AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2000.48
Data decisione, Autorità: 15.05.2000, CEF
Incarto n. 15.2000.00048
Lugano 15 maggio 2000 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia 22 marzo 2000 di
__________ rappr. dall'avv.
contro__________
__________ nell'ambito del fallimento della società
viste le osservazioni 10 maggio 2000 dell’UF di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 31 gennaio 1990 veniva dichiarato il fallimento della __________;
che in data 11 aprile 1990 __________ notificava il proprio credito nel fallimento __________;
che dall’esame del nutrito scambio di corrispondenza tra il legale della ricorrente e l’Ufficiale dei fallimenti risulta che quest’ultimo far tempo dal 1993 veniva ripetutamente sollecitato a depositare la graduatoria e convocare la seconda assemblea dei creditori;
che, a mente della ricorrente, la procedura sarebbe ferma dal 1997;
che con ricorso per denegata giustizia ex art. 17 cpv. 3 LEF, datato 22 marzo 2000, __________ si aggrava contro l’operato dell’UF di Lugano chiedendo che a quest’ultimo venga ordinato immediatamente di riattivare e portare a compimento la procedura fallimentare in oggetto;
che per l’art. 247 cpv.1 LEF entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei crediti;
che l’autorità di vigilanza può, all’occorrenza, prorogare questi termini (art. 247 cpv. 4 LEF);
che nel caso di specie, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla dichiarazione di fallimento, la procedura si é protratta oltre ogni ragionevolezza;
che con le proprie osservazioni l’UF di Lugano ha comunicato che a partire dal 17 maggio 2000 verrà depositata la graduatoria del fallimento __________;
che l’Ufficio ha altresì comunicato che la procedura di liquidazione fallimentare potrà essere ultimata entro fine anno;
che per evitare ulteriori interruzioni della procedura, va ordinato all’UF di Lugano di comunicare a questa Camera ogni elemento che impedisca la conclusione della liquidazione fallimentare nei termini previsti;
che sulle spese, protestate dalla ricorrente unitamente alle ripetibili, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto
amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF
(Jean
Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II,
Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a cpv. 1
primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamato l'art. 17 e 247 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 marzo 2000 __________, __________, è evaso nel senso dei considerandi.
1.1 Di conseguenza è fatto ordine all’UF di Lugano di comunicare tempestivamente a questa Camera ogni elemento che impedisca la conclusione della liquidazione del fallimento __________ entro la fine del corrente anno.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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