JAAC 54.40
Estratto di una decisione del Consiglio federale del 24 gennaio 1990
Art. 71 PA. Dénonciation au Conseil fédéral. Irrecevabilité en matière de tutelle, de police et d'exécution des peines et mesures.
Art. 71 VwVG. Aufsichtsbeschwerde an den Bundesrat. Unzulässigkeit im Bereich von Vormundschaft, Polizei und Straf- und Massnahmenvollzug.
Art. 71 PA. Denunzia al Consiglio federale. Inammissibilità in materia di tutela, di polizia e di esecuzione delle pene e delle misure.
A tenore dell'art. 71 cpv. 1 PA, chiunque può denunziare, in ogni tempo, all'autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell'interesse pubblico, un intervento d'ufficio contro un'autorità. Il cpv. 2 del medesimo disposto non conferisce però al denunziante i diritti che spettano alle parti (v. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 950 e la giurisprudenza ivi menzionata).
Secondo una prassi costante, quanto all'applicazione dell'art. 71 PA, l'autorità di vigilanza entra unicamente nel merito di una denunzia alle seguenti condizioni: Il denunziante deve poter invocare una manifesta violazione,
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ripetuta o suscettibile di ripetizioni, di chiare disposizioni di diritto materiale o formale, o l'inosservanza di interessi pubblici importanti, lesioni che non possano essere da lui impugnate mediante rimedi giuridici ordinari o straordinari o denunciate a un'autorità di vigilanza inferiore. L'autorità di vigilanza può, nell'ambito del suo potere di apprezzamento, statuire sul merito di una denunzia e, se del caso, prendere le misure che le sembrano appropriate (v. GAAC 50.48, GAAC 50.51, GAAC 50.61, GAAC 51.6 nonché la giurisprudenza e la dottrina ivi menzionate).
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Dal profilo procedurale bisogna particolarmente osservare che il Consiglio federale non è autorità di ricorso rispettivamente vigilanza in tema di diritto di tutela, di polizia e di esecuzione delle pene e delle misure, per cui in questa sede una denunzia è inammissibile. Infatti in queste materie la decisione di merito, riguardante eventuali lesioni, spetta unicamente alle autorità giudiziarie cantonali e federali, ad esclusione di qualsiasi ingerenza materiale da parte delle autorità amministrative federali in virtù del principio della separazione dei poteri statuali ... .
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
JAAC 54.40 - Estratto di una decisione del Consiglio federale del 24 gennaio 1990
In
Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr
Année
1990
Anno
Band Volume
54
Volume
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Pagina
Ref. No
150 001 220
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.
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