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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.214
Data decisione, Autorità:
12.11.2008, IICCA
Titolo:
Fine del processo senza sentenza: desistenza da appello contro rifiuto di sfratto in seguito a sgombero dei locali
Incarto n.
12.2008.214
Lugano
12 novembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.1131 (sfratto)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 8
settembre 2008 da
AP 1
contro
AO 1
per
chiedere lo sfratto della conduttrice dai locali commerciali di sua proprietà
in seguito a disdetta del contratto per mora, domanda che il Pretore ha
respinto con decreto del 30 settembre 2008;
rilevato
che l’istante ha presentato “opposizione” il 20 ottobre 2008 contro il rifiuto
dello sfratto;
preso atto che il 4 novembre 2008 l’istante ha
comunicato l’avvenuto sgombero dei locali oggetto della procedura, motivo per
cui la sua domanda del 20 ottobre 2008 viene a cadere;
considerato che l’appello è quindi diventato privo di
oggetto per desistenza dell’appellante e che viste le particolarità del caso si
può prescindere dal prelievo di tasse e spese, mentre non vi è motivo di
attribuire ripetibili, l’appello non essendo ancora stato intimato alla
controparte;
accertato che il valore di causa ammonta ad almeno fr.
19'600.-;
visti l’art. 352 CPC e la vigente LTG
decreta:
-
L’appello 20 ottobre 2008 di AP 1 è stralciato dai ruoli per
desistenza.
-
Non
si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione
con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 199 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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