AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.2005.11
Data decisione, Autorità: 21.11.2007, PRPEN
Ricorso: CCRP, 17.2008.83, 13.08.2008
Titolo: Restituzione in intero del termine per inoltrare opposizione al decreto d'accusa
Incarto n. 50.2005.11 DA 3475/2004
Bellinzona 21 novembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare nella procedura penale avviata con istanze 23 novembre 2004, rispettivamente 23 dicembre 2004, da
IS 1 , difeso da: DI 1 ,
chiedenti la restituzione in intero del termine per formulare opposizione al decreto d’accusa n. 3475/2004 del 18 ottobre 2004;
ricordata la sentenza 13 ottobre 2005 della Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello;
richiamato il verbale dell’audizione testimoniale del 23 agosto 2007;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
IS 1 ha sollevato opposizione al decreto d’accusa in data 23 novembre 2004, giustificando il ritardo con problemi fisici e mentali, a comprova dei quali avrebbe presentato di lì a poco (“prossimamente”) la documentazione medica.
Con sentenza 16 dicembre 2004 il Presidente della Pretura penale ha dichiarato l’opposizione irricevibile, in quanto tardiva, ed attestato, di riflesso, la crescita in giudicato del decreto d’accusa. A suo avviso, l’asserita impossibilità di inoltrare tempestivamente l’opposizione avrebbe dovuto essere provata e formulata, se del caso, nell’ambito di un’istanza di restituzione del termine.
Contro tale sentenza il signor IS 1 ha interposto ricorso per cassazione in data 23 dicembre 2004, chiedendo l’annullamento del pronunciato ed il rinvio degli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale perché statuisca sulla tempestività dell’opposizione al decreto d’accusa.
Lo stesso 23 dicembre 2004 IS 1 ha introdotto al Ministero pubblico un’istanza di restituzione in intero per essere reintegrato nel termine per formulare opposizione al decreto d’accusa. Con sentenza 18 marzo 2005 il Presidente della Pretura penale, cui l’istanza è stata trasmessa per competenza, l’ha respinta.
IS 1 è insorto anche contro quest’ultima decisione con un ricorso per cassazione di data 1. aprile 2005 volto ad ottenere l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti ad un altro giudice della Pretura penale per un nuovo giudizio.
Per quanto concerne il ricorso del 23 dicembre 2004, la CCRP ha considerato che il Presidente della Pretura penale, dichiarando definitivo il decreto d’accusa senza considerare i motivi fatti valere dall’opponente per giustificare il ritardo, è incorso in un diniego formale di giustizia. La decisione impugnata è pertanto stata annullata e gli atti sono stati rinviati ad un altro giudice della Pretura penale affinché statuisca sulla restituzione in intero del termine implicitamente proposta dall’accusato al momento di sollevare opposizione.
Per quanto riguarda il ricorso del 1. aprile 2005, la CCRP ha ritenuto che la decisione del giudice di prime cure costituisse un diniego di giustizia formale, in quanto non ha preso debitamente in considerazione un mezzo di prova che non poteva dirsi, d’acchito, senza rilievo nel contesto di un’istanza volta alla restituzione di un termine per impedimento ad agire dovuto a malattia. La decisione impugnata è dunque stata annullata già per motivi d’ordine, indipendentemente da quella che avrebbe potuto essere la sua fondatezza nel merito.
Anche in questo caso gli atti sono stati rinviati ad un altro giudice della Pretura penale perché statuisca di nuovo sull’istanza di restituzione in intero proposta il 23 dicembre 2004, con la riserva dell’accoglimento di quella del 23 novembre 2004, nel quale caso essa dovrà venir dichiarata priva di oggetto.
Con scritto di data 3 febbraio 2006 IS 1 ha postulato l’audizione testimoniale del signor __________.
Con ordinanza sulle prove del 21 giugno 2007 lo scrivente giudice ha accolto la suddetta richiesta e, in data 23 agosto 2007, ha proceduto all’assunzione del teste.
L’opposizione inoltrata il 23 novembre 2004 era quindi manifestamente tardiva.
Proprio queste amnesie gli avrebbero impedito di opporsi tempestivamente al decreto d’accusa. In effetti soltanto il 23 novembre 2004, dopo aver ricevuto il 19 novembre 2004 dall’Ufficio del casellario giudiziale un avviso di recidiva che faceva riferimento al decreto d’accusa del 18 ottobre 2004, egli si è reso conto della situazione e si è attivato senza indugio, inoltrando l’opposizione, in cui ha anticipato l’intenzione di documentare i motivi medici e psichici che gli avevano impedito di contestare tempestivamente la decisione a suo carico.
Giusta l’art. 21 CPP, la restituzione di un termine può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti.
Secondo l’art. 22 cpv. 1 CPP, l’istanza deve essere presentata, pena la decadenza, entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento. Se l’istanza è accolta, l’atto omesso deve essere compiuto entro il termine di cui è concessa la restituzione (cpv. 3).
A sostegno delle proprie allegazioni, IS 1 ha prodotto, contestualmente al suo ricorso per cassazione del 23 dicembre 2004 ed alla sua istanza di restituzione dei termini di medesima data, un certificato medico redatto il 13 dicembre 2004 dal dr. med. __________ di __________, che lo ha in cura dal 22 ottobre 1993 e che lo ha visitato il 22 ottobre 2003, il 14 novembre 2003, il 27 novembre 2003, l’11 dicembre 2003, il 16 gennaio 2004, il 10 dicembre 2004, il 12 gennaio 2005 ed il 21 gennaio 2005 (cfr. certificato medico 11 febbraio 2005 del dr. med. __________). Egli ha inoltre aggiunto come le sue amnesie siano confermate dall’estratto conto emesso dalle Aziende Industriali della Città di Lugano, dal quale risulta che dal 1998 in poi egli ha pagato le fatture con grandi ritardi, al punto di vedersi sospendere tre volte l’erogazione dell’energia elettrica. Il suo disordine mentale sarebbe infine attestato anche dal fatto che egli, da fine 2000 a febbraio 2005, a fronte di un canone di locazione di fr. 400.-- mensili, avrebbe eseguito soltanto tre pagamenti di fr. 2'000.--, di fr. 9’000.-- e di fr. 10'000.--.
Quest’ultimo durante il proprio interrogatorio ha riferito: “Conosco il signor IS 1, in quanto è stato alle mie dipendenze dal 1984 per una decina di anni. Vedevo il signor IS 1 per un caffè con una certa regolarità. Anche nel 2004 mi incontravo con il signor IS 1. Ho potuto constatare che in quegli anni non stava molto bene. Si scordava di pagare l’affitto, le bollette ed altre cose. Egli dimenticava tutto. In particolare, egli si dimenticava di portarmi quanto gli chiedevo. Mi ricordo che ogni tanto mi telefonava e si metteva a piangere. Si lamentava spesso per il suo stato di salute. Ricordo che mi disse che aveva ricevuto un decreto d’accusa e ne parlammo perché non capivo cosa c’entrasse con lo stesso. Non sono in grado di indicare quando me ne parlò. Dopo il 1994 non ha più svolto lavori per me. Preciso che si occupava di intermediazioni immobiliari. Quando ha iniziato ad avere problemi di memoria era diventato un’altra persona rispetto a quando lavorava per me. A quel tempo ricordava tutto ed era molto attivo, al contrario del 2004. Nel 2004 IS 1 beveva molto, era spesso ubriaco.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 23 agosto 2007).
In effetti, il certificato medico del 13 dicembre 2004 del dr. med. __________, peraltro rilasciato diversi giorni dopo che il signor IS 1 aveva inoltrato la propria opposizione, attesta unicamente che quest’ultimo si era lamentato all’inizio della cura nell’ottobre 2003, fra le altre cose, di vuoti di memoria. Lo stesso non indica però né la frequenza né tantomeno l’intensità degli stessi al momento della ricezione del decreto d’accusa.
Nemmeno il successivo certificato medico dell’11 febbraio 2005 è di maggior conforto alla tesi del procedente. In effetti, dallo stesso si evince soltanto che egli si è recato presso il medico 5 volte nel periodo fine ottobre 2003 - metà gennaio 2004, poi, dopo una pausa di ben 11 mesi, è stato nuovamente visitato il 10 dicembre 2004 (visita a seguito della quale è stato verosimilmente rilasciato il certificato medico datato 13 dicembre 2004) ed infine altre 2 volte nel corso del mese di gennaio 2005, senza che siano stati minimamente specificate le ragioni delle visite, né tantomeno eventuali diagnosi o cure.
Neppure la deposizione del signor __________ consente di giungere a conclusioni vicine a quelle caldeggiate dal ricorrente: egli si è infatti limitato a riferire che lo stato di salute dell’amico (non va dimenticato che, in base al decreto d’accusa, il reato contestatogli è stato commesso proprio per favorire la sua posizione nell’ambito di un contenzioso civile) non era dei migliori e che aveva sovente problemi di memoria.
Non è in effetti sufficiente parlare genericamente di amnesie, ma deve essere dimostrata l’esistenza di una seria patologia psichica che abbia ridotto in maniera sensibile le sue capacità cognitive e d’azione nel periodo critico.
Egli non ha mai sostenuto di non aver capito quale fosse la portata del decreto d’accusa intimatogli e nemmeno di non aver saputo di avere a disposizione 15 giorni per impugnarlo. Se l’avesse ritenuto ingiusto, avrebbe anche potuto opporvisi immediatamente o conferire mandato in tal senso ad un avvocato (a maggior ragione ciò sarebbe dovuto accadere se, come sostiene, egli era comunque cosciente di essere soggetto a dimenticanze: sapendolo e per prevenire la possibilità di perdere i termini, egli avrebbe potuto anche attivarsi immediatamente).
A ciò si aggiunge il fatto che dalla lettura dei suoi verbali d’interrogatorio di fronte alla polizia giudiziaria ed al Procuratore pubblico non risulta che sia stata riscontrata qualche anomalia nel suo stato di salute o delle sue capacità cognitive, così come che egli vi abbia fatto cenno.
In altre parole, pur non volendo sottovalutare i problemi di salute che affliggevano a quel momento il signor IS 1, non si può ritenerli sufficienti per reputare la perdita del termine verosimilmente dovuta a cause indipendenti da sua colpa.
A titolo abbondanziale va infine aggiunto che, anche volendo sposare la tesi del ricorrente, egli non è comunque riuscito a rendere verosimile d’aver agito entro dieci giorni dalla cessazione degli asseriti impedimenti, art. 22 cpv. 1 CPP.
La tassa e le spese di giustizia vanno poste a carico dell’istante.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 segg., 21 e 22 CPP,
pronuncia: 1. L’istanza di restituzione dei termini di data 23 novembre 2004 è respinta.
L’istanza di restituzione dei termini di data 23 dicembre 2004 è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del signor IS 1, Lugano.
Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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