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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.205
Data decisione, Autorità:
12.11.2008, IICCA
Titolo:
Stralcio per transazione prima di intimazione, tasse ad appellante, senza ripetibili
Incarto n.
12.2008.205
Lugano
12 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 2 ottobre 2008 presentato da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
la sentenza 2 settembre 2008 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 3 nella causa promossa dall'appellante contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
preso atto dello scritto 6 novembre 2008, con il quale
l’appellante dichiara di ritirare il gravame, avendo risolto in via
extragiudiziale la vertenza, come risulta dall’accordo congiuntamente
sottoscritto dai patrocinatori delle parti il 3 e 4 novembre 2008, in forza del
quale tasse e spese di appello rimangono a carico dell’appellante, senza
riconoscimento di ripetibili;
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente
LTg,
decreta 1. L’appello
del 2 ottobre 2008 di AP 1 Impresa Costruzioni è stralciato dai ruoli per
ritiro.
-
La
tassa di giudizio di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 200.-), già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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