Verwaltungsbehörden 21.06.1985 85.371
20013519Vpb21 giu 1985Apri la fonte →
1263
Postulat Salvioni
85.371 Postulato Salvioni Italienische Privatsender. Empfang über Gemeinschaftsantennen Emittenti private italiane. Filodiffusione Chaînes privées italiennes. Télédistribution
Wortlaut des Postulates vom 11. März 1985
Der Bundesrat wird eingeladen, die Anwendung der ein- schränkenden Bestimmungen von Artikel 78 Absatz 1 Buch- stabe a der Verordnung 1 vom 17. August 1983 zum Telegra- fen- und Telefonverkehrsgesetz um weitere zwei Jahre hin- auszuschieben (Verbreitung der Programme italienischer Privatsender über Kabelnetze).
Testo del postulato del 11 marzo 1985
Il Consiglio federale è invitato a prorogare di altri due anni l'entrata in vigore delle disposizioni limitative dell'articolo 78 cp. 1 lett. a della OTT No. 1 del 17 agosto 1983 sulla LTT del 14 ottobre 1922 (filodiffusione dei programmi delle emittenti private italiane).
Texte du postulat du 11 mars 1985
Le Conseil fédéral est invité à proroger de deux ans l'entrée en vigueur des dispositions limitatives de l'article 78, 1er alinéa, lettre a, de l'ordonnance 1 du 17 août 1983 relative à la loi fédérale du 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (télédiffusion des pro- grammes des chaînes privées italiennes).
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Bonny, Carobbio, Cotti Flavio, Cotti Gianfranco, Giudici, Pini, Rob- biani (7)
Testo del postulato del 11 marzo 1985
Il Consiglio federale è invitato a prorogare di altri due anni l'entrata in vigore delle disposizioni limitative dell'articolo 78 cpv. 1 lett. a della OTT No. 1 del 17 agosto 1983 sulla LTT del 14 ottobre 1922 (filodiffusione dei programmi delle emittenti private italiane).
Texte du postulat du 11 mars 1985
Le Conseil fédéral est invité à proroger de deux ans l'entrée en vigueur des dispositions limitatives de l'article 78, 1er alinéa, lettre a, de l'ordonnance 1 du 17 août 1983 relative à la loi fédérale du 14 octobre 1922 réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique (télédiffusion des pro- grammes des chaînes privées italiennes).
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Bonny, Carobbio, Cotti, Flavio, Cotti Gianfranco, Giudici, Pini, Rob- biani (7)
Schriftliche Begründung
Motivazione scritta - Développement par écrit
A questa decisione fa seguito uno sviluppo incontrollato, caotico e frenetico di emittenti private (si stima che siano oltre 10 000 gli impianti trasmittenti radiofonici e televisivi privati che appartengono a circa 400 società televisive e a circa 2000 società radiofoniche).
delle telecomunicazioni - cioè al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni italiano - di dare ufficiale ricono- scimento alla emittenza privata e quindi a rilasciare una concessione o un'autorizzazione vincolata al rispetto di determinate norme, come previsto dal Regolamento Interna- zionale delle Telecomunicazioni.
Di conseguenza il citato Ministero non può autorizzare l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni italiana (Servizi radioelettrici) di procedere come stabilito dagli accordi internazionali sottoscritti anche dall'Italia presso l'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni = Istituto specializzato del Consiglio economico e sociale dell'ONU, Ginevra) e cioè di coordinare con i paesi confi- nanti le caratteristiche tecniche di queste emittenti.
Ne consegue che l'emittenza privata italiana viene a trovarsi in una specie di limbo, dove nè può essere condannata.
3.1. In alcune regioni di confine, ma in particolare in Ticino, l'impiego incontrollato di frequenze di trasmissione (canali) da parte di emittenti private italiane in selvaggia concor- renza fra loro al fine di accapararsi il maggior bacino possi- bile di utenza (vedi area pubblicitaria), si dapione forti e pregiudizievoli interferenze sulla ricezione dei programmi nazionali (radio e televisione) svizzeri. Infatti i casi tuttora in sospeso sono 6 e tutti in via di soluzione. Dei 30000 nostri utenti perturbati due anni fa oggi ancora «solo» 3000 lamen- tano inconvenienti di ricezione.
3.2. I programmi di alcune emittenti private italiane ven- gono ricevuti e distribuiti dai gestori di impianti di ricezione collettiva con rete di distribuzione via cavo, del Cantone Ticino.
A queste reti sono oggi allacciati, nel Cantone Ticino, circa 22000 dei 98000 utenti TV concessionati. Potenzialmente sarebbero oggi in grado di allacciarsi al cavo circa 40000 utenti perché residenti in comuni già provvisti di reti di distribuzione via cavo.
Per questi utenti, ovviamente, i programmi privati italiani così distribuiti altro non costituiscono che un gradito poten- ziamento delle possibilità di scelta di programmi di indubbio interesse.
Il Consiglio federale preoccupato soprattutto per gli aspetti negativi illustrati in precedenza e vista la lentezza con la quale il problema veniva affrontato in Italia decideva di agire in vari modi per tutelare gli interessi della Svizzera in questo settore.
È così che, oltre a gli interventi a carattere diplomatico, agli interventi a carattere tecnico-amministrativo delle PTT ed a quelli presso l'organismo internazionale delle Telecomuni- cazioni (UIT) il Consiglio federale decise di inserire nella nuova ordinanza 1 (OTT 1) del 17 agosto 1983 relativa alla «legge sulla corrispondenza telegrafica e telefonica» (LTT) del 14 ottobre 1922 articolo 78 cpv. 1 lettera a, una disposi- zione secondo la quale la concessione per le antenne colle- tive autorizza a «esercitare la rete di linee di distribuzione locale descritta nell'atto di concessione e a diffondere - mediante la stessa - emissioni di radiodiffusione provenienti da emittenti che rispettano le disposizioni dell'Accordo Internazionale sulle Telecomunicazioni e del Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni come pure dei contratti e degli Accordi Internazionali nell'ambito dell'UIT». La nuova ordinanza entrò in vigore il 1 gennaio 1984.
Successivamente, a seguito di pressioni esercitate da varie parti ed anche a seguito di un intervento della Direzione circondariale di Bellinzona presso la Direzione generale delle PTT che illustrava gli inconvenienti di vario genere nel caso di un'applicazione immediata e indiscriminata di que- sta disposizione, il Consiglio federale decise di aggiungere all'ordinanza citata (OTT 1), con l'articolo 153, una disposi- zione transitoria grazie alla quale l'Azienda PTT «può pre- scindere per la durata massima di due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, dalle esigenze imposte
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Interpellation Bonny
1264
N
21 juin 1985
dall'articolo 78 cpv. 1 lettera a, se esse risultano troppo rigorose per i concessionari delle regioni di confine». Fu così possibile rinviare l'applicazione delle limitazione temuta fino al 31 dicembre 1985.
Il decreto è poi stato approvato (il 4 febbraio u.sc.) dalle due Camere entro i termini di legge (2 mesi).
Questo decreto è un passo molto importante verso la regola- rizzazione della situazione in Italia in questo settore. In particolare viene ribadito il monopolio dello Stato nel campo radiotelevisivo (art 1, cfr. 1) e si rinvia ad una legge generale, 'da preparare, la disciplina dell'emittenza privata (art. 1 cfr. 5).
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Si istituzzionalizza il piano nazionale delle frequenze con assegnazione prioritaria per l'emittenza pubblica e l'attribu- zione di quelle rimanenti alla emittenza privata (art. 2). Si dispone che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, cioè entro il 6 giugno, dovrà esserci l'approvazione della legge generale (art. 3). Inoltre gli attuali gestori di emittenti private sono tenuti a notificarsi spontaneamente, fornendo i dati tecnici e anche amministrativi della loro società, entro 60 giorni (art. 4).
Per quest'ultima operazione è poi successivamente stata accordata una deroga di altri 30 giorni, per cui entro il 6 marzo dev'essere in sostanza completato l'inventario di tutte le attuali emittenti.
Nel frattempo il ministro Gava (P+T) ha presentato e ha fatto approvare, a larga maggioranza, dal Consiglio dei ministri (Governo) il testo della citata legge generale che disciplina definitivamente tutto il settore. Questo testo sta ora seguendo l'iter di consultazione presso i partiti politici e presso le cerchie interessate.
Questo progetto tiene esplicitamente conto degli accordi internazionali sottoscritti ed applica tutte le disposizioni in essi contenuti; in particolare subordina all'obbligo di una concessione o di un'autorizzazione l'esercizio delle emit- tenti private.
Ciò fa sì che prima di rilasciare delle concessioni o delle autorizzazioni, l'Amministrazione PT italiana intende, con- formemente a quanto previsto dalle norme internazionali, procedere al coordinamento tecnico con i paesi confinanti. Ne consegue che i problemi oggi esistenti illustrati nei capitoli precedenti verranno così finalmente risolti e tutto rientrerà nell'assoluta regolarità. Se tutto procederà senza ostacoli (stabilità del Governo) e se le varie opposizioni non renderanno inoperanti gli articoli per noi più importanti e determinanti, entro il 6 giugno p.v. la legge dovrebbe essere varata.
È ovvio che la fase successiva e quindi l'applicazione della legge, richiederà un certo tempo e che dovranno essere affrontati problemi pratici di non facile soluzione. Occorre perciò accordare agli organi preposti all'esame delle richie- ste, alle procedure di coordinamento internazionale, di asse- gnazione delle frequenze e di rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni, un ragionevole tempo di realizzazione. Tuttavia per quanto ci concerne, il varo delle legge dovrebbe già di per sè costituire l'elemento determinante per tranquil- lizzare la nostra autorità federale sulla determinazione e i reali intendimenti del legislatore italiano e dovrebbe perciò bastare per rivedere la sua posizione in materia.
perfetta buona fede ha effettuato investimenti non trascura- bili.
D'altra parte è assai improbabile che entro il 31 dicembre 1985 il Ministero PT italiano riesca a legittimare la posizione di oltre 10 000 emittenti private italiane e che quindi i con- tenziosi con la Svizzera siano già risolti. Un'ulteriore deroga di almeno altri due anni sembrerebbe perciò essere, al momento, la decisione politica più opportuna e più adatta alla circostanza.
A dipendenza dell'evoluzione indicata nel presente esposto, si chiede al lodevole Consiglio federale di voler prorogare almeno di altri due anni l'entrata in vigore delle disposizioni limitative dell articolo 78 cvp. 1 lettera a della OTT e di avviare i passi diplomatici con il governo italiano, non appena la legge sarà entrata definitivamente in vigore, allo scopo di far accelerare le procedure per l'attribuzione delle frequenze internazionali.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 29. Mai 1985 Dichiarazione scritta del Consiglio federale del 29 maggio 1985
Il Consiglio federale è disposto ad accettare il postulato.
Überwiesen - Transmis
84.927
Interpellation Bonny Institut universitaire de hautes études internationales, Genf Institut universitaire de hautes études internationales, Genève
Wortlaut der Interpellation vom 13. Dezember 1984
Seit einiger Zeit kämpft das Institut universitaire de hautes études internationales (HEI) mit Schwierigkeiten. Diese haben sich im Laufe des Jahres 1984 im Zusammenhang mit der Demission seines Direktors, der noch nicht sehr lange im Amt war, verschärft.
Das HEI ist eine Institution, die unter der Führung überra- gender Persönlichkeiten wie Prof. Rappard und Prof. Frey- mond weltweit einen hervorragenden Ruf genoss und viel zum internationalen Ansehen der Schweiz beigetragen hat. Es ist und wird keine leichte Aufgabe sein, angesichts der derzeitigen Schwierigkeiten den früheren hohen Standard wieder zu erreichen und zu bewahren. Die Eidgenossen- schaft ist zwar neben Kanton und Republik Genf, Stadt Genf und weiteren Kreisen blosser Mitträger des HEI. Ich bin aber der Meinung, dass angesichts der aussenpolitischen Bedeu- tung und Ausstrahlung dieses Instituts der Eidgenossen- schaft in dieser Sache eine Verantwortung zufällt, die in geistiger und politischer Beziehung über den rein finanziel- len Anteil des Bundes hinausgeht.
Ich bitte den Bundesrat, folgende zwei Fragen zu beant- worten:
Was gedenkt die Eidgenossenschaft - in enger Zusam- menarbeit mit anderen Mitträgern - zu tun, um den traditio- nell hohen Standard das HEI kurz- und mittelfristig wieder- herzustellen?
Ich gehe von der Annahme aus, dass die derzeitigen Schwierigkeiten nicht allein auf personelle Probleme zurückzuführen sind. Ist der Bundesrat nicht auch der Mei- nung, dass ein Konzept geschaffen werden muss, das unter Berücksichtigung der neuen Gegebenheiten im Bereich der internationalen Politik erlaubt, dem HEI seine frühere Bedeutung wiederzugeben?
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Postulato Salvioni Italienische Privatsender. Empfang über Gemeinschaftsantennen Postulato Salvioni Chaînes privées italiennes. Télédistribution Postulato Salvioni Emittenti private italiane. Filodiffusione
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1985
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Band
III
Volume
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Session
Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
17
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 85.371
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 21.06.1985 - 08:00
Date
Data
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Ref. No
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