Verwaltungsbehörden 08.10.1982 81.577
20010847Vpb8 ott 1982Apri la fonte →
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Interpellation Robbiani
Alla luce di tutto ciò si giustificano gli interrogativi posti dall'interpellanza alla quale il Cons. Federale è pregato di dare una sollecita risposta.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral
Risposta scritta del Consiglio federale
Non esistevano e non esistono tutt'ora, sia presso le auto- rità svizzere sia presso quelle austriache, punti di appiglio per asserire un'attività del colonnello Bachmann a favore dell'organizzazione americana CIA. Le autorità giudiziarie austriache competenti per la causa penale Schilling hanno smentito d'aver dato informazioni in tal senso all'autore dell'articolo pubblicato nella «Wochenzeitung» del 25 giu- gno 1982.
Il rimprovero che il colonnello Bachmann fosse presumibil- mente un doppio agente è stato, sin dall'inizio, giudicato particolarmente grave dal Dipartimento militare come anche dal gruppo di lavoro della Commissione della gestione, e conseguentemente chiarito con il massimo scrupolo. Un'eventuale attività di Bachmann per un servizio d'informa- zione straniero avrebbe ovviamente dovuto essere perse- guita penalmente.
In base ai rapporti d'inchiesta, ad un gran numero di incar- tamenti, nonché ad indagini conoscitive con ampie cerchie di persone, il gruppo di lavoro della Commissione della gestione arrivò alla conclusione che l'accusa di doppio agente era infondata. Nel suo rapporto del 19 gennaio 1981 al Consiglio nazionale, il gruppo di lavoro ribadisce che il sospetto di attività di doppio agente del colonnello Bach- mann si era dimostrato insostenibile. Con questo rapporto, la Commissione della gestione ha chiuso l'inchiesta sull'affare Bachmann, pur esigendo che il Dipartimento mili- tare le faccia periodicamente rapporto sulle raccomanda- zioni ivi contenute. Una riapertura dell'inchiesta non si impone.
Il fatto che ora il colonnello Bachmann lavori o no per l'orga- nizzazione privata Hausammann non riguarda la Confedera- zione. In un modo o nell'altro, l'attività di questa organizza- zione concernerebbe la Confederazione solo in caso di tra- sgressione della legge; ma ciò non è il caso.
Präsidentin: Herr Carobbio ist von der Antwort des Bundesrates nicht befriedigt.
81.577 Interpellation Robbiani Tätigkeit von Schweizer Banken in den USA. Insiderpraktiken Attività negli USA delle banche svizzere. Pratiche «insider»
Activité des banques suisses aux Etats-unis. Opérations d'initiés
Wortlaut der Interpellation vom 10. Dezember 1981 Ich stelle dem Bundesrat die folgenden Fragen:
schen Kreditanstalt, der Bank Lombard (Genf) im Fall St. Fé International.
Stehen die illegalen Insidergeschäfte nicht im Wider- spruch zu den Gepflogenheiten im schweizerischen Bank- gewerbe? Werden sie in internen Reglementen von Gross- banken und der Schweizerischen Bankiervereinigung nicht sogar untersagt? Ich denke hier an das Rundschreiben Nr. 3895 vom 18. Oktober 1968 der Schweizerischen Ban- kiervereinigung.
Hat die Eidgenössische Bankenkommission untersucht, ob die Personen, die in die illegalen Geschäfte verwickelt sind, die Anforderungen nach Artikel 3 des Bundesgeset- zes über die Banken und Sparkassen erfüllen? Dieser Arti- kel verlangt einen guten Ruf und Gewähr für eine einwand- freie Geschäftsführung.
Haben die genannten Banken nicht gegen die Vereinba- rung vom 1. Juli 1977 über die Sorgfaltspflicht bei der Ent- gegennahme von Geldern und die Handhabung des Bank- geheimnisses verstossen, als sie Gelder von Kunden akzeptierten, die in klar gesetzeswidrige Geschäfte verwik- kelt waren?
In welchen Punkten müsste die Vereinbarung - falls die Banken nach Ansicht des Bundesrates nicht dagegen ver- stossen haben - geändert werden, damit das Bankgeheim- nis nicht missbraucht werden kann?
Glaubt der Bundesrat nicht, es sei nun an der Zeit, Insi- dergeschäfte im Sinne der Forderung des Kantons Zürich strafrechtlich zu ahnden?
Schliesslich möchte ich über den Bundesrat von den zuständigen Behörden (Eidgenössische Bankenkommis- sion und Nationalbank) wissen,
a. ob Zweigstellen von Schweizer Banken in den Vereinig- ten Staaten sich anmassen können, in ihrer Geschäftstätig- keit die amerikanischen Gesetze zu missachten;
b. ob die Strafbarkeit wegen Verletzung des Bankgeheim- nisses dahinfällt, wenn eine Schweizer Bank die Information auf die Aufforderung einer amerikanischen Behörde liefert? Ich denke hier an die Anwendbarkeit von Artikel 32 Strafge- setzbuch über die gesetzlich gebotenen Pflichten und Arti- kel 34 Strafgesetzbuch über den Notstand;
c. ob sie ihrer Meinung nach die in den USA tätigen Schweizer Banken ermächtigen können, den Anordnungen amerikanischer Gerichtsbehörden nachzukommen und die Namen der Personen bekanntzugeben, welche die amerika- nischen Banken- und Börsenbestimmungen verletzen (wie es in der Affäre Progress Foundation-Schweizerische Kre- ditanstalt geschehen ist)?
Texte de l'interpellation du 10 décembre 1981
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes:
N'estime-t-il pas devoir préciser et évaluer politiquement les accusations portées par les autorités des Etats-Unis contre les banques suisses pour des affaires sensation- nelles et douteuses relevant du domaine public? Je me réfère aux spéculations sur l'argent faites par la Banque populaire suisse, aux opérations illégales commises par la Banque de la Suisse italienne dans l'affaire St. Joe Minerals, ainsi qu'aux activités de la Société de banque suisse, du Crédit suisse et de la Banque Lombard (Genève) dans l'affaire St. Fé International.
Les pratiques illégales du genre «initiés» ne sont-elles pas contraires à la pratique du système bancaire suisse, et même interdites par les règlements internes de quelques grandes banques et par l'Association suisse des ban- quiers? Je me réfère à la circulaire nº 3895, du 18 octobre 1968, de ladite association.
La Commission fédérale des banques a-t-elle ouvert une enquête pour établir si les personnes impliquées dans ces pratiques illégales satisfont aux exigences posées par l'arti- cle 3 de la loi fédérale sur les banques? L'article en ques- tion sanctionne la moralité et la bonne réputation en affaires.
N
8 octobre 1982
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Interpellation Robbiani
En acceptant des capitaux de clients impliqués dans des opérations manifestement illégales, les banques précitées n'ont-elles pas violé la convention du 1er juillet 1977 contre l'abus du secret bancaire?
Si la réponse du Conseil fédéral à la question nº 4 était négative, quels sont les points de la convention qu'on devrait modifier pour empêcher tout abus du secret ban- caire ?
Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que le moment est venu d'agréer la demande du canton de Zurich, qui voudrait voir condamner pénalement les opérations bancaires d'ini- tiés?
Enfin, par le canal du Conseil fédéral, je demande aux autorités compétentes (Commission fédérale des banques et Banque nationale) si:
a. Les succursales américaines des banques suisses peu- vent prétendre exercer leurs activités sans respecter les lois des Etats-Unis;
b. La sanction pour violation du secret bancaire tombe lorsque l'information est fournie par une banque suisse pour obéir à une injonction d'une autorité américaine. Je songe à l'application des articles 32 (sur les obligations imposées par la loi) et 34 (sur l'état de nécessité);
c. Elles estiment pouvoir autoriser les banques suisses qui opèrent aux Etats-unis à donner suite aux injonctions des autorités judiciaires américaines en révélant les noms des personnes qui violent les lois bancaires et boursières amé- ricaines. Je rappelle que cela s'est produit dans l'affaire Progress Foundation-Crédit suisse.
Testo della interpellazione del 10 dicembre 1981 Rivolgo al Consiglio federale le seguenti domande:
Non ritiene di dovere precisare e valutare politicamente le accuse mosse dalle autorità degli Stati Uniti alle banche svizzere per i casi sensazionali e dubbiosi di pubblico domi- nio? Mi riferisco alle speculazioni sull'argento della Banca popolare svizzera, alle operazioni illegali della Banca della Svizzera italiana nell'affare St. Joe Minerals, e all'attività della Società di banca svizzera, Credito svizzero, Banque Lombard (Ginevra) nel caso St. Fé International.
Le pratiche illegali del tipo «insider» non sono contrarie alla prassi del sistema bancario svizzero, e perfino vietate dai regolamenti interni di alcune grandi banche e dall'Asso- ciazione svizzera dei banchieri? Mi riferisco alla circolare n. 3895 del 18 ottobre 1968 dell'Associazione dei banchieri.
La Commissione federale delle banche ha indagato per stabilire se le persone implicate in queste pratiche illegali soddisfano ai requisiti dell'articolo 3 della legge federale sulle banche? L'articolo suddetto sancisce «la moralità e la reputazione negli affari».
Accettando capitali di clienti coinvolti in operazioni evi- dentemente illegali, le banche suddette non hanno violato la convenzione contro l'abuso del segreto bancario del 1º luglio 1977?
Se la risposta del Consiglio federale alla domanda n. 4 fosse negativa, quali punti della convenzione dovrebbero essere modificati per evitare di abusare del segreto banca- rio?
Il Consiglio federale non ritiene giunto il momento di accogliere la richiesta del canton Zurigo nel senso di punire penalmente le pratiche bancarie «insider»?
Infine, per il tramite del Consiglio federale, chiedo alle autorità competenti (Commissione federale delle banche e Banca nazionale) se:
a. Le filiali statunitensi delle banche svizzere possono pre- tendee di operare senza rispettare le leggi USA?
b. La punibilità per violazione del segreto bancario cade se l'informazione è fornita da una banca svizzera per obbedire a una ingiunzione di un'autorità americana? Penso all'appli- cabilità degli articoli 32 sui doveri imposti per legge e dell'articolo 34 sullo stato di necessità.
c. Ritengono di poter autorizzare le banche svizzere che operano negli USA a dare seguito alle ingiunzioni dell'auto- rità giudiziaria statunitense rivelando i nomi delle persone che violano le leggi bancarie e di borsa americana? Ricordo che ciò avvenne nell'affare Progress Foundation-Credito Svizzero.
Mitunterzeichner - Cosignataires - Cofirmatari: Affolter, Borel, Braunschweig, Deneys, Gloor, Grobet, Hubacher, Jaggi, Leuenberger, Loetscher, Meier Werner, Morel, Nauer, Neukomm, Reimann, Vannay, Wagner (17)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit Motivazione scritta
nessuna
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
Rapport écrit du Conseil fédéral
Risposta scritta del Consiglio federale
La Commissione delle banche nonché la Commissione arbi- trale prevista dalla Convenzione relativa all'obbligo di agire con oculatezza nell'accettazione di denaro hanno la compe- tenza di esaminare i casi e, se del caso, di prendere i prov- vedimenti necessari in virtù della legge o della Convenzione. Nei tre casi le banche svizzere, nell'esecuzione di ordini ricevuti dai propri clienti negli Stati Uniti, si sono venute a trovare in una situazione di conflitto fra le leggi vigenti in tale Paese e le nostre disposizioni relative alla conserva- zione del segreto. Le autorità americane di sorveglianza sul mercato di titoli e delle merci a termine hanno richiesto informazioni sui clienti per conto dei quali le banche sono intervenute. Queste hanno negato tali informazioni appel- landosi al segreto bancario svizzero. Per quel che riguarda le presunte pratiche «insider» nei casi St. Joe Minerals e Santa Fé, la «Securities and Exchange Commission» (SEC, autorità di vigilanza per i mercati di cartevalori) ha provo- cato negli USA ingiunzioni giudiziarie, in parte accompa- gnate da comminatorie draconiane come multe giornaliere di 50 000 dollari, esclusione dalle borse dei titoli nonché comminatorie di pene carcerarie per gli organi delle banche, che invitavano le banche svizzere interessate a rivelare segreti attinenti ai propri clienti. La SEC in tal modo inten- deva scoprire le pratiche «insider», proibite negli USA, con le quali i clienti di banche svizzere, utilizzando abusiva- mente informazioni generalmente non accessibili, si sareb- bero potuti arricchire.
In base al trattato americano-svizzero d'assistenza giudizia- ria, alle autorità d'inchiesta americane possono essere comunicate informazioni anche qualora siano coperte dal segreto bancario svizzero. Tuttavia va soddisfatta la condi- zione, fra l'altro, che la fattispecie incriminata negli USA sia punibile anche secondo il diritto svizzero. Ciò non vale per le pratiche «insider» nella misura in cui il diritto svizzero vigente non conosce una vera e propria fattispecie relativa a tali pratiche.
La rimozione del segreto bancario in via d'assistenza giudi- ziaria nei casi di cui si tratta sarebbe possibile qualora gli affari effettuati fossero punibili in Svizzera da un altro punto di vista (truffa, amministrazione infedele, rivelazione di segreti commerciali). Se ciò si sia verificato nei casi menzio- nati, è questione che in ultima istanza va decisa dal Tribu- nale federale.
La circolare dell'Associazione svizzera dei banchieri del 1968, menzionata dagli interpellanti, ammoniva le banche di non prender parte alle pratiche illegali «insider» negli USA. 3. La Commissione delle banche ritiene che la partecipa- zione di una banca, per proprio conto o come «Partner»
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Interpellation Graf
consapevole in affari simili dei propri clienti, sia incompati- bile con la garanzia di un'attività irreprensibile.
Tuttavia le operazioni «insider» dei clienti sono frammiste alla moltitudine delle normali operazioni quotidiane e per- tanto, al momento in cui sono state effettuate, la banca non le può riconoscere come tali, specie poi ove si tratti di società estere. Anche la banca più diligente non può esclu- dere completamente il rischio che un cliente usi i suoi ser- vizi in modo abusivo per operazioni «insider» e quindi il rischio di un possibile conflitto con l'ordinamento giuridico di uno Stato estero.
Giusta la Convenzione relativa all'obbligo di agire con oculatezza nell'accettazione di denaro e nell'uso del segreto bancario, le banche non possono eseguire alcuna operazione, quando sanno, o dovrebbero sapere in base a indizi concreti che il denaro proviene da azioni punibili seconso il diritto svizzero o passibili di estradizione. Tale premessa nei casi menzionati non è soddisfatta.
Gli abusi del segreto bancario svizzero ai fini di opera- zioni «insider» non possono essere impediti da una modifi- cazione della Convenzione relativa all'obbligo di agire con oculatezza. Per contro l'introduzione nel diritto svizzero di una corrispondente fattispecie del reato permetterà l'appli- cazione dei trattati internazionali sull'assistenza giudiziaria e a fortiori della nuova legge sull'assistenza giudiziaria a pro- cedure relative a pratiche «insider» e di conseguenza l'ammissione delle istanze estere in materia d'assistenza giudiziaria.
Il Consiglio federale intende sottoporre alle Camere federali già nella prossima sessione estiva due messaggi separati concernenti un complemento del Codice penale e del Codice delle obbligazioni comprendente la fattispecie «insider». Il disciplinamento proposto dalle commissioni peritali per la revisione del Codice penale e del diritto azio- nario è stato riassunto nella risposta all'interpellanza de Capitani (82.305).
7a. Le banche svizzere che operano all'estero direttamente o indirettamente per mezzo di succursali o filiali devono attenersi alla legislazione ivi vigente. Tuttavia nei casi di cui si tratta il diritto svizzero vigente e quello degli USA colli- dono.
b. Spetta ai tribunali decidere se gli articoli 32 o 34 del Codice penale (sui doveri imposti per legge, dalla profes- sione o dall'ufficio nonché sullo stato di necessità) giustifi- chino nei singoli casi la rimozione del segreto bancario e la trasmissione d'informazioni.
In ogni caso va osservato che la comminatoria di sanzioni sproporzionate da parte di autorità statunitensi contro ditte o persone che rifiutano di rivelare un segreto protetto dall'ordinamento giuridico svizzero possono portar pregiu- dizio alla sovranità svizzera. E ciò doppiamente, da un lato per il tentativo di costringere persone soggette alla giurisdi- zione svizzera a violare il diritto svizzero, dall'altro per il ten- tativo d'impedire ai giudici svizzeri, mediante l'istituzioni di uno stato di necessità, d'imporre le nostre disposizioni rela- tive al mantenimento del segreto. L'articolo 34 del Codice penale non è stato creato per favorire coloro che appog- giandosi su questa norma provocano artificialmente stati di necessità ma per far fronte a determinate peripezie della vita.
c. Né la Commissione delle banche né la Banca nazionale giusta il diritto vigente possono autorizzare una banca ad abbandonare il segreto bancario. Tale diritto compete esclusivamente al cliente.
Nella procedura relativa alla Progress Foundation, menzio- nata dagli interpellanti, le autorità non hanno consentito di rivelare fattispecie protette dal segreto bancario.
Präsidentin: Der Interpellant erklärt sich von der Antwort teilweise befriedigt.
81.562
Interpellation Graf Investitionshilfe für Berggebiete Loi sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne
Wortlaut der Interpellation vom 2. Dezember 1981 Der Bundesrat wird ersucht, Auskunft zu erteilen über den Stand der Ausführungsarbeiten bezüglich des Bundesge- setzes über Investitionshilfe für Berggebiete (IHG).
Texte de l'interpellation du 2 décembre 1981
Le Conseil fédéral est invité à donner des renseignements sur l'état des travaux de mise à exécution en ce qui concerne la loi fédérale sur l'aide en matière d'investisse- ments dans les régions de montagne (LIM).
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
Gemäss Bundesgesetz über Investitionshilfe für Bergge- biete vom 28. Juni 1974 kann der Bund bestimmten Regio- nen die Restfinanzierung förderungswürdiger Projekte mit- tels zinsbevorzugter, aber amortisierbarer Darlehen gewäh- ren. Es hat sich dabei um Projekte des Infrastrukturberei- ches zu handeln, welche Bestandteile eines vom Bund zu prüfenden und zu genehmigenden Entwicklungskonzeptes sind. Daneben sind eine Reihe weiterer Voraussetzungen zu beachten. Was die Finanzierung anbelangt, so hat der Bund bis 1983 einen Fonds von 500 Millionen Franken zu aufnen. Rückzahlungen von Darlehen und vereinnahmte Darlehenszinsen sollen dabei wiederum in diesen Fonds eingesetzt werden («Fonds de roulement»).
Laut Angaben der Zentralstelle für regionale Wirtschaftsför- derung («Die Region», Nr. 3/81) sind vom Bund bisher 51 Regionen anerkannt worden. 48 haben ihr Entwicklungs- konzept zur Prüfung eingereicht; 46 davon sind bereits genehmigt worden. Derselben Quelle ist zu entnehmen, dass bis September 1981 knapp 200 Millionen Franken an Investitionshilfe gewährt worden sind. Diese relativ kleine Summe dürfte vermutlich daher rühren, dass in sehr vielen Fällen die Phase der Konzeptrealisierung (und damit der Inanspruchnahme der Mittel) eben erst begonnen hat. Sie wird aber in absehbarer Zeit vermutlich sehr rasch anstei- gen.
Daran anschliessend ergeben sich folgende Fragen:
Liegt den 46 genehmigten Entwicklungskonzepten allge- mein ein bestimmtes Förderungsmodell («Muster») zu- grunde oder weichen die Konzepte von Fall zu Fall we- sentlich voneinander ab?
Wie teilen sich die bereits gewährten Darlehen von 200 Millionen Franken auf die einzelnen Regionen auf?
Besteht Gewähr, dass alle anspruchsberechtigten Regionen in den Genuss der ihnen zustehenden Quote an Investitionshilfegeldern gelangen werden? Ist nicht zu befürchten, dass einige wenige in der Konzeptrealisierung weit fortgeschrittene Regionen auf Kosten der übrigen bevorzugt werden?
Reichen die Fondsmittel in der vom Gesetz vorgesehe- nen Höhe von 500 Millionen (plus zusätzlich Rückzahlungen und Zinsen) aus, d. h. lassen die heute verfügbaren Zahlen und darauf basierende Prognosen auf ein Funktionieren des Prinzips «Fonds de roulement» in der vorgesehenen Höhe von 500 Millionen Franken schliessen?
Gibt es Anhaltspunkte über die Effizienz der von diesem Investitionshilfegesetz ausgehenden Massnahmen? Sind insbesondere Fälle bekannt oder absehbar, wo aufgrund der gewährten Starthilfen Regionen ihr wirtschaftliches Fortkommen aus eigener Kraft schaffen werden oder han- delt es sich bei diesen Massnahmen voraussichtlich um dauernde Unterstützungszahlungen?
184 - N
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Interpellation Robbiani Tätigkeit von Schweizer Banken in den USA. Insiderpraktiken Interpellation Robbiani Activité des banques suisses aux Etats-unis. Opérations d'initiés Interpellation Robbiani Attività negli USA delle banche svizzere. Pratiche "insider"
In
Dans
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale
In
Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr
1982
Année
Anno
Band
IV
Volume
Volume
Session
Herbstsession
Session
Session d'automne
Sessione
Sessione autunnale
Rat
Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
15
Séance
Seduta
Geschäftsnummer
81.577
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 08.10.1982 - 08:00
Date
Data
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Pagina
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