AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.2000.105
Data decisione, Autorità: 06.03.2001, CEF
Incarto n. 15.2000.00105/106
Lugano 6 marzo 2001 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulle istanze di riconsiderazione (recte: revisione) 7 agosto 2000 di
della sentenza 25 luglio 2000 (inc. 15.98.54) di questa Camera;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 23 febbraio 1994 è stato decretato il fallimento della __________;
che la prima assemblea dei creditori ha nominato in data 29 settembre 1994 un’amministrazione speciale nella persona del dott. __________;
che nel contempo è stata pure nominata una delegazione dei creditori così composta:
che in data 17 settembre 1993 è deceduto __________;
che avendo gli eredi rinunciato all’eredità è stata decretata la liquidazione dell’eredità giacente ex art. 193 LEF, con la nomina in sede di prima assemblea dei creditori del 29 settembre 1994 del dott. __________ quale amministrazione speciale e di una delegazione dei creditori composta di :
che con istanza 17 marzo 1998 il dott. __________ ha chiesto per sé e per la Delegazione dei creditori il riconoscimento della seguente tariffa oraria per le prestazioni
effettuate nell’ambito del fallimento della __________ e della liquidazione dell’eredità giacente:
dott. __________ fr. 150.--
lic. oec. __________ fr. 120.--
lic. oec. __________ fr. 80.--
avv. __________ fr. 150.--
avv. __________ fr. 80.-- / 100.--
lic. oec. __________ fr. 120.-- / 150.--
avv. __________ fr. 100.-- / 120.--
avv. __________ fr. 150.--
assistente avv. __________ fr. 100.-- / 110.--
contabile fr. 100.--
segretariato fr. 50.--
che dopo svariati solleciti in data 8 giugno 1999 l’amministratore
fallimentare speciale ha prodotto il conteggio delle ore di lavoro
riferite al periodo dal 29 settembre 1994 al 30 settembre 1998:
Fallimento
esame incarti 421,2 ore
lavori amministrativi 370 ore
graduatoria 241 ore
audizione testi 256 ore
ricerche attivi 1'261,6 ore
totale 2'549,8 ore
Eredità giacente __________
esame incarti 631,8 ore
lavori amministrativi 556,5 ore
graduatoria 362 ore
audizione testi 385 ore
ricerche attivi 1'849,5 ore
totale 3'784,8 ore;
che per il periodo entrante in linea di conto l’amministrazione
fallimentare speciale e i membri della delegazione dei creditori
hanno esposto il seguente resoconto dei costi sostenuti:
Fallimento
parcelle estere fr. 4'965.58
spese varie fr. 7'754.15
onorari fr. 328'717.27
parcelle di terzi fr. 1'279.05
affitti fr. 31'902.50
spese bancarie e IP fr. 419.45
IVA fr. 10'454.58
totale fr. 385'492.58
Eredità giacente __________
trasferte fr. 35'306.33 parcelle estere fr. 28'138.27
stime immobiliari fr. 8'846.75
autorità tutorie fr. 9'600.--
Imm. Fin. __________ fr. 22'174.25
autorità giudiziarie fr. 7'405.--
spese varie fr. 7'754.15
onorari fr. 579'668.23
parcelle di terzi fr. 15'006.15
affitti fr. 6'702.44
spese bancarie e IP fr. 6'180.13
IVA fr. 15'681.87
totale fr. 742'463.57;
che con sentenza 25 luglio 2000 di questa Camera la notula dell’amministrazione fallimentare speciale e della delegazione dei creditori del fallimento __________ e dell’eredità giacente __________, veniva accertata in fr. 221'783.11 __________ e fr. 399'125.11 (Eredità giacente __________) a fronte di pretese cifrate in fr. 385'492.58 __________ e fr. 742'463.57 (Eredità giacente __________);
che con istanze di riconsiderazione (recte: revisione) 7 agosto 2000 il dott. __________, l’avv. __________, l’avv. __________, l’avv. __________ e il lic. oec. __________, chiedono la modifica della sentenza impugnata con il riconoscimento integrale delle ore esposte , in quanto la CEF non avrebbe considerato nel proprio giudizio i recuperi di attivi effettuati dall’amministrazione fallimentare speciale dopo il 30 settembre 1998;
che inoltre gli istanti postulano il riconoscimento uniforme della tariffa oraria di fr. 150.--;
che le istanze 7 agosto 2000 del dott. __________ e degli avv. __________, __________, __________, nonché del lic. oec. __________ sono entrambe dirette contro la sentenza 25 luglio 2000 (inc. 15.98.54) di questa Camera;
che i gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati allo stesso modo;
che di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2000.105 e 15.2000.106;
che il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell’ossequio del principio dell’economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d’ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.);
che le parti nel corso dell’udienza del 14 febbraio 2001 hanno dichiarato di ritirare l’istanza di tassazione intermedia 17 marzo 1998 (cfr. verbale di udienza, p. 6), entrambe le procedure di liquidazione essendo prossime alla conclusione e non giustificandosi pertanto un giudizio intermedio di valutazione della congruità dei dati esposti;
che dalle domande di revisione e dall'udienza del 14 febbraio 2001 sono emersi vari fatti nuovi o comunque rilevanti per il giudizio ex art. 26 LPR, nel senso che, ove fossero stati noti al momento del pregresso giudizio, il suo esito sarebbe potuto essere diverso;
che l'istituto di diritto cantonale della revisione trova particolare giustificazione nel fatto che il diritto esecutivo federale non ha la stessa nozione di autorità di cosa giudicata del diritto civile (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. __________, n. 2.1), a prescindere dalla circostanza che nel caso di specie il pronunciato cantonale nemmeno è cresciuto in forza di giudicato formale poiché oggetto di ben 5 impugnative, di cui due di diritto cantonale e tre di diritto federale;
che il primo fatto rilevante si compendia nel recupero di somme importanti, benché riferite al periodo successivo al 30 settembre 1998, suscettibile di migliorare il rapporto costi/benefici in sede di tassazione definitiva degli emolumenti;
che il secondo fatto rilevante consiste nel prospettato dividendo del 5-10% circa, in luogo della verosimile perdita totale per i chirografari, sottesa al giudizio impugnato;
che il terzo fatto risiede nella ormai prossima conclusione delle due liquidazioni fallimentari, per cui non si giustifica una tassazione intermedia -per sua natura provvisoria- a questo stadio di procedura;
che ulteriore fatto rilevante è poi stato anche il ritiro in data 14 febbraio 2001 delle domande di tassazione sottese a giudizio non ancora cresciuto in giudicato siccome oggetto di 2 impugnative cantonali e di 3 federali;
che le peculiarità del caso di specie determinano la riforma del giudizio di tassazione in termini interlocutori, nel senso che, annullato il pregresso giudizio, questa Camera dovrà ulteriormente determinarsi in via definitiva al termine delle due procedure di liquidazione fallimentare rispettivamente di eredità oberata, conclusioni prospettate per settembre 2001, tenendo conto delle indicazioni di cui a p. 7 del verbale 14 febbraio 2001;
che ne consegue l'accoglimento delle due domande di revisione cantonale con contestuale annullamento della sentenza 25 luglio 2000 [inc. n. 15.1998.54] di questa Camera;
che trattandosi di rimedio straordinario di diritto cantonale sulla cui ammissibilità non vi può essere disputa (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 66 all'art. 17 e n. 48 all'art. 20a), l'art. 20a cpv. 2 n. 4 seconda proposizione LEF non torna applicabile, la disciplina cantonale essendo esaustiva;
che sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzzette Sandoz-Mondod, Commentaire de la loi fédérale d'organisatione judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore federale (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a), come pure in materia di revisione dal legislatore cantonale ticinese (art. 16 cpv. 1 LPR; Cometta, op. cit., p. 237 s., n. 1.1);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 17 LPR);
che un esemplare di questa sentenza, con l'incarto completo, sarà trasmesso senza indugio alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, in relazione al dispositivo n. 2 del decreto presidenziale 15 agosto 2000 nelle procedure ricorsuali riferite alle cause __________, __________ e __________;
richiamati gli art. 26 ss. LPR
pronuncia: 1. Le procedure di revisione cantonale di cui agli inc. 15.2000.105 e 15.2000.106 sono dichiarate congiunte.
2.1 La sentenza 25 luglio 2000 (inc. 15.98.54) di questa Camera è annullata.
2.2 La determinazione delle remunerazioni dell'Amministrazione fallimentare speciale e delle Delegazioni dei creditori della __________ in fallimento e dell'eredità oberata fu __________ avrà luogo solo al termine delle due liquidazioni.
Comunicazione:
federale, Losanna, in relazione al decreto presidenziale 15 agosto 2000 nelle procedure ricorsuali relative alle cause 7B.188/2000, 7B.189/2000 e 7B. 190/2000.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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