AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2008.174
Data decisione, Autorità: 28.07.2008, PRPEN
Titolo: Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max 1.79 gr. per mille)
Incarto n. 10.2008.174 DA 1399/2008
Bellinzona 28 luglio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille);
fatti avvenuti a Lugano il 22 dicembre 2007;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 aprile 2008 n. 1399/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'000.00. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 luglio 2008, al quale ha preso parte l’imputato, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 8 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
viene sentito per ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale si rimette a quanto da lui già esposto in sede di interrogatorio e al prudente giudizio di questo giudice, postulando in particolare una riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico, in considerazione del divieto di circolazione di tre mesi a lui inflitto dall’autorità amministrativa e della sua situazione finanziaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
per aver condotto, a Lugano il 22 dicembre 2007, l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille)?
In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?
Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCstr,
per aver condotto, a Lugano il 22 dicembre 2007, l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille);
condanna ACCU 1,
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1100.00 totale
Restituzione in
favore dell’imputato fr. 400.00 (residuo della somma di fr. 1500.- versata a titolo di cauzione dall’imputato)
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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