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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.164
Data decisione, Autorità:
18.09.2008, IICCA
Titolo:
Stralcio di appello per mancato versamento anticipo delle spese
Incarto n.
12.2008.164
Lugano
18 settembre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 11 agosto 2008 presentato da
AP 1
AP 2
tutti rappr. dall’
RA 1
contro
il decreto di sfratto 31 luglio 2008 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa promossa contro gli appellanti da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
richiamata la diffida 22 agosto 2008 della presidente di questa Camera mediante la quale ai
ricorrenti veniva assegnato un termine di quindici giorni, scadente il 9
settembre 2008, per effettuare
sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr.
400.- a titolo di
anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di
mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe
stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia
infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello
11 agosto 2008 di AP 1 contro il decreto di sfratto 31 luglio 2008 del Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città, è stralciato dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-
sono poste a carico degli appellanti.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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