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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2008.219
Data decisione, Autorità: 11.11.2008, PRPEN
Titolo: Guidare in stato di inattitudine, perdere il controllo della vettura e abbandonare il luogo dell'incidente
Incarto n. 10.2008.219 DA 2059/2008
Bellinzona 11 novembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1,40 - max. 2,16 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 0.77 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’atto di immettersi in retromarcia sulla strada cantonale proveniente da un posteggio, negligentemente omesso di concedere la precedenza all’autovettura prioritaria __________ targata __________ condotta da LESA 1 regolarmente sopraggiungente sulla sua destra, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1, 15 cpv. 3, 17 cpv. 1 ONC;
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr. in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 2 giugno 2008 n. 2059/2008 del che propone la condanna:
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- (trecento).
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 4 giugno 2008;
indetto il dibattimento 11 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, DI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 11 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testi __________, __________ e __________;
il difensore, il quale non contesta il reato di guida in stato di inattitudine, ma chiede il proscioglimento dai reati di infrazione alla LCS e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1. guida in stato di inattitudine, per avere a __________ il __________, condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1,40 - max. 2,16 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 0.77 grammi per mille)?
1.2. infrazione alle norme della circolazione, per avere, a __________ il __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’atto di immettersi in retromarcia sulla strada cantonale proveniente da un posteggio, negligentemente omesso di concedere la precedenza all’autovettura prioritaria __________ targata __________ condotta da LESA 1 regolarmente sopraggiungente sulla sua destra, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli?
1.3. inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, per avere, a __________ il __________, abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia?
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 36 cpv. 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 14 cpv. 1, 15 cpv. 3, 17 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2. e 3, negativamente al quesito posto sub 1.3., come segue ai quesiti posti sub 2 e 4,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per avere, a __________, condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1,40 - max. 2,16 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 0.77 grammi per mille), e
infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per avere, a __________, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’atto di immettersi in retromarcia sulla strada cantonale proveniente da un posteggio, negligentemente omesso di concedere la precedenza all’autovettura prioritaria __________ targata __________ condotta da LESA 1 regolarmente sopraggiungente sulla sua destra;
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (DTF non pubbl. 13.5.2008 [6B_152/2007], consid. 7.1.3.; CCRP 16.09.2008, inc. 17.2007.42, cons. 11);
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (312/06),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. 100.-- testi
fr. 2'000.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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