AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2008.298
Data decisione, Autorità: 04.12.2008, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2008.298
Lugano 4 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/25.9.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione di alcuni verbali di cui all’incarto penale NLP __________ ai fini istruttori di una causa civile;
richiamate le osservazioni 17/20.10.2008 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, il quale comunica che, da parte sua, nulla osta alla trasmissione, in copia, dei verbali richiesti;
richiamato altresì lo scritto 20/24.10.2008 di PI 3, mediante il quale informa questa Camera di non avere osservazioni da formulare;
rilevato che PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________) e l’avv. PI 5 – interpellati – non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
In data 31.1.2005 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 4, allora direttore della __________ __________ __________, e di PI 2, titolare della __________ __________ __________, per le ipotesi di reato di amministrazione infedele e truffa, sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.4.2006 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti.
Con scritto 24/25.9.2008 – a valere quale istanza ex art. 27 CPP – la IS 1 postula la trasmissione dei verbali d’interrogatorio dell’avv. PI 5, di PI 2 e di PI 3, essendo stati richiamati con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’inc. __________ promossa dalla __________ __________ __________ (già __________ __________ __________ __________ __________), __________ __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) contro la __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________).
La Pretura istante, per sostanziare la sua richiesta, ha prodotto il verbale di udienza preliminare 23.9.2008, da cui emerge in particolare quanto segue: "(…). A sostegno del richiamo dei verbali dal MP, le parti osservano che le dichiarazioni ivi rilasciate saranno utili a precisare e (a) dimostrare il contenuto degli accordi contrattuali già in essere tra le parti" (verbale udienza preliminare 23.9.2008, p. 2, inc. __________).
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
In siffatte circostanze, la richiesta della Pretura istante può essere accolta, considerato inoltre che il magistrato inquirente e PI 3 non si sono opposti all’istanza e che l’avv. PI 5 e PI 2 non hanno presentato osservazioni in merito.
Copia dei verbali d’interrogatorio 24.10.2005 di PI 2 (AI 3), 24.10.2005 dell’avv. PI 5 (AI 6), 25.10.2005 di PI 3 (AI 8), 6.4.2006 dell’avv. PI 5 (AI 12) e 7.4.2006 di PI 2 (AI 14), con i relativi allegati, vengono trasmessi alla Pretura istante unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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