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150000971 ΓÇó Revision of appeal costs inadmissible before Federal Council
150000971Giurisprudenza amministrativa delle autorità federali (VPB)17 ago 1988Inadmissible
X and Y asked the Federal Council to revise only the costs item of its earlier appeal decision concerning an aviation concession dispute. They argued that their appeal served exclusively public interests, notably noise protection in civil aviation, and that the costs were punitive. The Federal Council held that a revision limited to procedural costs is not permitted under Article 66 PA and cannot be treated as reconsideration. It also confirmed that costs normally follow defeat under Article 63 PA, and that public-interest arguments do not exempt parties who were personally affected and pursued their own interests as well. The revision request was therefore declared inadmissible and the CHF 1,042 costs left in place.
Art. 66 PA; revision of an appeal decision limited to procedural costs is inadmissible. The statutory grounds for revision are exhaustive and do not encompass a challenge confined to the allocation of costs. A filing of this kind cannot be recast as a request for reconsideration. Under Art. 63 PA, costs follow the losing party; the mere fact that a party also invokes public interests, in particular environmental or noise-protection concerns, does not by itself make a cost order inequitable. This is especially so where the party is personally affected and asserts private interests as well (consid. 3, 5, 7).
JAAC 53.2
Decisione del Consiglio federale del 17 agosto 1988
Procédure administrative. Frais de procédure. Aucun motif de reviser sur ce point le dispositif d'une décision prise sur recours par le Conseil fédéral. Le fait que le recourant fasse aussi valoir la défense de l'intérêt public (en l'espèce, la protection contre le bruit dans le domaine de l'aviation civile) ne justifie pas une remise de ces frais.
Verwaltungsverfahren. Verfahrenskosten. Kein Grund für die Revision eines Beschwerdeentscheides des Bundesrates im Kostenpunkt. Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer auch die Wahrung des öffentlichen Interesses geltend machte (vorliegend die Lärmbekämpfung im Bereich der Zivilluftfahrt), rechtfertigt keinen Erlass dieser Kosten.
Procedura amministrativa. Spese procedurali. Nessun motivo di rivedere su tale punto una decisione del ricorso adottata dal Consiglio federale. Il fatto che il ricorrente faccia anche valere la difesa dell'interesse pubblico (in casu: la protezione contro il rumore nel settore dell'aviazione civile) non giustifica il condono di tali spese.
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A. Con decisione del 5 ottobre 1987 il Consiglio federale ha respinto un ricorso presentato dai Signori X e Y contro il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie (in seguito DFTCE), riguardante
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una concessione per l'esercizio di due linee aeree stagionali Lugano-Olbia (Sardegna) e Lugano-Marina di Campo (Elba), nelle due direzioni, da parte della Sunshine Aviation S.A., Lugano.
B. Con istanza del 12 ottobre 1987, i Signori X e Y hanno chiesto al Consiglio federale la revisione della sua decisione ricorsuale del 5 ottobre 1987 quanto alle spese procedurali. Sostanzialmente i predetti istanti ricordano che il loro gravame mirava a tutelare esclusivamente degli interessi pubblici in tema di applicazione della legislazione federale sulla lotta contro i rumori, per cui l'operato addossamento delle spese procedurali di 1042 fr. rappresenterebbe un ingiusto atto punitivo. Conseguenzialmente i surriferiti istanti chiedono, mediante la loro domanda di revisione in questione, l'annullamento delle accollate spese procedurali di 1042 fr. giusta la cf. 4 del dispositivo della decisione ricorsuale in discussione.
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. 2. Gli istanti ritengono che l'attuata imposizione delle spese procedurali di 1042 fr. costituisca un ingiusto atto punitivo dato che il loro gravame tendeva alla difesa degli interessi pubblici in tema di protezione fonica.
L'art. 66 PA prescrive esaustivamente i motivi per i quali un'autorità di ricorso possa procedere alla revisione di una sua decisione. Orbene tra codesti motivi non figura la possibilità di chiedere la revisione di una decisione ricorsuale limitatamente alle spese procedurali, per cui in casu l'introdotta istanza di revisione è in ordine inammissibile (v. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 93). Ne deriva che l'istanza in questione non possa essere considerata nemmeno quale istanza di riesame (v. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Vol. II, p. 948).
Abbondanzialmente ed a mero titolo di paragone sia detto che persino alle denunzie temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà, sono applicabili le disposizioni in materia di spese procedurali giusta l'art. 10 dell'O del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (OTSPA, RS 172.041.0), entrato in vigore il 1º gennaio 1979 (v. RU 1978 2053). Questa modificazione legislativa è avvenuta in cementazione della costante prassi precedente in tema di spese procedurali. In casu non si trattava però d'una denunzia, ma bensì d'un regolare ricorso amministrativo.
Abbondanzialmente sia ricordato che a tenore dell'art. 63 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso addossa le spese procedurali alla parte soccombente. Già in sede istruttoria l'Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva segnalato, a tre riprese, agli istanti surrichiamati la conseguenza finanziaria in caso di una loro soccombenza ricorsuale. Tramite queste segnalazioni istruttorie era stata data più volte la possibilità ai ricorrenti ed attuali istanti di procedere ad un
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eventuale ritiro, di regola esente da spese procedurali, del loro gravame. Alla luce del mancato ritiro del ricorso, l'accollamento nella decisione ricorsuale delle spese procedurali alle parti soccombenti è pertanto motivato.
(Nessuna domanda in applicazione dell'art. 65 cpv. 1 PA)
Abbondanzialmente sia precisato che in virtù dell'art. 4a lett. b OTSPA, le spese procedurali possono, conformemente all'art. 63 cpv. 1 PA, essere addossate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia dell'assistenza giudiziaria prevista all'art. 65 PA, qualora per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese procedurali alla parte.
In questo contesto sia detto che per costante prassi delle autorità amministrative le spese procedurali in caso di soccombenza vengono accollate anche alle associazioni nazionali che operano esclusivamente in favore della protezione dell'ambiente giusta l'art. 63 cpv. 1 PA. Ciò vale a maggior ragione per la presente fattispecie dove la legittimazione ricorsuale degli insorti ed attuali istanti era stata loro riconosciuta per il semplice fatto che essi erano personalmente toccati dalla decisione da loro impugnata in misura maggiore di chiunque e dato che con l'introduzione del propio gravame venivano tutelati i loro interessi privati giusta l'art. 48 lett. a PA. Irrilevante è il fatto invocato dai ricorrenti che il gravame mirava anche alla protezione degli interessi pubblici. Ne discende che l'art. 4a lett. b OTSPA non è stato a ragione applicato.
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JAAC 53.2 - Decisione del Consiglio federale del 17 agosto 1988
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Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
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150 000 971
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