senza restrizioni. III. Considerato quanto precede, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza formula le seguenti raccomandazioni:
L‘UFAC concede l’accesso totale ai documenti richiesti nella domanda di mediazione del 5
5 Sentenze TAF A-7874/2015 del 15.6.2016, consid. 9.6.2 e A-3829/2015 del 26.11.2015, consid. 8.2.3. 6 https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/buono-a-sapersi/diritti-dei-passeggeri.html. Consultato l’ultima volta il 19.09.2017. 7 DTF 1C_14/2016 del 23.6.2016, consid. 3.4. 8 https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/l-ufac/compiti-dell-ufficio-federale-dellaviazione-civile.html. Consultato l’ultima volta il 19.09.2017. 9 Art. 16 cpv. 1 del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, (RS 0.748.127.192.68).
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maggio 2017, così come trasmessi all’Incaricato e menzionati al n. 14. 33. Se non è d’accordo con la presente raccomandazione, la persona interessata (compagnia aerea X) può chiedere all’UFAC, entro 10 giorni dalla ricezione della presente, l’emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 5 PA (art. 5 cpv. 1 LTras). 34. L’UFAC emana una decisione se non è d’accordo con la presente raccomandazione. 35. L’UFAC emana la decisione entro 20 giorni dalla ricezione della presente raccomandazione o dalla richiesta di decisione (art. 15 cpv. 3 LTras). 36. La presente raccomandazione è pubblicata. Per garantire la protezione dei dati personali dei partecipanti alla procedura di mediazione, i nomi del richiedente e del terzo interessato sono resi anonimi (art. 13 cpv. 3 OTras). 37. La presente raccomandazione è notificata mediante:
lettera raccomandata con avviso di ricevimento a A
lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Ufficio federale dell’aviazione civile 3003 Berna
lettera raccomandata con avviso di ricevimento a X
Adrian Lobsiger