AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.146
Data decisione, Autorità: 08.01.2001, CEF
Incarto n. 15.2000.00146
Lugano 8 gennaio 2001 /LG/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 ottobre 2000 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, nell’ambito del pignoramento di salario effettuato il 22 settembre 2000 nelle esecuzioni promosse da:
__________ 4. __________ 3,4 rappr. da: __________
viste le osservazioni 7 dicembre 2000 dell’UEF di __________
rilevato
in fatto:
A. L’11 settembre 2000 l’UEF di Riviera ha proceduto al pignoramento di salario nei confronti di __________ nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti. Le copie del verbale di pignoramento sono state spedite alle parti il 22 settembre 2000. L’UEF ha così stabilito l’eccedenza pignorabile dell’escussa a partire dal mese di dicembre 2000:
Introiti:
Debitore CHF 4'190.00
Contr. alim. CHF 750.00
Contr. figlia CHF 470.00
Totale CHF 5'410.00
Minimo d’esistenza:
a) Minimo base CHF 1'025.00
b) lavori faticosi/notturni CHF 120.00
trasferte, pasti, diversi CHF 520.00
c) Locazione CHF 1'415.00
d) Riscaldamento, luce CHF 100.00
e) Cassa malati, ass. inf. CHF 217.00
f) spese risc. CHF 200.00
g) ./. contributo alimentare CHF 750.00
h) ./. contributo figlia CHF 470.00
Totale CHF 2’177.00
B. Con ricorso 16 ottobre 2000 __________ chiede che venga depennato il contributo di CHF 470.-- previsto dall’UEF di Riviera da parte della figlia dell’escussa e che le vengano restituite le trattenute salariali effettuate prima del mese di dicembre 2000, in contrasto con il verbale di pignoramento 22 settembre 2000.
C. Con osservazioni 7 dicembre 2000 l’UEF di Riviera rileva che l’atto ricorsuale sarebbe intempestivo; in via subordinata chiede che esso sia respinto nel merito, ritenendo le censure ivi sollevate infondate.
considerando
in diritto:
1.1. In casu occorre rilevare che l’atto 16 ottobre 2000 denominato “ricorso” verte sul pignoramento 22 settembre 2000, e sarebbe di principio intempestivo, dal momento che il termine di ricorso di 10 giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF scadeva al più tardi martedì 10 ottobre 2000, volendo considerare che la raccomandata dell’UEF di Riviera avrebbe potuto rimanere in giacenza per sette giorni dal 23 al 30 settembre 2000.
Tuttavia nell'ambito della procedura di pignoramento di salario ex art. 93 LEF è sempre possibile portare a conoscenza degli organi di esecuzione forzata cambiamenti nelle basi di calcolo del minimo di esistenza suscettibili di modificare la trattenuta mensile: in tal caso l'Ufficio di esecuzione opererà una revisione della propria decisione, emanandone - se del caso - una seconda, sia che accolga integralmente o parzialmente l’istanza sia che la respinga; contro quest'ultima decisione è poi data facoltà di ricorso ex art. 17 LEF (art. 93 cpv. 3 LEF; Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 56 ad art. 93).
1.2. Di conseguenza, l'atto 16 ottobre 2000 di __________ (erroneamente intitolato "ricorso") va retrocesso all'UEF di Riviera affinché esamini se l'escussa ha fornito o meno la prova di cambiamenti nelle basi di calcolo del minimo di esistenza, emanando una decisione formale sull'istanza di revisione. L'UEF terrà inoltre conto delle considerazioni qui di seguito esposte da questa Camera nell'ambito della facoltà concessale dall'art. 22 cpv. 1 seconda frase LEF.
A titolo abbondanziale va rilevato che l'indicazione degli organi di esecuzione forzata dell'inizio del pignoramento ad una data diversa da quella dell'esecuzione del pignoramento non crea nessun diritto a favore dell'escusso, ma semmai costituisce un'informazione supplementare a favore del creditore procedente.
3.1. In casu l'UEF di Riviera ha calcolato gli introiti dell'escussa, fissandoli in CHF 5'410.--; tale importo non è controllabile da questa Camera poiché all'incarto non sono stati allegati i giustificati per i redditi percepiti dall'escussa: la questione può comunque restare aperta, poiché - come precedentemente considerato - l'incarto deve essere ritornato all'UEF di Riviera per evasione dell'istanza di revisione. Tuttavia non può essere condiviso il calcolo del minimo di esistenza (pure esso non corroborato dai necessari giustificativi) allorquando stabilisce in CHF 3'397.-- la somma delle deduzioni mensili riconosciute all'escussa, e poi procede a detrarre pure i contributi alimentari e della figlia, che in precedenza aveva aggiunto agli introiti: di fatto in questo modo l'Ufficio giunge a indicare due volte tali entrate mensili dell'escussa. Di conseguenza, supposto che le cifre esposte nel verbale di pignoramento 22 settembre 2000 siano corrette e comprovate, il minimo di esistenza dell'escussa dovrebbe essere fissato in CHF 3'397, ciò che comporterebbe una trattenuta mensile di CHF 2'013.-- e non di CHF 3'233.--, come sembrerebbe lasciar intendere tale atto esecutivo. Corretto invece sembra essere il calcolo della trattenuta da operare sullo stipendio, poiché non si può pretendere che l’escussa versi ogni mese all’Ufficio le rendite percepite.
3.2. Questo errore va indubbiamente corretto, poiché la sua generalizzazione viola gli interessi di creditori di futuri o attuali escussi a beneficio di prestazioni periodiche, poiché attenendosi a verbali di pignoramento così allestiti potrebbe pensare di beneficiare di pagamenti mensili maggiori di quelli poi effettivamente loro versati; dal momento che proprio di tali interessi questa Camera deve farsi garante, la decisione in esame andrebbe di principio dichiarata nulla ex art. 22 LEF.
3.3. Tuttavia, nel caso in esame si può prescindere da questa pronuncia, dal momento che l'intero incarto viene ritornato all'UEF di Riviera per evasione dell'istanza di revisione.
Per questi motivi
richiamati gli art. 17, 20a, 22, 93, 110, LEF, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1.Il ricorso 16 ottobre 2000 __________ è evaso ai sensi dei considerandi.
2.Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Comunicazione all’UEF di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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