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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2008.199
Data decisione, Autorità: 11.09.2008, CRP
Titolo: Istanza di ispezione atti
Incarto n. 60.2008.199
Lugano 11 settembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.5/19.6.2008 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a cui è stato parte;
richiamate le osservazioni 18/19.6.2008 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito di una denuncia del 9.1.2008 da parte dei coniugi , il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP) per titolo di furto, subordinatamente appropriazione indebita, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 9.4.2008 (NLP __________).
Dopo l’emanazione del decreto di non luogo a procedere, il qui istante ha chiesto copia del rapporto redatto dall’agente di polizia di __________. A tale richiesta il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Nel presente caso, essendo stato l’istante parte (quale denunciante / parte civile) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.
L’istanza è accolta. Copia del rapporto di polizia del 14.2.2008 e relativi allegati saranno inviati direttamente all’istante con la copia della presente decisione a lui destinata.
La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta.
La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1,
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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