AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2008.61
Data decisione, Autorità: 26.08.2008, CEF
Titolo: Esecuzione contro eredità indivisa. Notifica degli atti esecutivi
Incarto n. 15.2008.61
Lugano 26 agosto 2008 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 giugno 2008 di
RI 1 RI 2 , __________ (tutti patrocinati dall’ __________, __________)
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________promossa da
contro
PI 1
composta dei tre ricorrenti e di: PI 2, __________ (patrocinata dall’__________ __________, __________)
viste le osservazioni:
8 luglio 2008 del PI 2;
22 luglio 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 14 maggio 2008 dell’CO 1 il __________ ha escusso la Comunione ereditaria fu __________ per l'incasso di complessivi fr. 9'517.55 oltre accessori.
Nel precetto esecutivo è stata indicata la signora PI 2 quale rappresentante della successione.
B. Il precetto esecutivo è stato notificato a PI 2 il 18 maggio 2008. L’opposizione interposta da quest’ultima è stata rigettata dal Segretario assessore della Pretura di __________ con decisione dell’8 maggio 2008.
C. Il 12 giugno 2008 il creditore ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione ed il 19 giugno 2008 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.
D. Con ricorso 30 giugno 2008 RI 1, RI 2 e RI 3 chiedono di annullare l’avviso di pignoramento perché non sarebbe stato loro notificato il precetto esecutivo.
E. Delle osservazioni 8 luglio 2008 del __________ e 22 luglio 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Secondo l'art. 65 cpv. 3 LEF se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi.
Nella domanda di esecuzione diretta contro l'eredità il creditore deve indicare l'eredità (quale debitrice) e in più il rappresentante dell'eredità oppure, nel caso questi non fosse conosciuto, gli eredi, ai quali vanno notificati gli atti esecutivi (Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 37 ad art. 67).
Le ricorrenti sostengono che l’avviso di pignoramento deve essere annullato perché non sarebbe stato loro notificato il precetto esecutivo. Dalle precedenti considerazioni si evince che l'eredità, nonostante non possegga personalità giuridica, fino alla divisione o alla costituzione di un'indivisione o alla liquidazione d'ufficio può essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti. Nel caso di specie non risulta che l'eredità sia stata divisa, né che sia stata costituita un'indivisione e nemmeno che sia stata liquidata d'ufficio, per cui le indicazioni che appaiono sul PE: “__________, Comunione ereditaria” sono corrette, mentre non occorre l'elencazione dei singoli membri della comunione ereditaria.
In concreto poi la comunione ereditaria escussa è composta anche di PI 2, alla quale è stato notificato il precetto esecutivo perché ritenuta rappresentante della successione. Indipendente dalla sua effettiva qualità di rappresentante, la notifica del precetto all’erede PI 1 e l’immediata opposizione interposta all'atto esecutivo sono conformi al diritto esecutivo federale: infatti al momento della ricezione del PE n. __________ e della dichiarazione di volontà di opporsi allo stesso la coerede PI 1 si è determinata come rappresentante della successione.
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 49, 65 cpv. 3 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
RA 1
__________, __________;
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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