AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2008.72
Data decisione, Autorità:
17.10.2008, CEF
Titolo:
Fallimento. Ricorso contro la realizzazione irricevibile perché prematuro
Incarto n.
15.2008.72
Lugano
17 ottobre
2008
CJ/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 , nella procedura fallimentare
diretta nei confronti di
PI 1
atteso che la ricorrente si oppone alla realizzazione
dell’inventario fisso della fallita (datole in affitto dall’amministrazione del
fallimento), che a suo parere dovrebbe essere venduto in blocco con il fondo,
di cui sarebbe un accessorio;
ritenuto che al momento attuale l’Ufficio non risulta
aver ancora determinato il modo di realizzazione né le condizioni d’asta;
considerato che il ricorso è di conseguenza prematuro
e va dichiarato irricevibile, come pure la richiesta di effetto sospensivo;
ritenuto che si può prescindere dal notificare il
ricorso e la sentenza agli altri creditori visto l’esito dell’impugnazione
(art. 9 cpv. 2 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 9 LPR; 61,
62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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